CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legge,- ricorrente -controComune di Caserta- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3109/2023depositata il 29/06/2023;Numero registro generale 3551/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 9242/2026Data pubblicazione 12/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del9/04/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che:1. la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione a precetto notificatole dalComune di Caserta per l’importo complessivo di euro 254.639,56,assumendo che il credito portato dal decreto ingiuntivo la cui opposizioneera stata rigettata, o meglio, dichiarata improcedibile, era divenutoinesigibile in forza di sentenze del giudice amministrativo successiveall’emanazione del monitorio;2. l’opposizione era rigettata dal Tribunale dal Tribunale, che applicavail principio generale secondo il quale in sede di opposizione all’esecuzionenon è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimentotitolo esecutivo, a maggior ragione allorquando siano predisposti per talecontrollo specifici mezzi di impugnazione;3. la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva impugnazione alla Corte d’appello di Napoli ededuceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 653 cod. proc. civ.,dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. amm. nonché laviolazione del criterio temporale applicabile in caso di contrasto tragiudicati;4. il Comune di Caserta resisteva in fase d’impugnazione;5. la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3109 del29/06/2023, rigettava l’appello, affermando che il giudicato successivoinvocato da parte dell’appellante non poteva essere considerato un fattoestintivo successivo alla definizione del decreto ingiuntivo;6. avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a un unico, complesso motivo, la [OSCURATO:SOCIETA].;7. il Comune di Caserta è rimasto intimato;8. il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allaquale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni;R.g. n. 3551/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 4Numero registro generale 3551/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 9242/2026Data pubblicazione 12/04/2026considerato che:1. non è necessario procedere alla disamina dell’unico motivo diricorso, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c.,dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 cod. proc. amm. e degli artt. 4 e 5 dellalegge n. 2248 del 20/03/1965 (legge abolitrice del contenziosoamministrativo) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.per le ragioni che si vanno a esporre;2. la sentenza n. 3109/2023 della Corte d’appello di Napoli è statapubblicata il 29/06/2023 e non è stata notificata, o, quantomeno, ciò nonè stato affermato dalla difesa della ricorrente;3. a tanto consegue che il termine per proporre l’impugnazione dilegittimità, ossia il ricorso per cassazione, è quello di sei mesi di cui all’art.327 cod. proc. civ., con l’(eventuale) aumento per la sospensione nelperiodo feriale, pari a trentuno giorni, attualmente decorrente dal 1 al 31agosto di ogni anno, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, neltesto modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. conmodif. dalla l. n. 162 del 2014;4. nel caso concreto il termine è di sei mesi, non prorogati dellasospensione feriale, trattandosi di opposizione all’esecuzione, giusta ildisposto dell’art. 3 della legge n. 742 del 7/10/1969, laddove richiama ildisposto dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, cd. ordinamento giudiziario,che esclude dalla sospensione dei termini, tra le altre ivi elencate, le causedi opposizione all’esecuzione in esse comprese quelle di opposizione aprecetto (si veda, per tutte e con specifico riferimento all’opposizione aprecetto: Cass. 22/10/2014 n. 22484 Rv. 633022 - 01);5. nella specie, a fronte della pubblicazione della sentenza il29/06/2023 il termine cd lungo di impugnazione, di sei mesi, nonprorogabile, scadeva il 29/12/2023;6. il ricorso per cassazione risulta notificato il 24/01/2024 e, quindi,quando il termine per impugnare era oramai decorso;7. il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;R.g. n. 3551/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 4Numero registro generale 3551/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 9242/2026Data pubblicazione 12/04/20268. nulla per le spese di lite per non avere il Comune di Casertaespletato attività difensiva;9. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso art. 13;p. q. m.la Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.Il PresidenteR.g. n. 3551/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 4