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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 23750/2024

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ricorso n. 31149/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 328/01/2019, depositata il 12 marzo 2019.

Visto l’atto depositato il 12 giugno 2024 con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 31149/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 328/01/2019, depositata il 12 marzo 2019. Visto l’atto depositato il 12 giugno 2024 con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23750/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris