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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1969

Cassazione n. 43159/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1969 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione degli artt. 4-bis e 58 ord. pen. e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della domanda di declaratoria di impossibilità della collaborazione ai sensi di quest'ultimo articolo, in particolare al mancato approfondimento della sussistenza delle condizioni della collaborazione impossibile, non sono consentite in sede di legittimità - perché costituite da mere doglianze in fatto.

A fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, quale quella del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

In essa si evidenzia : - il ruolo apicale della donna nell'associazione (per la quale è stata condannata) gestita dalla sua famiglia e finalizzata al narcotraffico, al pari del fratello Lorenzo, collaboratore di giustizia, che conferma detto ruolo (definendola "malavitosa veramente") in uno con le altre collaboratrici di giustizia, Italia Belsole e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente moglie e figlia del suddetto); - gli ampi spazi di possibile collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento non solo all'associazione di cui era parte, ma a singole vicende di spaccio e di armi, individuati sulla base delle stesse emergenze del giudizio di cognizione, ripercorse dall'ordinanza; - l'insussistenza di segnali di rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata da parte della donna, come evidenziata con nota della DDA di L'Aquila.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1969 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione degli artt. 4-bis e 58 ord. pen. e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della domanda di declaratoria di impossibilità della collaborazione ai sensi di quest'ultimo articolo, in particolare al mancato approfondimento della sussistenza delle condizioni della collaborazione impossibile, non sono consentite in sede di legittimità - perché costituite da mere doglianze in fatto. A fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, quale quella del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. In essa si evidenzia : - il ruolo apicale della donna nell'associazione (per la quale è stata condannata) gestita dalla sua famiglia e finalizzata al narcotraffico, al pari del fratello Lorenzo, collaboratore di giustizia, che conferma detto ruolo (definendola "malavitosa veramente") in uno con le altre collaboratrici di giustizia, Italia Belsole e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente moglie e figlia del suddetto); - gli ampi spazi di possibile collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento non solo all'associazione di cui era parte, ma a singole vicende di spaccio e di armi, individuati sulla base delle stesse emergenze del giudizio di cognizione, ripercorse dall'ordinanza; - l'insussistenza di segnali di rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata da parte della donna, come evidenziata con nota della DDA di L'Aquila. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottob
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