CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 08374/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Milano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. in ordine alla provenienza delittuosa dei beni è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo in quanto i tre monili sono stati rinvenuti con il gancio rotto, a riprova di un possesso conseguito con violenza, e il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione circa la relativa provenienza (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026