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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42948/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 05/02/2020 con la quale il Tribunale di Pescara ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], trascinandolo per alcuni metri con la sua autovettura.

Premesse diffuse censure sulla ricostruzione del fatto e sui motivi del diverbio, sostiene che, sulla base della circostanza che l'imputato non aveva motivi di astio nei confronti del dipendente, ma con il fornitore, e che l'attendibilità della persona offesa e dei testi sarebbe dubbia, non sia configurabile il dolo di lesioni, bensì un profilo di colpa.

2. Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché l'art. 39 bis d.lgs. 274/2000 prevede che il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate nei confronti di decisioni del Giudice di Pace sia ammissibile soltanto per vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale; nel caso in esame, benchè qualificate come inosservanza della legge penale, le doglianze concernono in realtà vizi di motivazione, recte di valutazione probatoria, e sono pertanto non consentite.

Peraltro, il motivo sulla sussistenza della colpa, anziché del dolo, non risulta dedotto con i motivi di appello, il cui riepilogo contenuto nella sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione dedotto in appello, ed è dunque inammissibile perché nuovo.

Va infine rilevato che il ricorso è altresì inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti, propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica — unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità del testimoniale ed alla sussistenza del dolo.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 05/02/2020 con la quale il Tribunale di Pescara ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], trascinandolo per alcuni metri con la sua autovettura. Premesse diffuse censure sulla ricostruzione del fatto e sui motivi del diverbio, sostiene che, sulla base della circostanza che l'imputato non aveva motivi di astio nei confronti del dipendente, ma con il fornitore, e che l'attendibilità della persona offesa e dei testi sarebbe dubbia, non sia configurabile il dolo di lesioni, bensì un profilo di colpa. 2. Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché l'art. 39 bis d.lgs. 274/2000 prevede che il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate nei confronti di decisioni del Giudice di Pace sia ammissibile soltanto per vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale; nel caso in esame, benchè qualificate come inosservanza della legge penale, le doglianze concernono in realtà vizi di motivazione, recte di valutazione probatoria, e sono pertanto non consentite. Peraltro, il motivo sulla sussistenza della colpa, anziché del dolo, non risulta dedotto con i motivi di appello, il cui riepilogo contenuto nella sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione dedotto in appello, ed è dunque inammissibile perché nuovo. Va infine rilevato che il ricorso è altresì inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti, propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica — unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità del testimoniale ed alla sussistenza del dolo. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]