CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 18691/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Michele avverso la sentenza con cui il 16.10.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 14.3.2024 di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 31, 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Dato atto che il difensore del ricorrente ha trasmesso in cancelleria anche una memoria in data 9.1.2025; Ritenuto, con riferimento alle doglianze espresse nell'unico motivo di ricorso, che: - in primo luogo, l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876 - 01); - in secondo luogo, la motivazione della Corte d'Appello sulla integrazione dell'elemento oggettivo del reato non è affatto illogica e il ricorso la contrasta in modo generico, limitandosi a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec