CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rritoriale (A.S.S.T.) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza emessa in data 7/01/2026 dalla Corte di appello di Milano;visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio sulla responsabilità penale e civile dell’imputato inordine a entrambi i reati ascrittigli;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile AziendaSocio [OSCURATO:PERSONA] (A.S.S.T.) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocatoRocco [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, che ha chiesto di dichiarareinammissibili i ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, con decretoemesso in data 7 dicembre 2022, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] LucaMessina per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 319 o, in alternativa,318 cod. pen., commesso in Sondrio sino al 18 ottobre 2017 (capo A), del reatodi cui agli artt. 48, 81, secondo comma, 353 cod. pen., commesso a Sondrio il 19aprile 2016 (capo C) e del reato di cui agli artt. 61 n. 7, 640, comma 2 n. 1, cod.pen., commesso a Sondrio sino al 12.07.2018 (capo D).Secondo l’ipotesi di accusa, Messina, Direttore della Struttura complessa diNeurochirurgia dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.S.T.) [OSCURATO:PERSONA] e AltoLario, e, dunque, pubblico ufficiale, avrebbe ricevuto indebitamente danaro e altreutilità dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla controllante francese [OSCURATO:PERSONA] s.a.,in cambio di sistematici favoritismi nelle procedure di acquisto dei dispositivimedici prodotti da queste società per gli interventi di stabilizzazione della colonnavertebrale; l’imputato, in particolare, avrebbe attestato l’infungibilità di talidispositivi rispetto agli altri modelli presenti sul mercato, dopo averneespressamente richiesto l’acquisto (capo A).A Messina è stato, altresì, contestato il delitto di truffa ai danni di un entepubblico, per aver indotto in errore l’A.S.S.T., che ha continuato a corrisponderglil’indennità di esclusiva, pur avendo l’imputato svolto attività libero-professionalenon autorizzata e mai dichiarata presso studi e centri medici in altre province (capo2. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza emessa in data 26 novembre 2024,ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 318 cod. pen., cosìriqualificati i fatti di cui al capo A) dell’imputazione, e del reato di cui al capo D) e,riconosciute le aggravanti contestate equivalenti alle attenuanti generiche eapplicata la continuazione, lo ha condannato alla pena di un anno e tre mesi direclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.Il Tribunale ha, inoltre, subordinato la sospensione della pena al risarcimentodel danno in favore della parte civile A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto laconfisca, diretta e per equivalente, della somma di euro 143.164,95, ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui al capo C)dell’imputazione, essendo lo stesso estinto per decorso del termine di prescrizione,e ha condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,da liquidarsi in sede civile, e al pagamento di una provvisionale di euro 112.221.3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in totale riformadella sentenza di primo grado, appellata dall’imputato, lo ha assolto dai reatiascrittigli perché il fatto non sussiste, revocando le pene accessorie, le statuizionicivili e la confisca disposte dal Tribunale di Sondrio.4. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e l’avvocatoMarina [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] TerritorialeValtellina e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso avverso tale sentenza e ne hannochiesto l’annullamento.5. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha dedottocinque motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo il Procuratore generale ha censurato la manifestaillogicità e la contraddittorietà della motivazione.La Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di corruzione per l’eserciziodella funzione, in quanto, pur in presenza di indizi, non sarebbe stato provato aldi là di ogni ragionevole dubbio l’accordo, espresso o tacito, avente ad oggettol’asservimento e la vendita dell’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale.Tale motivazione sarebbe, tuttavia, contraddittoria e illogica, in quanto lastessa Corte d’appello ha rilevato come fosse stato pienamente provato, anchedocumentalmente, che la società [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha erogato al medicobonifici in denaro, ha pagato per un ampio lasso di tempo la sua polizzaassicurativa professionale e il costo di alberghi, ristoranti, viaggi aerei e noleggiauto.La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto provato che i rapporti tra l’imputatoe [OSCURATO:PERSONA], amministratore di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., erano «intensi,frequenti e persino intimi» (pag. 22 della sentenza impugnata), tanto che centosettantasette erano stati i contatti telefonici tra i due nel periodo in cui Messinaera stato in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Sondalo.La cadenza di questi contatti, peraltro, si era significativamente intensificatanel corso delle procedure di gara per l’acquisto dei dispositivi chirurgici forniti dallaSpinevision.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva confidato alla segretaria, in una conversazioneintercettata, una volta interrotto il rapporto professionale dell’imputato conl’A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di aver trovato una nuova collocazione a Messinapresso una clinica di Forte dei Marmi, in quanto «egli in precedenza li aveva aiutatitantissimo, “facendo dei numeri”»Dopo avere accertato questi elementi di prova, la Corte di appello hacontraddittoriamente concluso che tali rapporti e le dazioni di denaro o altra utilità,a fronte del guadagno di [OSCURATO:PERSONA], non costituirebbero prova di un accordocorruttivo, ma esclusivamente della “comunanza di interessi” tra imputato esocietà fornitrice delle protesi e, dunque, di un mero conflitto di interessidell’imputato ai danni dell’A.S.S.T., in assenza di prove univoche circa l’esistenzadi un pactum sceleris.La Corte di appello ha, dunque, illogicamente ritenuto che i benefici percepitidall’imputato costituissero il corrispettivo per attività di consulenza, ricerca eformazione svolta nell’interesse della società, degradando la condotta accertata amero illecito disciplinare o contrattuale.5.2. Con il secondo motivo il Procuratore ha eccepito il travisamento dellaprova per omessa considerazione di prove determinanti, costituite dalleconversazioni telefoniche intercorse tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA].Nel valutare il quadro indiziario la Corte d’appello avrebbe, infatti, del tuttoomesso di considerare una circostanza essenziale al fine di comprovare l’esistenzadell’accordo, e cioè la «chirurgica cadenza delle conversazioni telefoniche traMessina e [OSCURATO:PERSONA], tutte in evidente rapporto causale o di consequenzialità con lecondotte dell’imputato all’interno degli uffici di A.S.S.T.».La circostanza che i benefici erogati dalla società non potessero costituire ilcorrispettivo di una attività lecita di consulenza era stato confermato indibattimento anche da [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della controllantefrancese [OSCURATO:PERSONA] s.a., che ha precisato che «i contratti di collaborazione con ichirurghi non prevedevano tali tipologie di dazioni».L’imputato era, peraltro, legato con l’A.S.S.T. da un rapporto dicollaborazione professionale in esclusiva, che gli precludeva lo svolgimento diLa natura occulta dei pagamenti, la loro eterogeneità e la loro coincidenzatemporale con lo svolgimento delle procedure di acquisto dell’ente pubblicodeporrebbero per la natura illecita delle dazioni, quali corrispettivo perl’asservimento della funzione pubblica.5.3. Con il terzo motivo il Procuratore generale ha dedotto la violazione el’erronea interpretazione dell’art. 318 cod. pen.Il reato di corruzione per l’esercizio della funzione non richiede la prova diun accordo per ogni singolo atto, in quanto è ravvisabile anche nel caso di“asservimento stabile” del pubblico ufficiale, che, a fronte di dazioni di denaro outilità, mette la propria funzione a disposizione di interessi privati in modocontinuativo.Le costanti e continue dazioni di denaro, dirette o indirette, tramite ilpagamento di spese personali, e la relazione sistematica e particolarmentefrequente in occasione delle scansioni delle gare tra Messina e [OSCURATO:PERSONA],unitamente alla prova che la presenza di Messina presso una struttura sanitariacomportava un obiettivo incremento di fatturato per la società fornitrice,configurerebbero un’evidente situazione di “messa a libro paga” del funzionario;in questo contesto, il sinallagma non è legato a un singolo atto specifico, ma allasistematica violazione dei doveri di imparzialità e fedeltà, in termini di disponibilitàgenerica e permanente.5.4. Con il quarto motivo il Procuratore ha eccepito l’inosservanza dell’art.192, comma 2, cod. proc. pen.La Corte d’appello nell’interpretazione delle prove non avrebbe fatto correttaapplicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e deicriteri legali dettati in tema di valutazione degli indizi.Sarebbe, infatti, assolutamente contrario alle più elementari regole dellalogica motivare l’assoluzione attraverso «la brusca sterzata operata dalla Corted’appello di Milano», che, a fronte di un quadro indiziario e probatorio granitico,ne ha negato la rilevanza penale sulla base di una mera ipotesi alternativa (laconsulenza), peraltro sfornita di riscontri e smentita dalla clandestinità con cui talirapporti economici venivano intrattenuti.5.5. Con il quinto motivo il Procuratore generale ha censurato la violazionedell’art. 640 cod. pen., del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, del d.lgs. 30 marzo2001, n. 165 e del CCNL» in ordine all’assoluzione dal reato di truffa (capo D).La Corte di appello ha escluso il reato di truffa aggravata, in quantol’imputato avrebbe «lavorato alla luce del sole», limitandosi a non comunicareall’ente un’attività privata comunque tracciata fiscalmente e in assenza dellasussistenza di specifici obblighi di comunicazione della stessa al datore di lavoro.Ad avviso della parte impugnante, la Corte di appello è incorsa sul punto inun grave fraintendimento e ha violato la legge, disapplicando la disciplina chedefinisce gli obblighi del dipendente medico con opzione per l’esclusiva in ambitopubblico.Il Procuratore generale ha, inoltre, richiamato la piena idoneità del «silenzioeloquente» ad integrare i raggiri necessari ad integrare il delitto di truffa (e hacitato sul punto Sez. 5, n. 15887 del 09/01/2025, Perugino, Rv. 287979 – 04 eSez. 2, n. 42609 del 3/10/2023, Raffaello, Rv. 285442).La tracciabilità fiscale dell’attività privata non autorizzata svolta dall’imputatosarebbe, peraltro, irrilevante al fine di escludere il delitto di truffa, in quanto ilraggiro si è consumato nei confronti del datore di lavoro e non giàdell’amministrazione fiscale.La condotta dell’imputato avrebbe integrato, dunque, non un meroinadempimento contrattuale, ma il delitto di truffa aggravata contestato al capo6. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile, ha dedotto duemotivi.6.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 318cod. pen. e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazionecon riferimento all’assoluzione per il delitto di corruzione di cui al capo A).La Corte di appello, pur ritenendo comprovati l’esistenza di: (i) plurimibenefici economici e di altra natura erogati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] in favoredell’imputato (bonifici per €. 16.100,00, pagamento di polizze assicurativeprofessionali per circa €. 10.000,00, voli aerei, alberghi, ristoranti, noleggi auto);(ii) cento settantasette contatti telefonici tra Messina e [OSCURATO:PERSONA],amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., intensificatisi in corrispondenzadi ogni momento topico della procedura di gara; (iii) la diretta correlazione tra lapresenza del medico presso le strutture sanitarie e il fatturato della societàfornitrice, plasticamente emersa dalle intercettazioni; (iv) la totale assenza dicontratti di consulenza a giustificazione delle dazioni, ha nondimeno escluso lasussistenza del reato di corruzione, ipotizzando che i benefici potessero costituireil corrispettivo di attività professionale lecita.La Corte d’appello, tuttavia, non ha osservato l’obbligo di motivazionerafforzata che incombe sul giudice che riformi una sentenza di condanna inassoluzione ed è tenuto a confrontarsi analiticamente con tutti gli elementivalorizzati dal primo giudice e a spiegarne la diversa valenza dimostrativa.L’ipotesi alternativa della consulenza lecita sarebbe, peraltro,manifestamente illogica e priva di qualsivoglia riscontro.La stessa sentenza impugnata ha dato atto che non vi è «corrispondenzarelativa ad incarichi per consulenze o formazione del personale, bensì soltanto trale fatture ed i relativi pagamenti» e che l’amministratore delegato della societàcontrollante francese [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «i contratti di collaborazionecon i chirurghi non prevedevano tali tipologie di dazioni».Il reato di corruzione per l’esercizio della funzione si configura anchenell’ipotesi di asservimento stabile della funzione pubblica al soddisfacimento degliinteressi del privato, senza necessità della prova di un accordo puntuale per ognisingolo atto.Il quadro indiziario emerso nel presente processo – le dazioni continuative, icento settantasette contatti telefonici correlati alle procedure di gara, la falsaCasazza, amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA] sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – comproverebbe, dunque,compiutamente l’ipotesi delittuosa contestata.La Corte di appello ha omesso di valutare elementi probatori decisivi (e,dunque, è incorsa in travisamento per omissione) e, segnatamente: la scansionepressoché oraria delle telefonate Messina-[OSCURATO:PERSONA] in corrispondenza di tutti gli attidella procedura di gara, la preoccupazione economica dei vertici di [OSCURATO:PERSONA] perle dimissioni del medico dall’[OSCURATO:PERSONA] di Sondalo e la sua immediata ricollocazione,curata da [OSCURATO:PERSONA], presso una clinica di Forte dei Marmi.Questi elementi sarebbero tutti idonei a dimostrare la correlazionesinallagmatica tra la funzione pubblica esercitata e le utilità percepitedall’imputato.6.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art.640 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento all’assoluzione dell’imputato per il delitto di truffaaggravata di cui al capo D) e l’inosservanza del d.lgs. n. 502 del 1991, del d.lgs.n. 165 del 2001 e del contratto collettivo di lavoro applicabile.Le sentenze di merito hanno accertato che Messina, pur avendo optato peril rapporto di lavoro in esclusiva con l’A.S.S.T. e pur avendo percepito la relativaindennità, ha continuato a svolgere attività libero-professionale privata nonautorizzata in strutture extraospedaliere e in province diverse da quella di Sondrio,serbando un silenzio antidoveroso nei confronti del datore di lavoro.La Corte di appello ha erroneamente qualificato tale condotta come meraviolazione contrattuale, ritenendo insussistenti gli artifizi e raggiri.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,il silenzio integra raggiro quando si sostanzia in un “silenzio espressivo”, in quantocostituisce comportamento concludente, idoneo ad ingannare la persona offesa.Nel caso di specie, il silenzio dell’imputato non era mera inerzia, ma ilnecessario complemento di una condotta fraudolenta complessa, consistitanell’aver stipulato un contratto di esclusiva con l’A.S.S.T., tacendo di essere giàtitolare di partita IVA e di svolgere attività privata, nell’aver continuato a percepiremensilmente l’indennità di esclusiva e nell’aver svolto l’attività vietata in altreprovince, non conoscibile dal datore di lavoro.Tale condotta ha indotto l’A.S.S.T. in errore sulla sussistenza dei presuppostiper l’erogazione dell’indennità, procurando all’imputato un ingiusto profitto, parialmeno a €. 112.221,40.La Corte d’Appello ha, inoltre, ignorato il sistema normativo che disciplina ilregime di esclusività del dirigente medico dipendente da un ente pubblico(delineato dagli artt. 15-quater d.lgs. n. 502 del 1992 e 53 d.lgs. n. 165 del 2001e dal CCNL area dirigenza medico-veterinaria SSN), in forza del quale l’obbligo dicomunicazione e l’incompatibilità con attività extralavorativa non autorizzata nonnecessitano di essere esplicitati nella singola clausola contrattuale, essendocogenti e richiamati ex lege nel contratto del primario.La parte civile ha rilevato che le condotte accertate nei loro elementimateriali, non solo dal Tribunale di Sondrio, ma anche dalla Corte d’appello,integrano un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., fonte di responsabilitàrisarcitoria dell’imputato nei confronti dell’A.S.S.T. per i danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti.7. Con istanza depositata in data 1 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiesto la trattazione orale del ricorso.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno 2026,il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla responsabilità penalee civile dell’imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.Con memoria depositata in data 22 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore dell’imputato, ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, dirigettare entrambi i ricorsi.Con memoria depositata in data 1 luglio 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile, ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorsoproposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello diMilano e dalla parte civile sono fondati e devono essere accolti nei limiti che diseguito si precisano.2. Il Procuratore generale, con i primi due motivi del proprio ricorso, e laparte civile, con il primo motivo proposto, hanno censurato la manifesta illogicità,la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e la violazione delcanone della c.d. motivazione rafforzata.Il difensore dell’imputato ha dedotto l’inammissibilità di questi motivi, inquanto si risolverebbero in una sollecitazione ad un rinnovato esame dellerisultanze processuali, non consentito nel giudizio di legittimità.3. Questi motivi sono ammissibili, in quanto sono intesi non già a pervenirea una diversa valutazione delle risultanze probatorie, rimessa esclusivamente aigiudici di merito, bensì a contestare la struttura argomentativa della decisioneimpugnata che, secondo i ricorrenti, nel procedere ad una rivisitazione integraledella sentenza di primo grado, non si è conformata al canone della c.d. motivazionerafforzata.3.1. I motivi sono, altresì, fondati.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilgiudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligodi delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e diconfutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della primasentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, talida giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; ma anche, in precedenza, Sez. U, n.45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; conf., ex plurimis: Sez. 6, n.10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013,Rastegar, Rv. 254638 - 01).Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalle Sezioni unite,rilevando che l’introduzione nel codice di rito del canone «al di là di ogniragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen. ad operadella legge 20 febbraio 2006, n. 46, comporta che nel giudizio di appello, per lariforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementisopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisitoin primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza,che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quellaoperata dal primo giudice, in quanto occorre una «forza persuasiva superiore»,tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del28/4/2016, Dasguta, Rv. 267489; da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano,Rv. 269787).Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condannadi primo grado, dunque, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentalemediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, madeve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionalegiustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, senecessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (dep.2018), Troise, Rv. 272430 – 01).Nella motivazione di questa pronuncia, le Sezioni unite hanno ulteriormentespecificato che «Il giudice di appello, dunque, nel riformare la condannapronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsicon le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandonel’integrale riforma senza limitarsi a inserire nella struttura argomentativa dellariformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, mariesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudicee quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiutastruttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioniassunte» (pag. 8, § 4.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).L’obbligo di motivazione rafforzata impone un apparato argomentativo dimaggiore forza persuasiva, fondato su un’analisi approfondita e puntuale dellasentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamentoprobatorio, e impone che siano esplicitate le ragioni per cui gli elementi di provagià valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, inquanto non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativadei fatti (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 –02).Il giudice di appello, per assolvere l’obbligo di motivazione rafforzata, deve,dunque: a) dimostrare di avere compiuto un’analisi stringente, approfondita,piena, del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi diimpugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso ildecisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatoriedella nuova decisione assunta (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231679; Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191229).3.2. La Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata, tuttavia, non siè conformata ai tali principi, in quanto ha omesso di confrontarsi con elementiprobatori decisivi posti a fondamento della sentenza di primo grado e, sulla basedi questa errata premessa, si è limitata a fornire una versione alternativa deglielementi esaminati, che risulta viziata da manifesta illogicità.Il Tribunale di Sondrio ha ritenuto che le prestazioni e i pagamenti posti inessere da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’imputato costituissero la remunerazione degliampi ordinativi dei dispositivi medici richiesti da Messina all’A.S.S.T. e non giàdell’attività formativa e consulenziale asseritamente svolta.La Corte di appello ha, invece, ravvisato nei benefici economici erogati daSpinevision al ricorrente l’unico indizio di un patto illecito, accedendo alla tesialternativa di una comunanza d’interessi tra imputato e società fornitrice diprotesi, fondata su un rapporto di consulenza, illecito solo sotto il profilodisciplinare (pag. 22 – 23, sentenza impugnata).La Corte di appello, tuttavia, nel ribaltare in senso assolutorio al pronunciadi primo grado, non si è confrontata con plurimi elementi indiziari posti afondamento dalla sentenza di primo grado, in quanto ritenuti dimostrativi del pattocorrutivo e, segnatamente, con;- l’analisi dei tabulati telefonici da cui emergono plurimi contatti tra [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in concomitanzacon tutti i momenti topici in cui si è dispiegata la richiesta di Messina all’ASST diacquisire le forniture dei dispositivi medici della società, che, a parere del chirurgo,avevano caratteristiche di assoluta infungibilità rispetto ad altri, simili durante laprocedura di appalto; l’invito alla gara della sola [OSCURATO:PERSONA]; l’aggiudicazionedell’appalto (cento sessantasette contatti tra il 2016 ed il 2018, in corrispondenzadegli eventi descritti alle pagg. 10 – 12, 36 e ss. della sentenza di primo grado);- i numerosi benefits, bonifici, pagamenti di spese di viaggio e alberghiere,biglietti aerei, pagamenti di premi assicurativi relativi alla polizza di RCprofessionale a favore del medico, non tutti giustificabili con attività di consulenzadi Messina a favore della società, consulenza che, comunque, nel periodo incontestazione, non risultava corroborata da alcun contratto (pag. 12 – 14, 38 –39, sentenza di primo grado);- l’interruzione dei pagamenti dell’assicurazione RC professionale da partedella società, otto giorni dopo la perquisizione a casa di [OSCURATO:PERSONA] per ilprocedimento in esame e tredici giorni dopo la conversazione del 10 aprile 2018,intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e Messina, in cui il primo ha comunicato al secondo dialcuni arresti di medici, avvenuti all’[OSCURATO:PERSONA] e all’Istituto OrtopedicoGaetano Pini di Milano, per fatti di corruzione (pag. 14, sentenza di primo grado);- la perquisizione nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in data 16 aprile 2018, nel corsodella quale sono state rinvenute buste vuote con appunti sui rapporti di dare afavore di Messina, unitamente al riconoscimento di un debito di 40.000 euro perun prestito da parte di Messina a favore di [OSCURATO:PERSONA], a cui è seguita unaconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna, nel corso della quale il primo si èmostrato preoccupato per il fatto che il medico non fosse in grado di giustificareagli inquirenti la disponibilità di 40.000,00 euro in contanti (pag. 15, sentenza diprimo grado);- la strumentalità dell’attività medico chirurgica del Messina - nel richiedereed ottenere, in qualità di primario di neurochirurgia, le forniture dei presidiSpinevision presso le aziende ospedaliere pubbliche e private per le quali lavorava– all’incremento del fatturato della società, come chiaramente evidenziato daalcune conversazioni intercettate (quella tra [OSCURATO:PERSONA] e la segretaria di SpinevisionItalia, Bonadies, che, ricordando l’attività svolta dal Messina prima delle dimissionidall’ASST [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che l’imputato «li aveva aiutatitantissimo e ha fatto dei numeri», quella tra Messina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],amministratore delegato della società francese, alla preoccupazione del quale peril fatto che le dimissioni del chirurgo dal Presidio ospedaliero pubblico potesseroincidere sul fatturato della loro impresa, [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, rassicurandolo eprecisandogli che avrebbe fatto assumere il medico presso una clinica privata aeffettuare gli ordinativi di presidi spinali della società (pag. 15, sentenzaimpugnata);- l’assunzione da parte della società, del figlio dell’imputato (pag. 15sentenza impugnata).3.3. La sentenza impugnata, non ha, quindi, dimostrato di avere compiutoun’analisi stringente e approfondita della sentenza di primo grado, né risultaessere partita dalla motivazione della stessa per procedere alla rivalutazionedell’intera vicenda.Il giudice di appello non ha confutato con rigorosa analisi critica gli argomentiposti a fondamento della decisione di primo grado, dimostrandone puntualmentel’incompletezza o l’incoerenza e, pertanto, l’insostenibilità sul piano logico egiuridico.La motivazione della sentenza di appello, del resto, non si sovrapponeintegralmente a quella della decisione riformata e non dà ragione delle scelteoperate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi odiversamente valutati, limitandosi ad argomentazioni generiche e lacunose,strutturalmente inidonee a confutare il complessivo discorso giustificativo dellasentenza di primo grado.L’inosservanza del canone della motivazione rafforzata impone, dunque,l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per la celebrazione di unnuovo giudizio di appello quanto all’imputazione di cui al capo A).L’accoglimento di questi motivi di ricorso esime dal delibare le ulterioricensure proposte dai ricorrenti in ordine a tale capo della sentenza impugnata.4. Nel giudizio di rinvio, peraltro, la Corte di appello di Milano, ove dovesseritenere comprovato il patto corruttivo, dovrà verificare accuratamente laqualificazione giuridica delle condotte accertate, con particolare riferimento allaconnotazione (veritiera o mendace) dell’attestazione di infungibilità dei dispositivimedici della [OSCURATO:PERSONA] redatta dall’imputato.Nel caso in cui non si ritenga raggiunta la prova del pactum sceleris, il giudicedel rinvio dovrà acclarare nel caso di specie, se l’oggetto della pattuizione illecitaintegri il delitto di corruzione per la funzione di cui all’art. 318 cod. pen. o il delitto,alternativamente contestato dal Pubblico Ministero, di corruzione per atto contrarioai doveri di ufficio di cui all’art. 319 cod. pen.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delittodi corruzione per l’esercizio della funzione pubblica, di cui all’art. 318 cod. pen.come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello dicorruzione propria, di cui all’art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato dipericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di uninteresse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessarial’individuazione del compimento di uno specifico atto d’ufficio (Sez. 6, n. 18125del 22/10/2019 (dep. 2020), Bolla, Rv. 279555-04, in motivazione, la Corte haprecisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali diterzi, realizzato attraverso l’impegno permanente a compiere od omettere unaserie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nellaprevisione dell’art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell’art.319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concretoprodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio).La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema di corruzione,pertanto, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilitàa fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente ilreato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’eserciziodell’attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privatocorruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti otempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero sel’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzatodalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno gravereato di corruzione per l’esercizio della funzione (ex plurimis: Sez. 6, n. 15641 del19/10/2023 (dep. 2024), Virga, Rv. 286376 – 07; Sez. 6, n. 44142 del24/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285366 – 02; Sez. 6, n. 1594del 10/11/2020 (dep. 2021), Siclari, Rv. 280342 – 01; Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019 (dep. 2020), Bolla, Rv. 279555-05).Nella distinzione dell’ambito applicativo delle fattispecie di corruzione perl’esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri di ufficio, tuttavia, non potràassumere rilievo la circostanza, a più riprese evocata dalla sentenza di primogrado, che il pubblico ufficiale abbia agito in conflitto di interesse, per effettodell’indebita remunerazione percepita dal privato.L’esercizio di attività pubblica in conflitto di interessi ricorre, infatti, inplurime fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione (quali ad esempio,i delitti di corruzione, la concussione e l’induzione indebita), ma l’elemento difattispecie che consente di distinguere la fattispecie di reato di cui all’art. 318 daquella di cui all’art. 319 cod. pen. è lo specifico oggetto dell’accordo illecito.5. Fondate sono anche le censure proposte dai ricorrenti relativamente aldelitto di truffa aggravata.5.1. La Corte di appello ha ritenuto dimostrato, al pari della sentenza di primogrado, che Messina ha dapprima optato per il regime di esclusività, chiedendoall’A.S.S.T. l’autorizzazione allo svolgimento di attività intramoenia e,successivamente, in violazione della dichiarazione sostitutiva di certificazionesottoscritta, ha svolto, fuori della competenza territoriale dell’A.S.S.T., attivitàprofessionale, che gli era vietata, in regime di libera professione, percependointroiti anni tra i 50.000 e i 60.000 euro annui.La Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto che questa condotta non possaintegrare gli artifizi e i raggiri necessari per configurare il delitto di truffacontestato, in quanto sarebbe una condotta puramente omissiva e l’imputatoavrebbe «lavorato alla luce del sole», limitandosi a non comunicare all’enteun’attività privata comunque tracciata fiscalmente.La Corte di appello ha, inoltre, espresso dubbi sul contenuto degli obblighicontrattuali assunti dall’imputato (e, in particolare, se lo stesso fosse gravato daun obbligo periodico di comunicazione dell’attività professionale extra moenia)sulla base della valutazione della testimonianza, ritenuta incerta, di VincenzoOgnibene, responsabile delle risorse umane dell’A.S.S.T.L’assenza della prova di tali obblighi di comunicazione al datore di lavoroprecluderebbe, dunque, la configurabilità del delitto di truffa, in quanto si sarebbein presenza di una «semplice “frontale” violazione delle proprie obbligazionicontrattuali» e non di una condotta fraudolenta.5.2. Questi argomenti sono, tuttavia, contrari all’art. 640 cod. pen. e sonostrutturalmente inidonei a integrare una motivazione rafforzata.Le parti ricorrenti hanno, infatti, persuasivamente rilevato che per l’imputatol’esercizio di attività professionale extra moenia era assolutamente vietato e cheregolamentazione dell’indennità di esclusiva era precettiva ex lege, in quantorichiamata dal contratto sottoscritto dall’imputato, mediante il rinvio alla disciplinalegislativa di settore.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre,configura il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del medicoospedaliero, autorizzato all’espletamento di attività sanitaria intra moenia pressouno studio privato, il quale ometta di comunicare all’ente pubblico lo svolgimentodi attività presso una struttura diversa da quella autorizzata (nella specie, clinicaprivata della quale è socio), così da indurre la struttura ospedaliera acorrispondergli lo stipendio maggiorato dell’indennità di esclusiva, o, ancora,ometta di rendicontare le somme percepite per l’attività intramurale autorizzata,così percependo l’intero compenso corrisposto dai pazienti, piuttosto che unaquota percentuale di esso (Sez. 5, n. 15887 del 09/01/2025, Perugino, Rv. 287979– 04, in motivazione, la Corte ha affermato che tacere su determinate circostanzenon costituisce una mera “inerzia”, ma, al contrario, con il concorso di altrecondotte attive, acquisisce un significato “eloquente” che trasforma il silenzio inun comportamento attivo raggirante; Sez. 2, n. 42609 del 3/10/2023, Raffaello,Rv. 285442; cfr. anche, in senso analogo, Sez. 2, n. 4973 del 22/12/2022, Pepe;Sez. 2, n. 42496 del 9/7/2021, Fiocco).Nessun rilievo può, inoltre, assumere la “tracciabilità” dell’attivitàprofessionale svolta dall’imputato sotto il profilo tributario al fine di escludere lasussistenza di artifizi e raggiri, in quanto la parte lesa del delitto di truffa èl’A.S.S.T., che ha erogato l’indennità contrattuale, e non già l’Amministrazionefiscale.6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata,con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che deciderà dell’appellodell’imputato, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.6.1. I reati per cui si procede non sono, infatti, prescritti.Il termine massimo di prescrizione per il reato di truffa aggravata,consumato in data 12 luglio 2018, è di sette anni e sei mesi di reclusione e sarebbedecorso in data 12 gennaio 2026.Tuttavia, a questa data si devono aggiungere 81 giorni di sospensione delcorso della prescrizione (60 giorni, dal 13 febbraio 2024 al 23 aprile 2024, e 21giorni, dal 7 maggio 2024 al 28 maggio 2024, per legittimo impedimento deldifensore) e la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01).Il reato di cui all’art. 318 cod. pen. è, inoltre, stato commesso in data 18ottobre 2017, quando la pena massima per tale delitto era di sei anni.Il termine di interruzione della prescrizione opera, tuttavia, nella misura dellametà e non già di un quarto, per effetto dell’art. 161, secondo comma, cod. pen.(come riformulato dall’art. 1, comma 13, l. 13 giugno 2017, n. 103), entrato invigore prima dell’erogazione della percezione dell’ultima dazione di danaro.Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità,dalla quale non vi è ragione per discostarsi, infatti, il delitto di corruzione è unreato a duplice schema e, pertanto, si perfeziona alternativamente conl’accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell’utilità, etuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimomomento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez.U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006,n. 33435, Battistella, Rv. 234360); pertanto, quando alla promessa seguel’effettiva dazione del denaro, il termine di prescrizione decorrere da tale momento(Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, Ferroni, Rv. 269501; Sez. 6, n. 50078 del28/11/2014, Cicero, Rv. 261540).Il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato al capo a) è,dunque, di nove anni, cui vanno aggiunti, allo stato, la sospensione del corso dellaprescrizione prevista di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103, e gli 81 giorni di sospensione del corso dellaprescrizione sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Milano.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente