CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ikvRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 617-bis cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che il primo motivo, nella parte in cui censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non solo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, ma è anche aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muove la censura alla decisione avversata. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e l'atto di impugnazione ignori le ragioni del provvedimento censurato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823); Ritenuto che il medesimo motivo, anche quanto al profilo che involge l'omessa applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non solo è aspecifico, in quanto privo di argomentazioni in merito alla censura mossa alla decisione avversata, ma è anche generico per indeterminatezza, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della critica formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche. Invero dalla mancanza di specificità del motivo deriva l'inammissibilità per assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MSezione VII 1 1 $E 2026 i DIZIARIO L'ASSISTENTE lenzente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ,