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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07161/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 19810 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MONTIPO’ FULVIO,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCONTRORICORRENTIavverso la sentenza numero 46/22 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 11gennaio 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

Con sentenza numero 46/22, pubblicata in data 11gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzanumero 834/20 della [OSCURATO:PERSONA] diMilano, con la quale i contribuenti avevano impugnato ilsilenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria adun’istanza di rimborso presentata in data 20 luglio 2016, inseguito all’autoliquidazione ed allo spontaneo pagamentodell’imposta di donazione relativa al conferimento di beni indotazione al trust denominato [OSCURATO:PERSONA] (avente la finalitàdi garantire la gestione e la successiva trasmissione dellepartecipazioni di controllo di due società ai beneficiari deldisponente, coniuge e discendenti), che, con atto del notaioAngelo Busani del 29 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] avevaistituito, nominando quale trustee la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inquanto tale imposta, secondo quanto rappresentato nell’istanzadi rimborso, non era dovuta, in virtù dell’esenzione previstadall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a duemotivi di impugnazione, ed ha illustrato ulteriormente le suedifese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso e, successivamente memoria,concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverseargomentazioni e richieste.4.

Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate instava per la decisione e laNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, venivadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 24,commi 2 e 4, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, peravere la corte regionale lombarda esaminato un motivo nuovo,non dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado e veicolato nel processo irritualmente edintempestivamente con memoria, avente ad oggetto lapresunta insussistenza del presupposto impositivo, nonrientrando l’atto di dotazione di un trust, a dire deicontribuenti, tra quelli traslativi di ricchezza patrimoniale,suscettibile di essere tassato con l’imposta sulle donazioni,nonostante originariamente si fossero meramente doluti dellaviolazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzionedella domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale pervizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n.15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita ètenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamenteaddotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio,prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelleallegate, anche se risultanti ex actis, da reputare estranee althema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25).

I motivi diimpugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invaliditàNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nelnovero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità,perché l’atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta delnomen juris, a produrre effetti come se fosse valido, tanto dacostituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, sel’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario(cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n.12313/18).

Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesaesercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito delcontenzioso- è delimitato, come è possibile evincere dall’art. 18del d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi di impugnazione, che,originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi delladomanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n.15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova,in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi diindagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabilid’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n.27562/18).

Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse siriferisce il divieto sancito dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992,correlato a quello, operante già in primo grado, di prospettarenuovi motivi di impugnazione- sono tutte quelle -definite“eccezioni in senso stretto”- attraverso le quali il contribuentefaccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa,impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confonderecon le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamentea contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesatributaria o, specularmente, la fondatezza delle censurearticolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed allequali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati-rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributarioNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026(cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 eCass. n. 8805/24).

Non è consentita, infatti, la prospettazionedi una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quellaab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motiviaggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamentealla disamina delle ragioni di invalidità specificamenteillustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in sensostretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n.16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti icasi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto ilprofilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza,nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., inquesto senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunceinerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto dielementi formali, per incompetenza o per violazione di normeche disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioniin senso stretto, nell’ambito delle quali, più in generale, sonodestinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di unprovvedimento emesso all’esito di un procedimentoaccertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopopreviste dalla legge).3.2.

Ebbene, nel caso di specie, la questione inerenteall’impossibilità di ricomprendere l’atto di dotazione di un trustnell’ambito applicativo dell’imposta de qua, prospettata daicontribuenti solamente con memoria e non con l’attointroduttivo del giudizio di primo grado, non ha determinatoalcun ampliamento, sul piano fattuale, del thema decidendum,costitutivi -da delibare, ovviamente, anche al cospetto di undiniego di rimborso, al fine di stabilire la correttezzaNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’operato dell’amministrazione finanziaria, in relazione allasussistenza o meno del diritto a conseguire l’ammontarecontroverso- della pretesa tributaria, imperiata sulla necessariaricorrenza, ai fini dell’operatività dell’imposizione, di untrasferimento di ricchezza.Inoltre, immutato il quadro fattuale, l’applicabilità o menodella disciplina legale, in relazione alle condizioni che rendonopossibile la tassazione, è compito precipuo dell’autoritàgiudiziaria, che è chiamata a svolgerlo perfino in mancanza diqualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera delle parti.4.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione dell’art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, in quanto, nellavicenda in esame, la costituzione del trust aveva una finalitàsostanzialmente gestoria -in una prospettiva dinamica- deibeni, circostanza inidonea a sottrarre il relativo conferimentoall’applicazione dell’imposta, ancor più considerando che eranostate previse attribuzioni patrimoniali nel corso della gestione,non ostando a tale conclusione l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che era basato, tuttavia, sulpresupposto che un vero e proprio trasferimento di ricchezzaavvenisse solamente alla fine della gestione -con “ilriversamento delle sostanze ai beneficiari”- ad opera deltrustee.5.

Il motivo è infondato.5.1.

L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabiledi ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta in questione, che sarà dovuta, invece, al momentodel trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario,essendo questa interpretazione la sola conforme ai principidelineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale l’imposizione nondeve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad uneffettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n.29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomopresupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), di talché l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguitoall’eventuale trasferimento finale del bene o dei beni albeneficiario, giacché solo tale trasferimento è suscettibile diesprimere un effettivo indice di capacità contributiva, ai sensidel summenzionato art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/19), e,quindi, di integrare un arricchimento, a titolo di liberalità,presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni,avente il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e,in senso analogo, Cass. n. 30343/25).E questa opzione ermeneutica -come è stato segnalatoanche nella proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.- si pone nel solco degli orientamenti espressi dalla stessaAgenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circ. n. 34 del 2022,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026rubricata “Disciplina fiscale dei trusts ai fini della imposizionediretta ed indiretta”), a mente dei quali “l’amministrazione,recependo le critiche sollevate dall’utenza, nonché recenti econdivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. n.24153/20, Cass. n. 24154/20, Cass. n. 6080/23, Cass. n.5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass. n. 2334/24), hariconosciuto che “l’atto istitutivo con cui il disponente esprimela volontà di costituire il trust … è assoggettato all’imposta diregistro in misura fissa” ed, al contempo, che “la costituzionedel vincolo di destinazione non integra un autonomopresupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni,ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo diricchezza”.5.2.

E’ pur vero -come prospettato dall’Agenzia delle Entratenel ricorso e ribadito nell’istanza di decisione, depositata inseguito alla proposta di definizione redatta ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.- che la vicenda qui riguardata è caratterizzata -nell’ambito di una finalità sostanzialmente gestoria - dallapeculiare previsione di eventuali attribuzioni patrimoniali,durante la vita del trust, in favore dei beneficiari, ma èaltrettanto vero che, se, al momento dell’istituzione di un truste della dotazione dei beni, l’unica utilità è rappresentata dallamera segregazione di essi in vista del conseguimento di undeterminato risultato di ordine patrimoniale, solamente alconseguimento di un tale risultato - momento in cui laricchezza si sposta e viene conseguito un incremento dipatrimonio economicamente apprezzabile - è ravvisabile unavera e propria capacità contributiva suscettibile di costituire ilpresupposto -o uno dei presupposti- della tassazione, ancheperché, a voler opinare diversamente, si finirebbe perNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurare un’imposizione tributaria anticipata, in relazione,cioè, ad incrementi patrimoniali meramente eventuali -nel casodi specie, peraltro, subordinati ad una serie di condizioni- edincerti anche nella loro consistenza.5.3.

E’, dunque, indispensabile, ai fini dell’applicazionedell’imposta de qua, che ricorra un trasferimento attuale edeffettivo, stabile e definitivo di beni, non certo ravvisabile almomento dell’istituzione di un trust e del suo atto di dotazione,del tutto inidonei ad esprimere un vero e proprio passaggio diricchezza, indice di maggiore capacità contributiva e, quindi,tassabile (cfr. Cass. n. 21358/24, secondo la quale l’impostasulle donazioni e successioni -così come quella di registro,ipotecaria e catastale- presuppone, in ossequio ai principienucleabili dall’art. 53 Cost., un reale arricchimento delcontribuente e non un trasferimento meramente strumentale dibeni, come avviene, appunto, con l’istituzione di un trust),destinato a concretizzarsi -il suddetto indice di maggiorecapacità contributiva- solamente con l’attuazione delprogramma negoziale insito nella finalità del vincolo didestinazione, con le attribuzioni patrimoniali -eventualmentescaglionate nel tempo- da esso previste.In questa prospettiva, la tassazione -e ciò non contrasta conla natura del vincolo di destinazione in cui si sostanzial’istituzione di un trust, valorizzandone, anzi, le peculiarità,che, sul piano concreto, possono essere anche variegate, mareclamano tutte, nell’ambito di una ricostruzione unitaria,l’applicazione dei medesimi principi (cfr. Cass. n. 8082/20)-deve essere inevitabilmente declinata tenendo conto delprogressivo compimento del programma di gestione avuto diNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026mira dal disponente, attraverso i singoli atti che, in ossequioalla sua funzione, gli diano concreta attuazione.Essi possono consistere nel trasferimento, in un’unicasoluzione o nel corso del tempo, dei beni originariamenteconferiti in dotazione, ma anche nell’acquisizione, gestione ederogazione di beni ulteriori e diversi, assoggettabili -al cospettodei presupposti caso per caso previsti dalla legge- adun’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispettoa quella in esame (inerente, giova ribadirlo ancora una volta,all’imposta di donazione, quale autoliquidata dai contribuentied oggetto, successivamente, di istanza di rimborso), comequella diretta, gravante sui redditi, applicabile -al ricorrere,ovviamente, delle condizioni all’uopo necessarie- ai trusts ed aibeneficiari (cfr., a titolo esemplificativo, gli articoli 44 e 73 delTUIR).6.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.7.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.8.

In virtù del richiamo fatto dall’art. 380-bis, comma 3,c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore deicontroricorrenti, della somma di euro 7.000,00.8.1.

Inoltre, in applicazione del combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., deveessere condannata al versamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 3.500,00.8.2.

E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. -che,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo,giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poiconfermata dalla decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n.28540/23).

E ciò nonostante tale norma non prevedal’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate,che resta affidata alla vaglio delle peculiarità del caso concreto(che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione dellesanzioni, stante la palese infondatezza dei motivi di ricorso edell’istanza dell’amministrazione finanziaria tendentecomunque ad ottenere la decisione), in base adun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, inparticolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorierispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25),non sussistendo nemmeno ragioni per escludere taleapplicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr.Cass. n. 4702/25).9.

Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trovando applicazione tale norma nei confrontidelle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai seguenti magistrati:dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 19810 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MONTIPO’ FULVIO,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCONTRORICORRENTIavverso la sentenza numero 46/22 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 11gennaio 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

Con sentenza numero 46/22, pubblicata in data 11gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzanumero 834/20 della [OSCURATO:PERSONA] diMilano, con la quale i contribuenti avevano impugnato ilsilenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria adun’istanza di rimborso presentata in data 20 luglio 2016, inseguito all’autoliquidazione ed allo spontaneo pagamentodell’imposta di donazione relativa al conferimento di beni indotazione al trust denominato [OSCURATO:PERSONA] (avente la finalitàdi garantire la gestione e la successiva trasmissione dellepartecipazioni di controllo di due società ai beneficiari deldisponente, coniuge e discendenti), che, con atto del notaioAngelo Busani del 29 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] avevaistituito, nominando quale trustee la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inquanto tale imposta, secondo quanto rappresentato nell’istanzadi rimborso, non era dovuta, in virtù dell’esenzione previstadall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a duemotivi di impugnazione, ed ha illustrato ulteriormente le suedifese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso e, successivamente memoria,concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverseargomentazioni e richieste.4.

Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate instava per la decisione e laNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, venivadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 24,commi 2 e 4, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, peravere la corte regionale lombarda esaminato un motivo nuovo,non dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado e veicolato nel processo irritualmente edintempestivamente con memoria, avente ad oggetto lapresunta insussistenza del presupposto impositivo, nonrientrando l’atto di dotazione di un trust, a dire deicontribuenti, tra quelli traslativi di ricchezza patrimoniale,suscettibile di essere tassato con l’imposta sulle donazioni,nonostante originariamente si fossero meramente doluti dellaviolazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzionedella domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale pervizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n.15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita ètenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamenteaddotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio,prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelleallegate, anche se risultanti ex actis, da reputare estranee althema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25).

I motivi diimpugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invaliditàNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nelnovero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità,perché l’atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta delnomen juris, a produrre effetti come se fosse valido, tanto dacostituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, sel’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario(cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n.12313/18).

Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesaesercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito delcontenzioso- è delimitato, come è possibile evincere dall’art. 18del d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi di impugnazione, che,originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi delladomanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n.15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova,in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi diindagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabilid’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n.27562/18).

Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse siriferisce il divieto sancito dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992,correlato a quello, operante già in primo grado, di prospettarenuovi motivi di impugnazione- sono tutte quelle -definite“eccezioni in senso stretto”- attraverso le quali il contribuentefaccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa,impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confonderecon le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamentea contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesatributaria o, specularmente, la fondatezza delle censurearticolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed allequali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati-rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributarioNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026(cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 eCass. n. 8805/24).

Non è consentita, infatti, la prospettazionedi una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quellaab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motiviaggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamentealla disamina delle ragioni di invalidità specificamenteillustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in sensostretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n.16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti icasi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto ilprofilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza,nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., inquesto senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunceinerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto dielementi formali, per incompetenza o per violazione di normeche disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioniin senso stretto, nell’ambito delle quali, più in generale, sonodestinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di unprovvedimento emesso all’esito di un procedimentoaccertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopopreviste dalla legge).3.2.

Ebbene, nel caso di specie, la questione inerenteall’impossibilità di ricomprendere l’atto di dotazione di un trustnell’ambito applicativo dell’imposta de qua, prospettata daicontribuenti solamente con memoria e non con l’attointroduttivo del giudizio di primo grado, non ha determinatoalcun ampliamento, sul piano fattuale, del thema decidendum,costitutivi -da delibare, ovviamente, anche al cospetto di undiniego di rimborso, al fine di stabilire la correttezzaNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’operato dell’amministrazione finanziaria, in relazione allasussistenza o meno del diritto a conseguire l’ammontarecontroverso- della pretesa tributaria, imperiata sulla necessariaricorrenza, ai fini dell’operatività dell’imposizione, di untrasferimento di ricchezza.Inoltre, immutato il quadro fattuale, l’applicabilità o menodella disciplina legale, in relazione alle condizioni che rendonopossibile la tassazione, è compito precipuo dell’autoritàgiudiziaria, che è chiamata a svolgerlo perfino in mancanza diqualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera delle parti.4.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione dell’art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, in quanto, nellavicenda in esame, la costituzione del trust aveva una finalitàsostanzialmente gestoria -in una prospettiva dinamica- deibeni, circostanza inidonea a sottrarre il relativo conferimentoall’applicazione dell’imposta, ancor più considerando che eranostate previse attribuzioni patrimoniali nel corso della gestione,non ostando a tale conclusione l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che era basato, tuttavia, sulpresupposto che un vero e proprio trasferimento di ricchezzaavvenisse solamente alla fine della gestione -con “ilriversamento delle sostanze ai beneficiari”- ad opera deltrustee.5.

Il motivo è infondato.5.1.

L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabiledi ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta in questione, che sarà dovuta, invece, al momentodel trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario,essendo questa interpretazione la sola conforme ai principidelineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale l’imposizione nondeve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad uneffettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n.29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomopresupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), di talché l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguitoall’eventuale trasferimento finale del bene o dei beni albeneficiario, giacché solo tale trasferimento è suscettibile diesprimere un effettivo indice di capacità contributiva, ai sensidel summenzionato art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/19), e,quindi, di integrare un arricchimento, a titolo di liberalità,presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni,avente il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e,in senso analogo, Cass. n. 30343/25).E questa opzione ermeneutica -come è stato segnalatoanche nella proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.- si pone nel solco degli orientamenti espressi dalla stessaAgenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circ. n. 34 del 2022,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026rubricata “Disciplina fiscale dei trusts ai fini della imposizionediretta ed indiretta”), a mente dei quali “l’amministrazione,recependo le critiche sollevate dall’utenza, nonché recenti econdivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. n.24153/20, Cass. n. 24154/20, Cass. n. 6080/23, Cass. n.5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass. n. 2334/24), hariconosciuto che “l’atto istitutivo con cui il disponente esprimela volontà di costituire il trust … è assoggettato all’imposta diregistro in misura fissa” ed, al contempo, che “la costituzionedel vincolo di destinazione non integra un autonomopresupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni,ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo diricchezza”.5.2.

E’ pur vero -come prospettato dall’Agenzia delle Entratenel ricorso e ribadito nell’istanza di decisione, depositata inseguito alla proposta di definizione redatta ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.- che la vicenda qui riguardata è caratterizzata -nell’ambito di una finalità sostanzialmente gestoria - dallapeculiare previsione di eventuali attribuzioni patrimoniali,durante la vita del trust, in favore dei beneficiari, ma èaltrettanto vero che, se, al momento dell’istituzione di un truste della dotazione dei beni, l’unica utilità è rappresentata dallamera segregazione di essi in vista del conseguimento di undeterminato risultato di ordine patrimoniale, solamente alconseguimento di un tale risultato - momento in cui laricchezza si sposta e viene conseguito un incremento dipatrimonio economicamente apprezzabile - è ravvisabile unavera e propria capacità contributiva suscettibile di costituire ilpresupposto -o uno dei presupposti- della tassazione, ancheperché, a voler opinare diversamente, si finirebbe perNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurare un’imposizione tributaria anticipata, in relazione,cioè, ad incrementi patrimoniali meramente eventuali -nel casodi specie, peraltro, subordinati ad una serie di condizioni- edincerti anche nella loro consistenza.5.3.

E’, dunque, indispensabile, ai fini dell’applicazionedell’imposta de qua, che ricorra un trasferimento attuale edeffettivo, stabile e definitivo di beni, non certo ravvisabile almomento dell’istituzione di un trust e del suo atto di dotazione,del tutto inidonei ad esprimere un vero e proprio passaggio diricchezza, indice di maggiore capacità contributiva e, quindi,tassabile (cfr. Cass. n. 21358/24, secondo la quale l’impostasulle donazioni e successioni -così come quella di registro,ipotecaria e catastale- presuppone, in ossequio ai principienucleabili dall’art. 53 Cost., un reale arricchimento delcontribuente e non un trasferimento meramente strumentale dibeni, come avviene, appunto, con l’istituzione di un trust),destinato a concretizzarsi -il suddetto indice di maggiorecapacità contributiva- solamente con l’attuazione delprogramma negoziale insito nella finalità del vincolo didestinazione, con le attribuzioni patrimoniali -eventualmentescaglionate nel tempo- da esso previste.In questa prospettiva, la tassazione -e ciò non contrasta conla natura del vincolo di destinazione in cui si sostanzial’istituzione di un trust, valorizzandone, anzi, le peculiarità,che, sul piano concreto, possono essere anche variegate, mareclamano tutte, nell’ambito di una ricostruzione unitaria,l’applicazione dei medesimi principi (cfr. Cass. n. 8082/20)-deve essere inevitabilmente declinata tenendo conto delprogressivo compimento del programma di gestione avuto diNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026mira dal disponente, attraverso i singoli atti che, in ossequioalla sua funzione, gli diano concreta attuazione.Essi possono consistere nel trasferimento, in un’unicasoluzione o nel corso del tempo, dei beni originariamenteconferiti in dotazione, ma anche nell’acquisizione, gestione ederogazione di beni ulteriori e diversi, assoggettabili -al cospettodei presupposti caso per caso previsti dalla legge- adun’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispettoa quella in esame (inerente, giova ribadirlo ancora una volta,all’imposta di donazione, quale autoliquidata dai contribuentied oggetto, successivamente, di istanza di rimborso), comequella diretta, gravante sui redditi, applicabile -al ricorrere,ovviamente, delle condizioni all’uopo necessarie- ai trusts ed aibeneficiari (cfr., a titolo esemplificativo, gli articoli 44 e 73 delTUIR).6.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.7.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.8.

In virtù del richiamo fatto dall’art. 380-bis, comma 3,c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore deicontroricorrenti, della somma di euro 7.000,00.8.1.

Inoltre, in applicazione del combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., deveessere condannata al versamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 3.500,00.8.2.

E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. -che,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo,giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poiconfermata dalla decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n.28540/23).

E ciò nonostante tale norma non prevedal’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate,che resta affidata alla vaglio delle peculiarità del caso concreto(che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione dellesanzioni, stante la palese infondatezza dei motivi di ricorso edell’istanza dell’amministrazione finanziaria tendentecomunque ad ottenere la decisione), in base adun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, inparticolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorierispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25),non sussistendo nemmeno ragioni per escludere taleapplicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr.Cass. n. 4702/25).9.

Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trovando applicazione tale norma nei confrontidelle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate allarefusione, in favore dei controricorrenti, della somma di euro14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva,[OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali comeper legge; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, infavore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00;condanna l’Agenzia delle Entrate al versamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate allarefusione, in favore dei controricorrenti, della somma di euro14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva,[OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali comeper legge; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, infavore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00;condanna l’Agenzia delle Entrate al versamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 19810 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MONTIPO’ FULVIO,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCONTRORICORRENTIavverso la sentenza numero 46/22 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 11gennaio 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con sentenza numero 46/22, pubblicata in data 11gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzanumero 834/20 della [OSCURATO:PERSONA] diMilano, con la quale i contribuenti avevano impugnato ilsilenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria adun’istanza di rimborso presentata in data 20 luglio 2016, inseguito all’autoliquidazione ed allo spontaneo pagamentodell’imposta di donazione relativa al conferimento di beni indotazione al trust denominato [OSCURATO:PERSONA] (avente la finalitàdi garantire la gestione e la successiva trasmissione dellepartecipazioni di controllo di due società ai beneficiari deldisponente, coniuge e discendenti), che, con atto del notaioAngelo Busani del 29 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] avevaistituito, nominando quale trustee la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inquanto tale imposta, secondo quanto rappresentato nell’istanzadi rimborso, non era dovuta, in virtù dell’esenzione previstadall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a duemotivi di impugnazione, ed ha illustrato ulteriormente le suedifese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso e, successivamente memoria,concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverseargomentazioni e richieste.4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate instava per la decisione e laNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, venivadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 24,commi 2 e 4, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, peravere la corte regionale lombarda esaminato un motivo nuovo,non dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado e veicolato nel processo irritualmente edintempestivamente con memoria, avente ad oggetto lapresunta insussistenza del presupposto impositivo, nonrientrando l’atto di dotazione di un trust, a dire deicontribuenti, tra quelli traslativi di ricchezza patrimoniale,suscettibile di essere tassato con l’imposta sulle donazioni,nonostante originariamente si fossero meramente doluti dellaviolazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.3. Il motivo è infondato.3.1. Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzionedella domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale pervizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n.15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita ètenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamenteaddotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio,prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelleallegate, anche se risultanti ex actis, da reputare estranee althema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25). I motivi diimpugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invaliditàNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nelnovero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità,perché l’atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta delnomen juris, a produrre effetti come se fosse valido, tanto dacostituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, sel’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario(cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n.12313/18). Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesaesercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito delcontenzioso- è delimitato, come è possibile evincere dall’art. 18del d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi di impugnazione, che,originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi delladomanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n.15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova,in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi diindagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabilid’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n.27562/18). Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse siriferisce il divieto sancito dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992,correlato a quello, operante già in primo grado, di prospettarenuovi motivi di impugnazione- sono tutte quelle -definite“eccezioni in senso stretto”- attraverso le quali il contribuentefaccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa,impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confonderecon le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamentea contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesatributaria o, specularmente, la fondatezza delle censurearticolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed allequali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati-rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributarioNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026(cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 eCass. n. 8805/24). Non è consentita, infatti, la prospettazionedi una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quellaab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motiviaggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamentealla disamina delle ragioni di invalidità specificamenteillustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in sensostretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n.16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti icasi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto ilprofilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza,nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., inquesto senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunceinerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto dielementi formali, per incompetenza o per violazione di normeche disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioniin senso stretto, nell’ambito delle quali, più in generale, sonodestinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di unprovvedimento emesso all’esito di un procedimentoaccertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopopreviste dalla legge).3.2. Ebbene, nel caso di specie, la questione inerenteall’impossibilità di ricomprendere l’atto di dotazione di un trustnell’ambito applicativo dell’imposta de qua, prospettata daicontribuenti solamente con memoria e non con l’attointroduttivo del giudizio di primo grado, non ha determinatoalcun ampliamento, sul piano fattuale, del thema decidendum,costitutivi -da delibare, ovviamente, anche al cospetto di undiniego di rimborso, al fine di stabilire la correttezzaNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’operato dell’amministrazione finanziaria, in relazione allasussistenza o meno del diritto a conseguire l’ammontarecontroverso- della pretesa tributaria, imperiata sulla necessariaricorrenza, ai fini dell’operatività dell’imposizione, di untrasferimento di ricchezza.Inoltre, immutato il quadro fattuale, l’applicabilità o menodella disciplina legale, in relazione alle condizioni che rendonopossibile la tassazione, è compito precipuo dell’autoritàgiudiziaria, che è chiamata a svolgerlo perfino in mancanza diqualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera delle parti.4. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione dell’art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, in quanto, nellavicenda in esame, la costituzione del trust aveva una finalitàsostanzialmente gestoria -in una prospettiva dinamica- deibeni, circostanza inidonea a sottrarre il relativo conferimentoall’applicazione dell’imposta, ancor più considerando che eranostate previse attribuzioni patrimoniali nel corso della gestione,non ostando a tale conclusione l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che era basato, tuttavia, sulpresupposto che un vero e proprio trasferimento di ricchezzaavvenisse solamente alla fine della gestione -con “ilriversamento delle sostanze ai beneficiari”- ad opera deltrustee.5. Il motivo è infondato.5.1. L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabiledi ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta in questione, che sarà dovuta, invece, al momentodel trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario,essendo questa interpretazione la sola  conforme ai principidelineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale l’imposizione nondeve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad uneffettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n.29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomopresupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), di talché l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguitoall’eventuale trasferimento finale del bene o dei beni albeneficiario, giacché solo tale trasferimento è suscettibile diesprimere un effettivo indice di capacità contributiva, ai sensidel summenzionato art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/19), e,quindi, di integrare un arricchimento, a titolo di liberalità,presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni,avente il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e,in senso analogo, Cass. n. 30343/25).E questa opzione ermeneutica -come è stato segnalatoanche nella proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.- si pone nel solco degli orientamenti espressi dalla stessaAgenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circ. n. 34 del 2022,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026rubricata “Disciplina fiscale dei trusts ai fini della imposizionediretta ed indiretta”), a mente dei quali “l’amministrazione,recependo le critiche sollevate dall’utenza, nonché recenti econdivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. n.24153/20, Cass. n. 24154/20, Cass. n. 6080/23, Cass. n.5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass. n. 2334/24), hariconosciuto che “l’atto istitutivo con cui il disponente esprimela volontà di costituire il trust … è assoggettato all’imposta diregistro in misura fissa” ed, al contempo, che “la costituzionedel vincolo di destinazione non integra un autonomopresupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni,ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo diricchezza”.5.2. E’ pur vero -come prospettato dall’Agenzia delle Entratenel ricorso e ribadito nell’istanza di decisione, depositata inseguito alla proposta di definizione redatta ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.- che la vicenda qui riguardata è caratterizzata -nell’ambito di una finalità sostanzialmente gestoria - dallapeculiare previsione di  eventuali attribuzioni patrimoniali,durante la vita del trust, in favore dei beneficiari, ma èaltrettanto vero che, se, al momento dell’istituzione di un truste della dotazione dei beni, l’unica utilità è rappresentata dallamera segregazione di essi in vista del conseguimento di undeterminato risultato di ordine patrimoniale, solamente alconseguimento di un tale risultato - momento in cui laricchezza si sposta e viene conseguito un incremento dipatrimonio economicamente apprezzabile - è ravvisabile unavera e propria capacità contributiva suscettibile di costituire ilpresupposto -o uno dei presupposti- della tassazione, ancheperché, a voler opinare diversamente, si finirebbe perNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurare un’imposizione tributaria anticipata, in relazione,cioè, ad incrementi patrimoniali meramente eventuali -nel casodi specie, peraltro, subordinati ad una serie di condizioni- edincerti anche nella loro consistenza.5.3. E’, dunque, indispensabile, ai fini dell’applicazionedell’imposta de qua, che ricorra un trasferimento attuale edeffettivo, stabile e definitivo di beni, non certo ravvisabile almomento dell’istituzione di un trust e del suo atto di dotazione,del tutto inidonei ad esprimere un vero e proprio passaggio diricchezza, indice di maggiore capacità contributiva e, quindi,tassabile (cfr. Cass. n. 21358/24, secondo la quale l’impostasulle donazioni e successioni -così come quella di registro,ipotecaria e catastale- presuppone, in ossequio ai principienucleabili dall’art. 53 Cost., un reale arricchimento delcontribuente e non un trasferimento meramente strumentale dibeni, come avviene, appunto, con l’istituzione di un trust),destinato a concretizzarsi -il suddetto indice di maggiorecapacità contributiva- solamente con l’attuazione delprogramma negoziale insito nella finalità del vincolo didestinazione, con le attribuzioni patrimoniali -eventualmentescaglionate nel tempo- da esso previste.In questa prospettiva, la tassazione -e ciò non contrasta conla natura del vincolo di destinazione in cui si sostanzial’istituzione di un trust, valorizzandone, anzi, le peculiarità,che, sul piano concreto, possono essere anche variegate, mareclamano tutte, nell’ambito di una ricostruzione unitaria,l’applicazione dei medesimi principi (cfr. Cass. n. 8082/20)-deve essere inevitabilmente declinata tenendo conto delprogressivo compimento del programma di gestione avuto diNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026mira dal disponente, attraverso i singoli atti che, in ossequioalla sua funzione, gli diano concreta attuazione.Essi possono consistere nel trasferimento, in un’unicasoluzione o nel corso del tempo, dei beni originariamenteconferiti in dotazione, ma anche nell’acquisizione, gestione ederogazione di beni ulteriori e diversi, assoggettabili -al cospettodei presupposti caso per caso previsti dalla legge- adun’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispettoa quella in esame (inerente, giova ribadirlo ancora una volta,all’imposta di donazione, quale autoliquidata dai contribuentied oggetto, successivamente, di istanza di rimborso), comequella diretta, gravante sui redditi, applicabile -al ricorrere,ovviamente, delle condizioni all’uopo necessarie- ai trusts ed aibeneficiari (cfr., a titolo esemplificativo, gli articoli 44 e 73 delTUIR).6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.8.  In virtù del richiamo fatto dall’art. 380-bis, comma 3,c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore deicontroricorrenti, della somma di euro 7.000,00.8.1. Inoltre, in applicazione del combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., deveessere condannata al versamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 3.500,00.8.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. -che,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo,giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poiconfermata dalla decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n.28540/23). E ciò nonostante tale norma non prevedal’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate,che resta affidata alla vaglio delle peculiarità del caso concreto(che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione dellesanzioni, stante la palese infondatezza dei motivi di ricorso edell’istanza dell’amministrazione finanziaria tendentecomunque ad ottenere la decisione), in base adun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, inparticolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorierispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25),non sussistendo nemmeno ragioni per escludere taleapplicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr.Cass. n. 4702/25).9. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trovando applicazione tale norma nei confrontidelle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai seguenti magistrati:dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 19810 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MONTIPO’ FULVIO,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCONTRORICORRENTIavverso la sentenza numero 46/22 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 11gennaio 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con sentenza numero 46/22, pubblicata in data 11gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzanumero 834/20 della [OSCURATO:PERSONA] diMilano, con la quale i contribuenti avevano impugnato ilsilenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria adun’istanza di rimborso presentata in data 20 luglio 2016, inseguito all’autoliquidazione ed allo spontaneo pagamentodell’imposta di donazione relativa al conferimento di beni indotazione al trust denominato [OSCURATO:PERSONA] (avente la finalitàdi garantire la gestione e la successiva trasmissione dellepartecipazioni di controllo di due società ai beneficiari deldisponente, coniuge e discendenti), che, con atto del notaioAngelo Busani del 29 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] avevaistituito, nominando quale trustee la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inquanto tale imposta, secondo quanto rappresentato nell’istanzadi rimborso, non era dovuta, in virtù dell’esenzione previstadall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a duemotivi di impugnazione, ed ha illustrato ulteriormente le suedifese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso e, successivamente memoria,concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverseargomentazioni e richieste.4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate instava per la decisione e laNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, venivadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 24,commi 2 e 4, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, peravere la corte regionale lombarda esaminato un motivo nuovo,non dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado e veicolato nel processo irritualmente edintempestivamente con memoria, avente ad oggetto lapresunta insussistenza del presupposto impositivo, nonrientrando l’atto di dotazione di un trust, a dire deicontribuenti, tra quelli traslativi di ricchezza patrimoniale,suscettibile di essere tassato con l’imposta sulle donazioni,nonostante originariamente si fossero meramente doluti dellaviolazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.3. Il motivo è infondato.3.1. Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzionedella domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale pervizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n.15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita ètenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamenteaddotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio,prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelleallegate, anche se risultanti ex actis, da reputare estranee althema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25). I motivi diimpugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invaliditàNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nelnovero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità,perché l’atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta delnomen juris, a produrre effetti come se fosse valido, tanto dacostituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, sel’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario(cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n.12313/18). Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesaesercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito delcontenzioso- è delimitato, come è possibile evincere dall’art. 18del d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi di impugnazione, che,originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi delladomanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n.15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova,in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi diindagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabilid’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n.27562/18). Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse siriferisce il divieto sancito dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992,correlato a quello, operante già in primo grado, di prospettarenuovi motivi di impugnazione- sono tutte quelle -definite“eccezioni in senso stretto”- attraverso le quali il contribuentefaccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa,impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confonderecon le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamentea contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesatributaria o, specularmente, la fondatezza delle censurearticolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed allequali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati-rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributarioNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026(cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 eCass. n. 8805/24). Non è consentita, infatti, la prospettazionedi una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quellaab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motiviaggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamentealla disamina delle ragioni di invalidità specificamenteillustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in sensostretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n.16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti icasi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto ilprofilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza,nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., inquesto senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunceinerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto dielementi formali, per incompetenza o per violazione di normeche disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioniin senso stretto, nell’ambito delle quali, più in generale, sonodestinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di unprovvedimento emesso all’esito di un procedimentoaccertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopopreviste dalla legge).3.2. Ebbene, nel caso di specie, la questione inerenteall’impossibilità di ricomprendere l’atto di dotazione di un trustnell’ambito applicativo dell’imposta de qua, prospettata daicontribuenti solamente con memoria e non con l’attointroduttivo del giudizio di primo grado, non ha determinatoalcun ampliamento, sul piano fattuale, del thema decidendum,costitutivi -da delibare, ovviamente, anche al cospetto di undiniego di rimborso, al fine di stabilire la correttezzaNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’operato dell’amministrazione finanziaria, in relazione allasussistenza o meno del diritto a conseguire l’ammontarecontroverso- della pretesa tributaria, imperiata sulla necessariaricorrenza, ai fini dell’operatività dell’imposizione, di untrasferimento di ricchezza.Inoltre, immutato il quadro fattuale, l’applicabilità o menodella disciplina legale, in relazione alle condizioni che rendonopossibile la tassazione, è compito precipuo dell’autoritàgiudiziaria, che è chiamata a svolgerlo perfino in mancanza diqualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera delle parti.4. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione dell’art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, in quanto, nellavicenda in esame, la costituzione del trust aveva una finalitàsostanzialmente gestoria -in una prospettiva dinamica- deibeni, circostanza inidonea a sottrarre il relativo conferimentoall’applicazione dell’imposta, ancor più considerando che eranostate previse attribuzioni patrimoniali nel corso della gestione,non ostando a tale conclusione l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che era basato, tuttavia, sulpresupposto che un vero e proprio trasferimento di ricchezzaavvenisse solamente alla fine della gestione -con “ilriversamento delle sostanze ai beneficiari”- ad opera deltrustee.5. Il motivo è infondato.5.1. L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabiledi ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta in questione, che sarà dovuta, invece, al momentodel trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario,essendo questa interpretazione la sola  conforme ai principidelineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale l’imposizione nondeve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad uneffettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n.29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomopresupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), di talché l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguitoall’eventuale trasferimento finale del bene o dei beni albeneficiario, giacché solo tale trasferimento è suscettibile diesprimere un effettivo indice di capacità contributiva, ai sensidel summenzionato art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/19), e,quindi, di integrare un arricchimento, a titolo di liberalità,presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni,avente il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e,in senso analogo, Cass. n. 30343/25).E questa opzione ermeneutica -come è stato segnalatoanche nella proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.- si pone nel solco degli orientamenti espressi dalla stessaAgenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circ. n. 34 del 2022,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026rubricata “Disciplina fiscale dei trusts ai fini della imposizionediretta ed indiretta”), a mente dei quali “l’amministrazione,recependo le critiche sollevate dall’utenza, nonché recenti econdivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. n.24153/20, Cass. n. 24154/20, Cass. n. 6080/23, Cass. n.5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass. n. 2334/24), hariconosciuto che “l’atto istitutivo con cui il disponente esprimela volontà di costituire il trust … è assoggettato all’imposta diregistro in misura fissa” ed, al contempo, che “la costituzionedel vincolo di destinazione non integra un autonomopresupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni,ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo diricchezza”.5.2. E’ pur vero -come prospettato dall’Agenzia delle Entratenel ricorso e ribadito nell’istanza di decisione, depositata inseguito alla proposta di definizione redatta ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.- che la vicenda qui riguardata è caratterizzata -nell’ambito di una finalità sostanzialmente gestoria - dallapeculiare previsione di  eventuali attribuzioni patrimoniali,durante la vita del trust, in favore dei beneficiari, ma èaltrettanto vero che, se, al momento dell’istituzione di un truste della dotazione dei beni, l’unica utilità è rappresentata dallamera segregazione di essi in vista del conseguimento di undeterminato risultato di ordine patrimoniale, solamente alconseguimento di un tale risultato - momento in cui laricchezza si sposta e viene conseguito un incremento dipatrimonio economicamente apprezzabile - è ravvisabile unavera e propria capacità contributiva suscettibile di costituire ilpresupposto -o uno dei presupposti- della tassazione, ancheperché, a voler opinare diversamente, si finirebbe perNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurare un’imposizione tributaria anticipata, in relazione,cioè, ad incrementi patrimoniali meramente eventuali -nel casodi specie, peraltro, subordinati ad una serie di condizioni- edincerti anche nella loro consistenza.5.3. E’, dunque, indispensabile, ai fini dell’applicazionedell’imposta de qua, che ricorra un trasferimento attuale edeffettivo, stabile e definitivo di beni, non certo ravvisabile almomento dell’istituzione di un trust e del suo atto di dotazione,del tutto inidonei ad esprimere un vero e proprio passaggio diricchezza, indice di maggiore capacità contributiva e, quindi,tassabile (cfr. Cass. n. 21358/24, secondo la quale l’impostasulle donazioni e successioni -così come quella di registro,ipotecaria e catastale- presuppone, in ossequio ai principienucleabili dall’art. 53 Cost., un reale arricchimento delcontribuente e non un trasferimento meramente strumentale dibeni, come avviene, appunto, con l’istituzione di un trust),destinato a concretizzarsi -il suddetto indice di maggiorecapacità contributiva- solamente con l’attuazione delprogramma negoziale insito nella finalità del vincolo didestinazione, con le attribuzioni patrimoniali -eventualmentescaglionate nel tempo- da esso previste.In questa prospettiva, la tassazione -e ciò non contrasta conla natura del vincolo di destinazione in cui si sostanzial’istituzione di un trust, valorizzandone, anzi, le peculiarità,che, sul piano concreto, possono essere anche variegate, mareclamano tutte, nell’ambito di una ricostruzione unitaria,l’applicazione dei medesimi principi (cfr. Cass. n. 8082/20)-deve essere inevitabilmente declinata tenendo conto delprogressivo compimento del programma di gestione avuto diNumero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026mira dal disponente, attraverso i singoli atti che, in ossequioalla sua funzione, gli diano concreta attuazione.Essi possono consistere nel trasferimento, in un’unicasoluzione o nel corso del tempo, dei beni originariamenteconferiti in dotazione, ma anche nell’acquisizione, gestione ederogazione di beni ulteriori e diversi, assoggettabili -al cospettodei presupposti caso per caso previsti dalla legge- adun’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispettoa quella in esame (inerente, giova ribadirlo ancora una volta,all’imposta di donazione, quale autoliquidata dai contribuentied oggetto, successivamente, di istanza di rimborso), comequella diretta, gravante sui redditi, applicabile -al ricorrere,ovviamente, delle condizioni all’uopo necessarie- ai trusts ed aibeneficiari (cfr., a titolo esemplificativo, gli articoli 44 e 73 delTUIR).6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.8.  In virtù del richiamo fatto dall’art. 380-bis, comma 3,c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore deicontroricorrenti, della somma di euro 7.000,00.8.1. Inoltre, in applicazione del combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., deveessere condannata al versamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 3.500,00.8.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. -che,Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo,giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poiconfermata dalla decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n.28540/23). E ciò nonostante tale norma non prevedal’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate,che resta affidata alla vaglio delle peculiarità del caso concreto(che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione dellesanzioni, stante la palese infondatezza dei motivi di ricorso edell’istanza dell’amministrazione finanziaria tendentecomunque ad ottenere la decisione), in base adun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, inparticolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorierispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25),non sussistendo nemmeno ragioni per escludere taleapplicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr.Cass. n. 4702/25).9. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trovando applicazione tale norma nei confrontidelle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).Numero registro generale 19810/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7161/2026Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate allarefusione, in favore dei controricorrenti, della somma di euro14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva,[OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali comeper legge; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, infavore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00;condanna l’Agenzia delle Entrate al versamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate allarefusione, in favore dei controricorrenti, della somma di euro14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva,[OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali comeper legge; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, infavore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00;condanna l’Agenzia delle Entrate al versamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il PresidenteMilena Balsamo