CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Campobasso c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 giugno 1969 avverso l'ordinanza emessa 1'8 febbraio 2022 dal Tribunale del riesame di Campobasso; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del primo luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; Letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell'8 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Campobasso, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto indagato con quella degli arresti domiciliari, avendo ritenuto che sussistessero gravi indizi di colpevolezza limitatamente al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 e non anche quanto al delitto di estorsione, contestato al capo A). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva affermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, dall'utilizzo di armi e dalla circostanza delle più persone riunite, e di cessione di stupefacenti del tipo cocaina, commessi in Boiano, nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2019, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo l'assunto della Pubblica accusa, recepito dal Giudice di prime cure, l'indagato, in concorso con altri soggetti, a seguito di minacce, tra cui quella di uccidere [OSCURATO:PERSONA] perché non avrebbe onorato i suoi debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe obbligato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli dapprima euro 3.700,00, a saldo di un debito che Prioriello aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e poi euro 20.000,00 a titolo di acquisto forzoso dell'immobile, che verbalmente [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] per pagare il proprio debito di droga nei suoi confronti. L'indagato avrebbe poi venduto, sempre in concorso con altre persone, a Prioriello una pluralità di partite di cocaina al prezzo di 45 euro al grammo. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso il Tribunale di Campobasso, che ha dedotto la violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione all'assenza della gravità indiziaria con riguardo al fatto contestato al capo A) della rubrica. Premesso che il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari con riferimento al capo A) dell'incolpazione sulla base di tre diversi aspetti: ossia, l'inattendibilità del collaboratore di giustizia; l'assenza di riscontri esterni individualizzanti al suo narrato e l'insussistenza della minaccia nella condotta estorsiva, la Parte pubblica ricorrente ha affermato che il Collegio del riesame avrebbe fatto estrema confusione tra i concetti di attendibilità del narrato del collaboratore e di riscontro alle sue dichiarazioni, giungendo nei fatti a giudicare inattendibile qualsiasi segmento del narrato del collaboratore nel quale non ha individuato riscontri esterni. Ciò in contrasto con i principi affermati dal Giudice di legittimità in tema di attendibilità frazionata del narrato di un collaboratore di giustizia e pur avendo lo stesso Collegio preso atto di ben 10 riscontri relativi alle propalazioni del collaboratore, afferenti ai fatti intimamente connessi di cessione di sostanze stupefacenti, originati dalle imposizioni dettate durante la trasferta a Bojano dell'aprile 2019. Inoltre, la ritenuta assenza di minaccia nella condotta dell'indagato sarebbe in contrasto con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tesa a ricostruire il delitto di estorsione come reato a forma libera, ricomprendente ogni condotta o atteggiamento concretamente idoneo a determinare un'altrui coartazione, che si riverberi negativamente sul piano patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione formulata nella memoria difensiva, secondo cui il ricorso della Parte pubblica non sarebbe sorretto da interesse. Come ricordato dallo stesso indagato, questa Corte (Sez. 6, n. 7267 del 27/1/2022, Rv. 283001) ha affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del Pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza che abbia ritenuto o confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad alcuni delitti, escludendola per altri, solo nel caso in cui il gravame sia volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto, che sia realmente, e non solo teoricamente, idoneo a eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o a conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame. Nel caso in esame, avendo il Tribunale del riesame sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in conseguenza della ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di estorsione, va ravvisato l'interesse a ricorrere del Pubblico ministero in considerazione dell'immediato risultato processuale - il ripristino dell'iniziale misura cautelare applicata all'indagato - conseguibile a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso. 2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorso è fondato. Giova ricordare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. Deve inoltre precisarsi che questa Corte (ex multis: Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683), quanto alla nozione di gravi indizi di colpevolezza, ha più volte chiarito che la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ribadirsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Liana, Rv. 255460). 3. Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non resiste ai rilievi censori sollevati con il ricorso. Il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo A), avendo operato un giudizio di inattendibilità parziale delle dichiarazioni etero accusatorie, rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto prive di riscontro esterno con riferimento all'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'incontro, tenutosi a Napoli nel 2019. In particolare, il Collegio territoriale ha affermato che sussistono riscontri esterni con riguardo sia al viaggio, compiuto a Napoli dal collaboratore, accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], sia alla sua introduzione presso i Sautto, in vista dell'inizio della sua attività di spaccio in Molise; di contro, non sussistono riscontri delle dichiarazioni del collaboratore secondo cui, una volta arrivato a Napoli insieme con [OSCURATO:PERSONA], aveva incontrato un uomo su uno scooter bianco, che successivamente aveva scoperto essere [OSCURATO:PERSONA], che li aveva poi accompagnati nella casa di Sautto, insieme all'altro indagato dichiarante che, diversamente, non aveva fatto riferimento a tale presenza in quell'occasione.Il Tribunale del riesame ha inoltre ritenuto insussistente la minaccia, nemmeno implicita, e dunque non configurabile il delitto di estorsione. 4. Siffatta motivazione si appalesa viziata. 4.1 Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948). Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (così, per tutte, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, nonché successivamente, Sez. 1, n. 22633 del 5/2/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma con affermazione che non vi sono ragioni per non ritenere estensibile anche a quelle degli altri imputati in reato connesso o collegato, si è più volte affermato che l'indagine sulla credibilità del dichiarante deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (così Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389, nonché Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253709). Ancora, costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (così, tra le tante, Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097, nonché Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160), e che, comunque, sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita (così Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917). Si è inoltre affermato che, essendo la verifica in esame pertinente a una fase segnata dalla "fluidità" dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità, la "individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale (Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, Fanara, Rv. 230755). 4.2 Orbene, nel caso in esame, il Tribunale della libertà non si è adeguato ai suddetti principi. Difatti, per un verso, deve rilevarsi che il menzionato Tribunale non ha dato conto con chiarezza delle valutazioni svolte sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, così pretermettendo un passaggio ineludibile nella valutazione delle dichiarazioni rese da un chiamante in reità. Per altro verso, deve censurarsi l'affermazione del Collegio del riesame secondo il quale sarebbe necessario il riscontro su tutti i segmenti delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è in contrasto con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'elemento di riscontro esterno, relativo ad alcuni segmenti della condotta, è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse. Si è affermato, in particolare, che pretendere i riscontri su tutti i segmenti delle dichiarazioni relative al medesimo episodio equivale a richiedere che gli stessi abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, escludendo di fatto la rilevanza della chiamata in correità quale fonte di prova (Sez. 6, n. 38994 del 6/6/2017, in motivazione, non massimata). Peraltro, il Tribunale del riesame neppure ha motivato sul perché l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto del dichiarante fosse da estendere alle altre parti, così da escludersi in toto valore al racconto del medesimo. 4.3 Deve poi rilevarsi che, nel ritenere insussistente la minaccia, pur in presenza di un'arma e della manifestazione, da parte dell'indagato, dell'intendimento di uccidere il cugino [OSCURATO:PERSONA], inadempiente rispetto al debito assunto nei suoi confronti, il Tribunale del riesame ha trascurato di considerare che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Rv. 254797). 5. Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Campobasso - Sezione per le misure cautelari personali, che, nel procedere a un nuovo esame, terrà conto dei principi suindicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al