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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1980

Cassazione n. 28311/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1980 avverso la sentenza del 11/10/2023 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna del predetto imputato in odine ai reati di cui agli artt. 81 110, 582, 585, 61 n.5 cod. pen. capo A) e all'art. 612, comma secondo cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen. capo C); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., è inammissibile, poiché l'art. 606 comma 1 lett c), cod. proc. pen. consente la deduzione di violazioni di legge processuale stabiliti a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza; e tale non è l'art. 533 cod. proc. pen. che detta solo una regola di giudizio (cfr. Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art.99 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (facendo leva non solo sul dato formale ma anche sul fatto che il nuovo episodio criminoso è espressione di una maggiore pericolosità sociale, del resto l'imputato è stato ritenuto delinquente abituale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1980 avverso la sentenza del 11/10/2023 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna del predetto imputato in odine ai reati di cui agli artt. 81 110, 582, 585, 61 n.5 cod. pen. capo A) e all'art. 612, comma secondo cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen. capo C); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., è inammissibile, poiché l'art. 606 comma 1 lett c), cod. proc. pen. consente la deduzione di violazioni di legge processuale stabiliti a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza; e tale non è l'art. 533 cod. proc. pen. che detta solo una regola di giudizio (cfr. Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art.99 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (facendo leva non solo sul dato formale ma anche sul fatto che il nuovo episodio criminoso è espressione di una maggiore pericolosità sociale, del resto l'imputato è stato ritenuto delinquente abituale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 28311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris