CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29575/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 1975 avverso la sentenza n. 363/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari il 6 luglio Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 12 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena, da rideterminarsi in euro 200,00 di multa [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 luglio 2021 il Giudice di Pace di Cagliari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, non essendo appellabile la pronuncia in questione. Con l'atto di impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 633 cod. pen.: il giudice di pace avrebbe totalmente travisato le risultanze istruttorie, non avendo considerato che l'imputato - il quale avrebbe avuto da oltre trent'anni la disponibilità dello spazio all'interno del condominio "Guscio 2", un tempo delimitato da due cancelli, uno dei quali poi rimosso - si sarebbe limitato ad apporre, al posto di uno dei due cancelli, paletti e catene, senza ridurre il godimento degli altri condomini ma semplicemente tutelando il proprio godimento, protratto nel tempo; 2) errore nel calcolo della pena, per essere stata inflitta la multa di euro 300,00, pur avendo il giudice di pace, dapprima, quantificato la multa in euro 300,00 e, successivamente, precisato che riteneva di applicare la pena base di euro 300,00 meno 100,00 per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., così che avrebbe dovuto determinare la pena finale in euro 200,00 anziché 300,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che il Tribunale ha trasmesso a questa Corte l'atto d'appello, qualificato come ricorso per cassazione, deve rilevarsi che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ricorso). La conversione dell'atto d'appello, disposta dal Giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208). Si è puntualizzato, infatti, che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. 1.2 Siffatta conclusione resta ferma pur a seguito della nomina a difensore e procuratore speciale, rilasciata in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il primo giugno 2022. Tale nomina, infatti, non assume rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell'impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv. 269690). 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 12 luglio 2022