CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con tre motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42 del 2004, contestato per aver edificato senza autorizzazione nel terreno di sua proprietà un sentiero pedonale che attraversa la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in epoca anteriore e prossima al 9 aprile 2018; in particolare la ricorrente lamenta l'omessa motivazione con riguardo ai distinti profili della prova della realizzazione ex novo del tracciato, alla riconduzione della paternità di tale opera alla ricorrente, alla modestia dei lavori che non avrebbero integrato opere nuove ma soltanto una scelbatura delle piante; evidenzia inoltre l'insussistenza del danno ambientale, e infine il decorso della prescrizione, laddove afferma che, in realtà, il sentiero sarebbe stato realizzato prima del 2015, con conseguente consumazione del reato in tale data. Con memoria ex art. 611 cod.proc. pen. la ricorrente ribadisce l'eccezione dell'intervenuta prescrizione con riferimento alla precedente denuncia sporta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno attraversato dal sentiero, ma anche della lettura della nota del 13/9/2015 prot.n.104728 (n.r. 02/2-2014 [OSCURATO:PERSONA].Ag) da cui si evince in dettaglio che le opere di scelbatura e di manutenzione del tracciato preesistente, oggetto della contestazione in esame, erano già realizzate alla data del 2015 e che i lavori, oggetto della imputazione, riguardavano soltanto danneggiamento di vegetali spontanei. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché manifestamente infondati perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. E invero il giudice del merito ha ritenuto, richiamando anche la più diffusa sentenza di primo grado, che dalle risultanze processuali risulti, da un lato, che sul sentiero sono state realizzate opere ben diverse dalla semplice scelbatura, come pone in evidenza la testimonianza degli operatori del WWF che facendo riferimento alla costruzione di gradini e, dall'altro, che tale opera appariva pienamente riconducibile alla ricorrente nel cui fondo termina il sentiero in questione; anche il danno ambientale appare ingente a fronte della lunghezza di oltre 400 metri del sentiero, la cui realizzazione ha richiesto opere di movimentazione del terreno, estirpazione della vegetazione; infine, correttamente il giudice di merito ha escluso che l'opera in questione fosse già stata realizzata prima del 2015 avendo rilevato, in base alle testimonianze degli operatori del WWF, abituali frequentatori del luogo, che questa era stata plausibilmente terminata intorno al 2018 e non precedentemente, considerando inoltre che la preesistenza di meri camminamenti o della cosiddetta mulattiera nulla hanno a che vedere con il sentiero realizzato, di significativa lunghezza e profondità; né il ricorrente ha prodotto innanzi al giudice di merito la documentazione allegata a ricorso di cui il giudice a quo non fa alcuna menzione Rilevato infine che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così