CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 26/11/2024 della CORTE D'ASSISE D'APPELLO DICATANZAROVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto rigettarsi il ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con deposito di nota scritta,anche ai fini delle spese, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, insubordine, il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delricorrente, che hanno illustrato i motivi di ricorso e i motivi aggiunti e ne hannochiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 22novembre 2024 - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla PrimaSezione di questa Corte con sentenza n. 20836 del 2023 - confermava la decisionedalla Corte di assise di Catanzaro emessa in data 26 settembre 2019.2. La Corte di primo grado aveva ritenuto sussistente la penale responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110, 112, primo comma,nn. 1, 2 e 3, 575-577, primo comma, n. 3, 61, primo comma, n. 1, cod. pen., peravere, in concorso con altri soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore digiustizia condannato, in sede di giudizio abbreviato, con applicazione della specialeprogramma della consorteria denominata «locale di [OSCURATO:PERSONA]»,deliberato, promosso, organizzato, realizzato il duplice omicidio di TommasoMisiano e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare [OSCURATO:PERSONA], quale mandantedell'azione omicidiaria, e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con soggetti rimastisconosciuti, ebbero a cagionare la morte delle vittime, raggiunte all'interno di unbar e attinte da colpi di pistola calibro 9 x 21, con le aggravanti dei motivi futili edella premeditazione, essendo stato il reato commesso dopo avere studiato leabitudini di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avere agito al fine di conservare l'egemonia della coscamafiosa mediante l'eliminazione fisica di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur facendo parte delmedesimo sodalizio, minacciava di vendicare l'eliminazione del capo di una coscacirotana, [OSCURATO:PERSONA], con ciò contravvenendo al vincolo associativo delsodalizio cui era intraneo e minacciandone l'esistenza, posta la superiore autoritàdel «crimine» cirotano (capo 1).[OSCURATO:PERSONA] era anche stato condannato per il delitto previsto dagli artt. 110, 81,secondo comma, cod. pen., 10, 12 e 14, l. n. 497 del 1974, per avere illegalmentedetenuto, occultato e portato in luogo pubblico, la citata pistola calibro 9 x 21, conl'aggravante prevista dall'art. 7, l. 203 del 1991, per avere commesso il fattoavvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e, in ogni caso, peragevolare l'attività di un sodalizio mafioso. I fatti furono commessi in [OSCURATO:PERSONA] diNeto il 18 luglio 2008.A [OSCURATO:PERSONA] veniva inflitta la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per annidue, mentre in appello la Corte territoriale aveva escluso le aggravanti dellapremeditazione e dei motivi futili, rideterminando la pena in anni trenta direclusione.3. Proposero, avverso la prima sentenza di appello, ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, quanto allaesclusione delle circostanze aggravanti, nonché il difensore dell’imputato,articolando otto motivi per censurare le ragioni della penale responsabilità diTassone.La Corte di cassazione accoglieva i primi due motivi del precedente ricorso,valutati assorbiti quelli ulteriori della difesa e quelli proposti dalla parte pubblica,e ritenendo che gli elementi probatori su cui era stata fondata l'affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio fossero costituiti,essenzialmente, dalle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, FrancescoOliverio e [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di assise di appello non avesse fattobuon governo dei principi da applicarsi nel caso di specie.4. La Corte di assise di appello, in sede rescissoria, con la sentenza quiimpugnata, confermava quella di primo grado, anche quanto alle circostanzeaggravanti del numero di concorrenti superiore a cinque ex art. 112 cod. pen. edella premeditazione.5. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di nove motivi, oltre che di duemotivi nuovi, tutti enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.5.1 Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 627, comma3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente che la sentenza non abbia operato quanto richiesto dallasentenza rescindente, vale a dire la valutazione di veridicità del contenuto dellaconfessione stragiudiziale effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].A tal fine, per la difesa, irrilevante sarebbe la valorizzazione del contenutodelle tre sentenze divenute irrevocabili medio tempore, acquisite ex art. 238-biscod. proc. pen., in ordine alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] come capo del locale‘ndranghetista, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale mandante del duplice omicidio, comeanche di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all’associazione mafiosa.Quanto a quest’ultima sentenza la stessa si fonda sulla dichiarazione etero-accusatoria di [OSCURATO:PERSONA] e sulla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il dupliceomicidio per il quale si procede: ma la stessa sentenza di legittimità, che definivail giudizio nel processo per il delitto associativo, distingueva fra la non manifestaillogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del delitto associativo,rispetto alle contraddizioni sussistenti in ordine alla esecuzione del dupliceomicidio.[OSCURATO:PERSONA], ai fini del riscontro alla confessione stragiudiziale, non era provatoalcun viaggio da Milano a Napoli per [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo non fu visto a [OSCURATO:PERSONA] diNeto nei giorni prossimi al duplice omicidio, non è stata verificata la concretapraticabilità del rientro immediato di [OSCURATO:PERSONA] a Rho con conseguente narrazionea [OSCURATO:PERSONA], né valutata la discrasia fra il ruolo assegnato da quest’ultimo a Tassonein occasione del mandato (quello di ‘ambasciatore’) e il ruolo assunto e riferitodall’imputato, quello di killer. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva verificato pressoMarrazzo se fosse vero il racconto propostogli da [OSCURATO:PERSONA].5.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 238-bis cod. proc. pen.Non corretta risulterebbe l’attribuzione alle sentenze irrevocabili citate dellacapacità di sciogliere i dubbi sulla veridicità intrinseca del narrato di [OSCURATO:PERSONA] aOliverio e [OSCURATO:PERSONA].Il motivo sviluppa argomenti già proposti dal primo motivo.La sentenza della Corte di cassazione che definisce il processo per il delittoassociativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – n. 17027 del 2023 del 26 ottobre 2022 –solo mandato omicidiario, non anche per l’esecuzione, ritenendo sufficiente taleelemento ai fini della partecipazione al sodalizio mafioso.Pertanto, la sentenza richiamata dalla Corte territoriale non scioglie i dubbisulla veridicità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] ai suoi interlocutori quanto all’esecuzionedel delitto, vertendo gli oggetti dei giudizi, il presente e quello richiamato, su fattidiversi.L’art. 238-bis cod. proc. pen. non implica alcun automatismo, tanto che sia ildato normativo, che la sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2009,richiedono una valutazione critica e la necessità di elementi probatori di riscontroex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.Per altro, la sentenza che accerta in primo grado la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il delitto associativo fonda sulle sentenze del giudizio per omicidio, ora a lorovolta oggetto del presente ricorso.5.2.1 Il primo motivo nuovo, ad integrazione del primo e secondo motivo delricorso principale, ribadisce che la doppia valutazione richiesta dalla Corterescindente non è stata assolta con l’esame delle sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., anche perché l’incarico affidato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato non quello di eseguire il delitto, bensì di organizzarlo in Calabria.Anche la sentenza irrevocabile che accerta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto associativo risulterebbe – perché fondata sulle emergenze investigativerelative al duplice omicidio – inadeguata ad adempiere al mandato della sentenzarescindente, non risultando accertato che [OSCURATO:PERSONA] abbia poi detto il vero a Oliverioquanto alla sua partecipazione personale all’omicidio.In sostanza, si ribadisce, difetta una verifica della genuinità delle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle due confessioni stragiudiziali.5.3 Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione in relazione alla parte di argomentazione in cui - pur dando atto delledistonie fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e delle incertezze diquest’ultimo – la Corte territoriale ha ritenuto che tale diversità non attingerebbeil nucleo essenziale del racconto.In via preliminare le incertezze e la povertà del narrato di [OSCURATO:PERSONA] avrebberodovuto condurre a escludere la valenza del contributo dichiarativo quale confermadelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che era Ionail mandante dell’omicidio, non [OSCURATO:PERSONA]. A riguardo il motivo censura la sentenzache al fol. 65, a differenza di quanto emerso dall’istruttoria, ritiene che ilriferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] riguardasse [OSCURATO:PERSONA], non come mandante,bensì come capo operativo in Calabria, al quale doveva rivolgersi l’imputato perorganizzare l’omicidio.La difesa censura questa interpretazione del controesame di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo che il dichiarante abbia riferito del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come mandante. [OSCURATO:PERSONA] riferisce di un mandante diverso, [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA], ela Corte territoriale non ne prende atto.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva a più riprese escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto in azionidelittuose, cosicché anche su tale punto la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] collide conquella di [OSCURATO:PERSONA], oltre che sul movente, il mandante e gli esecutori, il che rendemanifestamente illogico l’avere ritenuto sussistente un nucleo centraleconvergente delle dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto al ruolodi esecutore materiale di [OSCURATO:PERSONA].5.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.La Corte rescindente aveva evidenziato la necessità di verificare, nel giudiziodi rinvio, la veridicità delle confessioni rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Su tale punto, escluso il valore di riscontro delle sentenze acquisite ex art.238-bis cod. proc. pen. per le ragioni esposte, la Corte territoriale avrebbe dovutoverificare il contesto e gli altri elementi di giudizio acquisiti in istruttoria.Trascurati i profili di discrasia fra le due narrazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lasentenza impugnata richiama quella di primo grado, in ordine alla circostanza chea [OSCURATO:PERSONA] non riferì del mandato di [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso eradivenuto collaboratore e l’imputato voleva porlo in cattiva luce, il che avrebbeinciso anche sul movente in contrapposizione a [OSCURATO:PERSONA] (fol. 65).Tale ricostruzione è stata già ritenuta inadeguata a spiegare la discrasia fra idue narrati dalla Corte di cassazione e, comunque, non si confronta con l’ipotesialternativa che [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto vantarsi, in ambiente carcerario, per giuntaessendovi elementi che escludono la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di Neto nei giornisuccessivi all’omicidio.5.4.1 Il secondo motivo nuovo lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, ad integrazione dei motivi terzo e quarto del ricorso principale.La sentenza impugnata non ha verificato gli elementi di crisi della tesiaccusatoria, quali l’assenza di prove sul viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria, lacircostanza che non fosse stato visto nei giorni prossimi e successivi all’omicidioin [OSCURATO:PERSONA] di Neto, che la convivente di [OSCURATO:PERSONA] mai aveva visto o conosciutoTassone, nonché la circostanza che non sarebbe possibile che l’imputato abbiapercorso il tragitto da [OSCURATO:PERSONA] di Neto a Rho, a seguito del delitto avvenuto alle ore22.00, giungendo presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nella mattinata successiva.Inadeguata anche la valutazione della discrasia fra il ruolo assegnato daOliverio a [OSCURATO:PERSONA] di ‘ambasciatore’ e quello poi in concreto assunto di killer, comeanche le difformità relative al mandante e al movente fra le due versioni riferiteda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi non secondari ma essenziali al racconto, dal chederiverebbe il mendacio di [OSCURATO:PERSONA] nel riferire ai due dichiaranti.5.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla interruzionedella gravidanza della ex moglie dell’imputato.La sentenza impugnata- al fol. 77 - in modo illogico esclude il valore delladichiarazione della allora compagna dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA] - che riferivadi essere stata assistita dallo stesso nei giorni seguenti l’interruzione volontariadella gravidanza (dal giorno 14 luglio 2008). L’ipotesi che la donna potesse esserestata assistita - in assenza di [OSCURATO:PERSONA] recatosi in Calabria – dalla suocera residentenello stesso stabile, risulta una mera ipotesi alternativa.5.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla mancata valorizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite sull’accordodelle parti.[OSCURATO:PERSONA], testimone oculare, aveva riferito che il killer fosse di «statura media,sicuramente non era basso», il che escluderebbe [OSCURATO:PERSONA], che è alto un metro esessanta centimetri.La Corte di appello ha escluso il valore di tali dichiarazioni avendo lo stessoritrattato le proprie dichiarazioni, affermando di non aver visto nulla essendosiriparato dietro una autovettura, dal che l’irrilevanza delle dichiarazioni, nonutilizzabili ex art. 500, comma 2, cod. proc. pen., tanto più che gli atti furonoinviati al Pubblico ministero per ulteriore corso.La difesa deduce travisamento, non avendo la sentenza impugnata dato attodell’esito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e, comunque, violazione dilegge in quanto il verbale di s.i.t. era stato acquisito sull’accordo delle parti e cometale era pienamente utilizzabile.5.7 Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata trae argomenti di prova a carico dell’imputato dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che era stato ritenuto inattendibile nellaprima sentenza di appello, senza che tale tema fosse stato affrontato dalla Cortedi legittimità.La Corte territoriale avrebbe quindi errato nel valutare a carico dell’imputatotali dichiarazioni, in quanto il dichiarante descrive una persona di statura diversadall’imputato quale killer, nonché stabilmente residente in Calabria e titolare diuna impresa agricola, circostanze non correlabili all’imputato.5.8. L’ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla premeditazione.La sentenza impugnata non avrebbe distinto fra preordinazione epremeditazione, non valutando adeguatamente il brevissimo arco di tempo fra ladecisione di [OSCURATO:PERSONA] e l’esecuzione del delitto, elemento valutato dalla primasentenza di appello per escludere l’aggravante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che sisarebbe limitato solo alla rapida esecuzione di una decisione assunta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], al concorrente si estende l’aggravante ex art. 118 cod. pen. solo incaso di conoscenza effettiva della premeditazione prima del proprio concorso neldelitto, dato nel dettaglio non verificato5.9 Il nono motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoall’aggravante del numero di concorrenti superiori a cinque, ex art. 112, primocomma, n. 1 cod. pen.La sentenza impugnata ritiene sussistente l’aggravante senza valutare che,oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessun altro risponde dell’omicidio, cosicché illogico èaver ritenuto coinvolti soggetti ulteriori sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della riunione preparatoria e poi nel commando che operò.6. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Ai fini della migliore valutazione dei motivi di ricorso – che anche censuranola sentenza impugnata in ordine al mancato rispetto del vincolo ex art. 627 cod.proc. pen. - occorre ricapitolare le ragioni del precedente annullamento da partedella Sezione Prima di questa Corte.2.1 La Corte di legittimità aveva qualificato il materiale dichiarativo utilizzatodalla pronuncia di merito: da un lato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta distintein due parti, dall’altro quelle di [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle prime, [OSCURATO:PERSONA], che si era autoaccusato di essere il mandante delduplice omicidio, operava per un verso una chiamata in correità diretta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], riferendo del mandato conferito da se stesso all’imputato.Nella seconda parte la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA], invece, assumeva il valore diuna chiamata in correità de relato, in quanto il dichiarante aveva riferito quanto asua volta gli aveva riportato proprio [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità esecutivedell’omicidio, dopo la consumazione dello stesso.[OSCURATO:PERSONA], infatti, gli aveva riferito di aver partecipato anche all’esecuzionedell’omicidio, mentre il mandato – a detta di [OSCURATO:PERSONA] - era solo di naturaorganizzativa e sollecitatoria di terzi alla esecuzione del delitto.Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], invece, le stesse risultavano consisterein una testimonianza indiretta, in quanto il dichiarante in carcere aveva ricevutole confidenze di [OSCURATO:PERSONA], che si era accusato dell’omicidio. [OSCURATO:PERSONA], che nonrisultava né concorrente nel delitto né in reati connessi, né tantomeno soggetto‘probatoriamente’ collegato, aveva riferito agli investigatori de relato laconfessione stragiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla commissione dell’omicidio.2.2 Premessa la diversa classificazione delle dichiarazioni, la Corte dilegittimità rilevava come la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] – quanto al mandato –fosse sfornita di riscontri e, anzi, risultava contraddetta dalla versione diVenturino, che aveva a sua volta saputo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che il mandantedell'omicidio era stato [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA].Per la Corte di legittimità tale discrasia non era stata adeguatamente spiegataed «anzi, essa viene assunta, illogicamente, a conferma della indipendenza delledue dichiarazioni e, quindi, a elemento di validazione del contenuto probatorio delnarrato. Ma soprattutto, la sentenza non spiega, in maniera persuasiva, la fortediscordanza che connota il profilo del movente, chiaramente connesso a quellodella individuazione del mandante. Così come piuttosto vago rimane l'aspetto, nonriscontrato da precedenti penali o giudiziari, di un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dellaconsorteria mafiosa, su cui la Corte territoriale non si diffonde analiticamente, purriportando, nel corpo della motivazione, alcuni riferimenti che avrebbero potutoessere all'uopo utilizzati […]».2.3 La Corte rescindente, quindi, rilevava come - in presenza di tali difformitàquanto al mandato per l’omicidio - occorresse «verificare se, al contrario, possasoddisfare i requisiti richiesti dai richiamati arresti giurisprudenziali il secondosegmento [delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]], relativo alla chiamata in reità de relato,suscettibile […] di una valutazione frazionata».Corretta risultava la valutazione di credibilità soggettiva sia di [OSCURATO:PERSONA](valutazione del passato, dei rapporti con l'accusato, della genesi e delle ragionidella collaborazione, dell’autoaccusa di gravi reati, tra l’attendibilità veniva trattadalli quali il duplice omicidio in esame, l’esclusione di ragioni di calunnia), sia anchedi [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di confidenza raccolte da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dicomune detenzione. La credibilità di [OSCURATO:PERSONA] derivava dalla circostanza cheTassone era soggetto a lui ignoto prima della comune detenzione e, pertanto, nonvi era stata possibilità di maturare un intento calunnioso nei suoi confronti, esclusoanche dalla cartolina acquisita in atti, attestante l'esistenza di un rapporto diperdurante amicizia tra i due: «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano condiviso la cella perun congruo periodo di tempo, stringendo un rapporto di amicizia, attestato dallacitata cartolina, che giustificava la confidenza fattagli dall'imputato» quanto almandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] per commettere l’omicidio.Non risultava corretto, per la Corte di cassazione, il giudizio sull'attendibilitàintrinseca del racconto di [OSCURATO:PERSONA], che non rispondeva agli indicatorigiurisprudenziali. Per quanto la dichiarazione fosse stata giudicata spontanea ecostante, la sentenza rescindente evidenziava come proprio la Corte di assise diappello “a più riprese”, in ordine a “la descrizione dell'organizzazione edesecuzione dell'omicidio, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] «non è prodigo diparticolari»” e “la sua «dizione (...) è scarna» (pag. 9) e «laconica» (pag. 10) […],«il dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] appare in molti punti stringato, estremamente conciso,soprattutto per quanto concerne le modalità dell'omicidio e i complici di [OSCURATO:PERSONA]»(pag. 11)”.La sentenza annullata riteneva che tali incertezze non inficiassero il «nucleoessenziale» del racconto, costituito dall'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale «sicario» edelle «ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato il via all'omicidio»: in sostanza mandatoe movente.La sentenza rescindente, invece, rilevava la problematicità derivata su talipunti dal diverso narrato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: l’uno «si attribuisce il ruolo dimandante e riconduce l'omicidio ora alla necessità di eliminare un proprioconcorrente, ora a quella di compiacere i ‘cirotani’, preoccupati che Misianopotesse vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA], ora alle lamentele di quanti erano preoccupatiche la vittima si stesse muovendo con troppa autonomia nel territorio controllatoda altre cosche»; l’altro, [OSCURATO:PERSONA], che «riferisce che il mandante, individuato inMartino [OSCURATO:PERSONA], intendeva eliminare un soggetto cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaconcesso una eccessiva autonomia, contribuendo ‘a farlo emergere’; con ciòindividuando in [OSCURATO:PERSONA] una sorta di indiretto destinatario dell'azione delittuosa».La giustificazione in ordine alle due versioni difformi in merito al nucleoessenziale della narrazione - il mandato e il movente - venivano risolte con duediversi approcci da parte delle sentenze di merito.Per la Corte di primo grado «vi sarebbe stata una narrazione reticente daparte di [OSCURATO:PERSONA], che essendo a conoscenza della scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA],avrebbe taciuto al compagno di cella di avere ricevuto da lui il mandatoomicidiario». Quella di secondo grado affermava illogicamente, annotava la Cortedi cassazione, che «le due dichiarazioni, proprio perché divergenti, sarebberogenuine e reciprocamente indipendenti». Difatti, restava il dato «non superabile,per cui uno degli elementi che gli stessi Giudici di appello definiscono comeriferibile al ‘nucleo essenziale’ del narrato di [OSCURATO:PERSONA] sia oggetto di ricostruzionimarcatamente differenti, rispetto a cui le due sentenze di merito offronogiustificazioni diverse». Pertanto, la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] non potevaritenersi adeguatamente riscontrata.2.4 Anche in ordine alla seconda parte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] – aventead oggetto l’esecuzione del delitto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che confessava in viastragiudiziale la sua condotta sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] - per la Corte dilegittimità risultavano sussistere alcune illogicità.A fronte di due confessioni stragiudiziali di [OSCURATO:PERSONA], ad un coimputato e a unsoggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA], non coinvolto nel delitto né “collegatoprobatoriamente”), intesa non manifestamente illogica la valutazione diindipendenza delle due dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] - dati i contesti diversidi provenienza e di inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la Corterescindente indicava come non potesse ritenersi la cd. autonomia genetica delledichiarazioni, che provenivano, invece, sempre dallo stesso soggetto, [OSCURATO:PERSONA].La Corte di legittimità chiariva come il tema della autonomia genetica assumauna rilevanza particolare rispetto alle chiamate in correità o in reità de relato, inrelazione alle quali la sua mancanza non consente di validare, sotto il profiloprobatorio, il giudizio di attendibilità estrinseca del narrato.Ma nel caso, come quello in esame, nel quale si verta in tema di confessionestragiudiziale veicolata nel processo attraverso una testimonianza indiretta, essacostituirà – secondo la Corte di legittimità - una semplice circostanza rientrante,insieme ad altre, nella sfera del c.d. libero apprezzamento del giudice (cfr. Sez. 5,n. 32906 del 31/05/2007, Capriati, Rv. 237117 - 01).D’altro canto, però, la prima sentenza di appello non aveva ben governato ilmetodo di verifica della testimonianza indiretta, che implica una doppiavalutazione – non operata nel caso in esame - essendo necessario stabilire nonsoltanto l'attendibilità intrinseca, soggettiva e oggettiva, del dichiarante inrelazione al fatto storico della narrazione percepita (in questo caso dall'imputato),ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suonarrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto da accertare.Ciò faceva affermare alla Corte di legittimità che «se alle dichiarazioni dei duecollaboratori può annettersi, complessivamente considerate, la capacitàdimostrativa del fatto storico costituito dal riconoscimento della propriaresponsabilità da parte dell'imputato, ciò non esaurisce l'ambito dell'accertamentodel giudice di merito. In altri termini, se le due dichiarazioni conducono a riteneredimostrato che [OSCURATO:PERSONA], in un preciso momento storico, aveva affermato, davantia soggetti con cui intratteneva buoni rapporti ([OSCURATO:PERSONA]) o verso cui avevaaddirittura sentimenti di amicizia ([OSCURATO:PERSONA]), di essere l'autore del dupliceomicidio, ciò tuttavia non significa che le stesse dichiarazioni siano di per sésufficienti a provare anche il contenuto della ammissione confessoria da partedell'imputato, essendo al contrario necessario, come già ricordato, che il giudicedi merito le faccia oggetto di una ulteriore valutazione, riguardante il dichiarato«in sé» e nel contesto dei fatti e degli altri elementi di giudizio acquisiti inistruttoria, al fine di accertarne la veridicità».Quanto al racconto di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello valutava la credibilità deldichiarante - in rapporto alla concreta possibilità che egli ebbe a ricevere laconfidenza da parte dell'imputato, nonché quanto alla compatibilità delle suedichiarazioni rispetto alla narrazione dell'altro collaboratore - coerentemente conil ruolo, al medesimo assegnato dai Giudici di merito, di elemento di riscontro dellachiamata di [OSCURATO:PERSONA].Per la Corte rescindente era però mancata «un'analisi approfondita di quelcontenuto dichiarativo, volta a verificare, con specifico riferimento al racconto diTassone che esso riportava, la tenuta sul piano logico e la compatibilità con ilcomplesso degli elementi acquisiti all'esito dell'istruzione dibattimentale». Talecompito veniva assegnato alla Corte in sede di rinvio, «anche in relazione a quantoriferito dall'altro collaboratore con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla'ndrangheta, al ruolo e ai compiti che, per tale motivo, sarebbe stato possibileCiò anche – osservava la Corte di cassazione - al fine della valutazione dellasussistenza delle circostanze aggravanti, in particolar modo quella attinente allapremeditazione, la quale, presupponendo l'esistenza di un significativo arcotemporale tra il momento deliberativo e quello esecutivo, implica, di necessità,una non imprecisa collocazione temporale del primo. Ciò che, una volta ritenutenon sufficientemente riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il mandatoconferito a [OSCURATO:PERSONA], imponeva, parimenti, un ulteriore vaglio in sede rescissoria.3. Venendo ai motivi di ricorso, la valutazione del primo motivo – che lamentaviolazione dell’art. 627 cod. proc. pen., da trattare unitamente al secondo motivoe al primo motivo aggiunto, per la stretta connessione - implica la riaffermazionedel consolidato principio per il quale a seguito di annullamento per vizio dimotivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esamedel materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenzaè stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logicocensurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui puntidella decisione sottoposti al suo esame (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv.271345 – 01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760).3.1 A tal proposito, quindi, deve osservarsi come la delibazione operata dallaCorte di merito – consistita nella valutazione di tre sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen. - sia in astratto consentita, anche se la stessa risultamanifestamente illogica in sé.3.2 La prima sentenza irrevocabile richiamata è quella emessa dal [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2019 - confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il21 luglio 2021, irrevocabile dal 26 ottobre 2022 - che accertava la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di partecipazione all’associazione distampo mafioso denominata locale di [OSCURATO:PERSONA]; la seconda sentenza èquella che riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile quale capo della medesima associazionecriminale (G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 18 luglio 2013, Corte di appello diCatanzaro del 6 febbraio 2014, irrevocabile dal 17 febbraio 2015); la terzasentenza riguarda l’accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale mandantedell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per il quale si procede in questa Sede (si trattadella sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16 dicembre 2020,irrevocabile dal 23 settembre 2022 quanto alla responsabilità dell’imputato; cfr.foll. 17-19 della sentenza impugnata).3.3 La Corte territoriale trae dalle menzionate sentenze elementi di riscontroal narrato dei due dichiaranti nel presente processo, riportando il contenuto dellasentenza di primo grado e di quella di legittimità, nel procedimento per il delittoassociativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal fol. 19 al fol. 44 della motivazione quiimpugnata.3.3.1 Dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Crotone emerge chela fonte di prova primaria, quanto all’esistenza del sodalizio, sia da rinvenirsi nelledichiarazioni confessorie ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], capo della ‘ndrina dal2006 e poi collaboratore di giustizia dal 2012, oltre che in esiti di intercettazionedegli anni 2010 e 2011. Le indagini ebbero inizio proprio a seguito dell’omicidio diMisiano e [OSCURATO:PERSONA] e comprovavano, secondo i Giudici del merito, l’esistenzadella associazione mafiosa, dapprima diretta da [OSCURATO:PERSONA] e prima ancora da GuerinoIona (fol. 26).Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Crotone - che ne accertava laresponsabilità per la partecipazione all’associazione criminale - fondava suiseguenti elementi: a) la condanna per il duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],oggetto del presente giudizio di legittimità, da parte della Corte di assise diCatanzaro; b) la valutazione incidentale degli elementi di prova emersi in relazioneal duplice delitto di omicidio – all’epoca ritenuti adeguati a ritenere laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - attraverso la valutazione, da parte del Tribunale, deiverbali di prova acquisiti ex art. 238 cod. proc. pen. in relazione all’istruttoriadibattimentale nel processo per l’omicidio relativamente a: b1) le dichiarazioni diOliverio, che riferiva che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da lui il mandato a comunicarel’ordine ai [OSCURATO:PERSONA], ma che poi lo stesso fu anche esecutore del delitto: a talriguardo il Tribunale di Crotone valutava la adeguatezza del narrato, la coerenzadello stesso, la credibilità soggettiva ; b2) i riscontri generici in ordine all’attivitàdi [OSCURATO:PERSONA]; b3) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], escusso comunque anchedirettamente dal Tribunale - quale testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc.pen. (fol. 34 della sentenza qui impugnata) - oltre che dalla Corte di assise inordine all’omicidio: [OSCURATO:PERSONA] riferiva che [OSCURATO:PERSONA] in carcere gli aveva confidatodi essere un affiliato del locale di [OSCURATO:PERSONA] e di avere commesso il dupliceomicidio e il Tribunale di Crotone utilizzava tali dichiarazioni a riscontro di quelledi [OSCURATO:PERSONA], rimarcando l’autonomia delle fonti di prova; b4) le circostanze,comprovate, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati detenuti nella medesima cella,come attestato anche da una cartolina inviata al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].La valutazione di tali emergenze conduceva il Tribunale di Crotone a ritenereTassone partecipe del sodalizio criminoso guidato da [OSCURATO:PERSONA] grazie al compendioprobatorio fin qui richiamato, fondando sulla prova della responsabilitàdell’esecutore materiale del duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e anche in ragionedella circostanza che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] erapartecipe del sodalizio (fol. 40).3.3.2 La sentenza qui impugnata richiama, poi, il contenuto della sentenza diquesta Corte di cassazione – Sez. 1, n. 17027 del 26/10/2022 - che rendevairrevocabile la decisione quanto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine allapartecipazione associativa.3.3.3 Altre sentenze richiamate sono quella emessa dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Catanzaro quanto al ruolo di capo della organizzazionecriminale di [OSCURATO:PERSONA], nonché quella del medesimo Giudice del 6 luglio 2018 per ilduplice omicidio attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (foll. 44 e ss.). Quest’ultima sentenza vienerichiamata nella parte in cui rende conto dell’esistenza dell’associazione mafiosadagli anni ’80, attraverso la direzione di [OSCURATO:PERSONA], fino ad arrivare al 2006,quando il sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] - messo in sospensione a causa delconflitto del gruppo [OSCURATO:PERSONA] con il crimine di Cirò – riprende vita sotto la direzione diOliverio, benché lo stesso si trovi stabilmente a Rho, in provincia di Milano.Sempre la medesima sentenza richiama le dichiarazioni confessorie di Oliverioquanto al duplice omicidio, rappresentando come il movente sia da individuare nelcomportamento di [OSCURATO:PERSONA] che aveva agito in violazione delle regole del sodalizio,coltivando i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], capocosca del locale di Cirò. [OSCURATO:PERSONA] raccontacome il movente provenisse dall’incontro avuto con il capo del Crimine di zona,Marincola, che lamentava l’avvicinamento sospetto di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], chepotevano progettare l’eliminazione dello stesso Marincola. Il deteriorarsi deirapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva riferito anche dalla compagna del primo (fol.52), come anche la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] alla compagna di non recarsi a cena conMisiano, in Calabria, il giorno in cui quest’ultimo fu poi ucciso.[OSCURATO:PERSONA] riferiva anche che: l’eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] seguì quella di [OSCURATO:PERSONA],perché si temeva che il primo volesse vendicare il secondo; si era rivolto a Tassoneaffinché si recasse in Calabria per organizzare l’azione con il cugino [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò la sentenza traeva la prova della responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] quanto all’omicidio, per essere stato il mandante dello stesso, conpremeditazione.3.4 La Corte di assise di appello, con la sentenza qui impugnata, ricapitola gliesiti delle tre sentenze fin qui richiamate - quella che accerta la partecipazione diTassone al sodalizio mafioso, quella che accerta il ruolo di capo dello stessoil duplice omicidio – concludendo che la circostanza che la prima delle sentenzeaveva ritenuto la partecipazione dell’attuale ricorrente al locale di BelvedereSpinello – in conseguenza dalla valutazione incidentale del materiale probatorio inordine al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidio - costituisse una prova rilevanteper la presente decisione.In ciò, prosegue, la Corte territoriale, per un verso perché si verte in tema diun giudicato penale ex art. 238-bis cod. proc. pen., per altro verso per lavalutazione compiuta anche dalla Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen.3.5 Il primo e il secondo motivo di ricorso, nonché il primo motivo aggiunto,sono fondati per le ragioni che seguono.3.5.1 In primo luogo, la sentenza impugnata non si confronta con lacircostanza che è la stessa citata sentenza di questa Corte - Sez. 1, n. 17027 del26/10/2022 – che, in ordine al ruolo di partecipe di [OSCURATO:PERSONA], delimita l’efficaciaricostruttiva delle sentenze di merito, chiarendo che non dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si verteva, bensì del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.Infatti la Corte di legittimità evidenzia che « […] Il motivo di ricorso sostieneche vi sarebbero contraddizioni tra la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e la chiamatain reità di [OSCURATO:PERSONA], ma le contraddizioni vertono su aspetti di dettagliodell'esecuzione del crimine, che nel giudizio oggetto della sentenza impugnatasono del tutto irrilevanti, posto che in questo giudizio [OSCURATO:PERSONA] è chiamato arispondere di associazione a delinquere, e quindi ciò che rileva è soltanto se egliha ricevuto effettivamente il mandato omicidiario da [OSCURATO:PERSONA], come lo stessocollaboratore riferisce, perché è questo mandato che ne radica l’appartenenzaall’associazione.Sulla esistenza del mandato, pur se aperto o preliminare, vi è la chiamata incorreità di [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che riferisce dellaconfessione stragiudiziale ricevuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di essere stato l'autoredell'omicidio (dalla sentenza di primo grado si comprende, peraltro, che Tassoneriferì a [OSCURATO:PERSONA] anche di essere un appartenente alla 'ndrangheta), e laricostruzione della logica della sentenza impugnata resiste, pertanto, alle censureche le sono state mosse».È del tutto evidente, quindi, che la Corte di cassazione ha ritenuto nonnecessaria una verifica in ordine all’esecuzione dell’omicidio e alla effettivaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo stesso, risultando sufficiente perl’imputazione associativa in questione il solo dato, ritenuto comprovato, cheTassone ebbe a ricevere il mandato – elemento significativo in forza della regoladi esperienza che l’incarico non poteva essere affidato se non a un partecipedell’organizzazione (fol. 60 della sentenza n. 17027) - e che l’imputato, oltre cheda Olivero, anche da [OSCURATO:PERSONA] fosse stato indicato come partecipedell’associazione mafiosa, non rilevando a riguardo il ruolo assunto nel dupliceomicidio dall’attuale ricorrente e la relativa prova.L’art. 238-bis cod. proc. pen. prevede che le sentenze irrevocabili possanoessere acquisite ai fini di prova del fatto in esse accertato, fatta salva la necessitàche le stesse pronunzie siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3,cod. proc. pen.Nella delimitazione del contenuto del ‘fatto accertato’ la giurisprudenza dilegittimità ha ritenuto che la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale,acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata nonsoltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione maanche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia delgiudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nelgiudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 2,n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 – 01; conf.: N. 4704 del 2014 Rv.259414 - 01, N. 8823 del 2009 Rv. 242767 - 01, N. 11140 del 2016 Rv. 266338– 01). [OSCURATO:PERSONA], la locuzione codicistica ‘fatto accertato’ con sentenza irrevocabileva riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alleacquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 5894del 20/05/1997, Bottaro, Rv. 207930 – 01).Nel caso di specie, però, alla luce della disamina che precede, emerge comedi [OSCURATO:PERSONA] sia stata accertata la sola partecipazione all’associazione mafiosa –coincidente con l’imputazione contestata - e come i fatti accertati nella motivazionedel provvedimento non riguardino il duplice omicidio per il quale in questa Sede siprocede.Pertanto, fondata è la doglianza che evidenzia come il contributo probatoriotratto dalla sentenza irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia stato sopravvalutatodalla Corte territoriale.3.5.2 Altro profilo di doglianza fondato è quello che attiene alla inidoneità delmateriale probatorio posto a base della sentenza irrevocabile nei confronti diTassone, che è del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio,nonché dell’annullamento con rinvio con il quale si doveva confrontare la Corte dimerito in sede rescissoria nel presente processo.In sostanza, in astratto era ben consentito alla Corte territoriale ricorrere allesentenze irrevocabili in sede di giudizio di rinvio, rimettendosi alla sede rescissoriala rivalutazione complessiva del materiale probatorio, anche sopravvenuto.Non di meno, però, la identità delle fonti di prova utilizzate nei due processi– narrazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – non consente di utilizzare le sentenzeirrevocabili – in particolare quella che accerta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto ex art. 416-bis cod. pen. - come elemento di prova per riscontrare ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o meglio la doppia confessione stragiudizialedi [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento in ordine al duplice omicidio.A tal riguardo la sentenza rescindente chiariva come se il tema dellaautonomia genetica assume una rilevanza particolare rispetto alle chiamate incorreità o in reità de relato, in relazione alle quali la sua mancanza non consentedi validare, sotto il profilo probatorio, il giudizio di attendibilità estrinseca delnarrato, non di meno nel caso di una confessione stragiudiziale entrata nelprocesso attraverso una testimonianza indiretta, essa costituirà una semplicecircostanza rientrante, insieme ad altre, nella sfera del c.d. libero apprezzamentodel giudice (cfr. Sez. 5, n. 32906 del 31/05/2007, Capriati, Rv. 237117 - 01).Si palesa evidente il vizio logico manifesto dal quale è affetta la sentenzaimpugnata, consistente nel ‘riutilizzo circolare’ del medesimo materiale probatorioche viene ritenuto autonomo solo perché veicolato da sentenza irrevocabilerelativa ad un fatto diverso – la partecipazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] - da quello peril quale si procede, il duplice omicidio.D’altro canto, il richiamo dell’art. 238-bis cod. proc. pen. sia all’art. 187 siaalla regola dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. palesa la necessità che sussistal’autonomia delle fonti di prova messe in correlazione, il che nel caso in esame nonsi verifica: ne consegue che viziata logicamente e anche in violazione di legge èl’affermazione della sentenza impugnata allorché afferma che «correttamente,dunque, questa Corte ha fatto ampio riferimento per la ricostruzione storica deifatti di cui è processo, alle citate sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-biscod. proc. pen., anche perché non si rinvengono elementi distonici con talricostruzione», traendo la conclusione che «può dirsi provato, al di là di ogniragionevole dubbio, che [OSCURATO:PERSONA] è l’esecutore materiale del duplice delitto, percome da lui confessato ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] e tanto ha fatto nella qualità dipartecipe della consorteria capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]» (fol. 58).Per altro, l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-biscod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice ditale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a finidecisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi dellamotivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quelgiudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche diaccertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4,n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284130 – 01; conf. N. 4704 del 2014Rv. 259414 - 01, N. 12595 del 1998 Rv. 211768 - 01, N. 8823 del 2009 Rv.242767 - 01, N. 11140 del 2016 Rv. 266338 – 01).Per altro la richiamata circolarità viene ancor più in evidenza tenendo in contoche la sentenza di primo grado - che accertava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quantoal delitto associativo - in sé richiamava il dato della condanna dello stesso per ilduplice omicidio, poi annullata con rinvio da questa Corte. In sostanza le sentenzedi condanna nei due processi si sono giustificate reciprocamente – e quindicircolarmente - a fronte del medesimo materiale probatorio oggetto di valutazionein questo giudizio.Né, tantomeno, corretto è il richiamo che la Corte territoriale compie all’art.630 cod. proc. pen. e alla necessità di evitare il contrasto di giudicati.A riguardo va ricordato che le risultanze di un precedente giudicato penaleacquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che riguardano unaprecondizione del giudizio in corso non consentono al giudice di giungere aconclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempreché l'inconciliabilitàverta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sullevalutazioni giuridiche di essi (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv.273207 – 01; conf.: N. 43516 del 2014 Rv. 260702 – 01). Ma nel caso in esamealcuna precondizione necessitante una conclusione a ‘rime obbligate’ viene inrilievo, in quanto l’accertare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso nondetermina un contrasto con qualsivoglia decisione in tema di responsabilità per ilduplice omicidio, ben potendo la prima responsabilità derivare – come è derivata–dalla affermazione dei due dichiaranti quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] allocale di [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dall’aver Olivero dato un ampio mandatoa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al duplice omicidio.3.5.3 Deve pertanto affermarsi il principio per il quale la regola dell’art. 238-bis cod. proc. pen. non elude la necessità, richiesta dal richiamato art. 192, comma3, cod. proc. pen., che le fonti di prova utilizzate nella sentenza irrevocabile equelle del processo «ad quem» siano caratterizzate da adeguata autonomia, penail vizio logico della circolarità del ragionamento.3.6. Pertanto, i motivi qui esaminati sono fondati per manifesta illogicitàquanto all’utilizzo delle sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. pen.4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, strettamente connessi, nonché ilsecondo motivo aggiunto, sono fondati nei termini che seguono.4.1 La Corte di legittimità aveva rimarcato come la prima sentenza di appelloavesse palesato la diversità del narrato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto allaindividuazione del mandante dell’omicidio: per [OSCURATO:PERSONA] da individuarsi in se stesso,per [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della confidenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA].Analoga diversità emergeva anche in relazione al movente: per [OSCURATO:PERSONA] consistevanella necessità di assicurare l’eliminazione di un sodale recalcitrante agli ordini dellocale, oltre che per compiacere i ‘cirotani’ che temevano che [OSCURATO:PERSONA] volessevendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] nella volontà di eliminare un soggettocui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso una eccessiva autonomia contribuendo ‘afarlo emergere’, con ciò individuando in [OSCURATO:PERSONA] una sorta di indiretto destinatariodell'azione delittuosa.A fronte di tali diversità, osservava la Corte di cassazione, le soluzioni offertedalle sentenze di merito erano difformi: per la Corte di primo grado Tassoneavrebbe taciuto il mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] poiché lo stesso, nel frattempo,era divenuto collaboratore di giustizia; per la Corte di secondo grado, invece -illogicamente, annotava la Corte di cassazione – le due dichiarazioni divergentirisulterebbero genuine e reciprocamente indipendenti. Pertanto, per la Corte dilegittimità restava il dato «non superabile, per cui uno degli elementi che gli stessiGiudici di appello definiscono come riferibile al ‘nucleo essenziale’ del narrato diOliverio sia oggetto di ricostruzioni marcatamente differenti, rispetto a cui le duesentenze di merito offrono giustificazioni diverse». Pertanto, la chiamata in reitàdi [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi adeguatamente riscontrata.4.2 La sentenza qui impugnata, come rilevano il terzo e quarto motivo diricorso, in primo luogo è manifestamente illogica in quanto trae da un brano delladeposizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto al mandante, una conclusione evidentementecontraddittoria rispetto al contenuto della stessa affermazione del dichiarante.Al fol. 65 la Corte territoriale ritiene che [OSCURATO:PERSONA] abbia dedotto che MartinoIona fosse il mandante dell’omicidio in modo deduttivo, dalla circostanza che fosseil capo del locale in quel momento storico.A ben vedere tale conclusione risulta contraddetta proprio dal brano delladeposizione riportato in sentenza, allorché il difensore opera una contestazione alVenturino in sede di controesame.La sentenza riporta parte della deposizione, dalla quale illogicamente la Corteterritoriale trae la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricevuto una esplicitaconfidenza da [OSCURATO:PERSONA] in ordine a chi fosse il mandante.Ma tale conclusione è in palese contrasto con l’affermazione che vienecontestata dal difensore dell’imputato nel corso del controesame, richiamando ledichiarazioni rese in corso di indagine da [OSCURATO:PERSONA] - «[OSCURATO:PERSONA] decide la mortee [OSCURATO:PERSONA] mi dice che è [OSCURATO:PERSONA] a volere la morte di queste duepersone qua» - che viene confermata dal dichiarante - «ma se è scritto certo chel’ho fatta Avvocato».E dunque, la motivazione impugnata offre una interpretazione delladeposizione di [OSCURATO:PERSONA] manifestamente illogica, traendone la conclusione cheTassone non avesse riferito a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] fosse il mandante, circostanzasmentita dalle dichiarazioni rese al Pubblico ministero nel corso delle indagini,contestate e poi confermate dal dichiarante in dibattimento.D’altro canto, la Corte territoriale introduce un elemento di assoluta novitàrispetto alla valutazione operata dalle precedenti sentenze di merito, che nonavevano messo in dubbio che il mandante indicato da [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:PERSONA] e nonOliverio, il che avrebbe richiesto che la sentenza qui impugnata desse conto inmodo puntuale anche di tale difforme interpretazione: ma ciò non è avvenuto.Anche le valutazioni successive della Corte di assise di appello acuiscono lacontraddittorietà, in quanto il Collegio afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicatocomunque [OSCURATO:PERSONA] come mandante «perché è stato effettivamente lui ad organizzarematerialmente il delitto disposto da [OSCURATO:PERSONA]», attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] unadeduzione logica, che impatta con il contenuto della deposizione riportato insentenza dalla quale emerge che «[OSCURATO:PERSONA] decide la morte».Salvo, poi, la Corte territoriale tornare in modo di nuovo contraddittorio - noncon la prova, bensì con la propria motivazione – ad affermare, come la Corte diprimo grado - che la diversa indicazione del mandante da parte di [OSCURATO:PERSONA] aVenturino – nella persona di [OSCURATO:PERSONA] - sia giustificata dalla circostanza che Oliverioera divenuto collaboratore di giustizia. In sostanza [OSCURATO:PERSONA] non più era mandante inforza della citata deduzione, bensì perché effettivamente [OSCURATO:PERSONA] lo indicò cometale a [OSCURATO:PERSONA].Tali manifeste illogicità e contraddittorietà motivazionali inficiano poi anchetutte le successive valutazioni relative al movente, che fondano anche sulsuperamento del contrasto quanto al mandante.Ne consegue che in sede di rinvio la Corte di merito dovrà affrontarenuovamente il tema dei mandanti e dei moventi riferiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come anche dovrà valutare se confermare il giudizio – quello espresso la fol. 58della sentenza impugnata, oggetto di censura da parte del motivo in esame – inordine alla incertezza e imprecisione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rispetto aquelle di [OSCURATO:PERSONA]. D’altro canto, dovrà confrontarsi anche con la laconicità e lanatura scarna, pure evidenziata dalla Corte di cassazione, delle dichiarazioni diOliverio in ordine al resoconto fattogli da [OSCURATO:PERSONA] sull’esecuzione del delitto (fol.14 della sentenza di legittimità).Infine, la Corte del rinvio dovrà quindi procedere a verificare l’attendibilità insé delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo ciò che aveva giàchiarito la Corte rescindente affermando che quando la confessione dell'imputatoha carattere stragiudiziale, assume valore probatorio secondo le regole del mezzodi prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, conl'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019,dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 - 01; Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv.264972 - 01).Pertanto, nel caso in cui essa sia riferita dal chiamante in reità o correità, siapplicherà la regola della necessità di riscontri esterni (Sez. 1, n. 17240 del2/02/2011, Consolo, Rv. 249960 - 01), mentre nel caso in cui essa sia riferita daltestimone, si applicherà la regola di valutazione propria delle prove testimoniali,sicché la confessione stragiudiziale potrà essere assunta a fonte del liberoconvincimento del giudice, allorché, valutata in sé, nonché nel contesto dei fatti eraffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità ela spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017,dep. 2018, Secolo, Rv. 272100 - 01; Sez. 6, n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012,Zedda, Rv. 253002 - 01; Sez. 5, n. 38252 del 15/07/2008, Auriemma, Rv. 241572- 01).Nel caso in esame, per quanto emerso dalla sentenza qui impugnata, cosìsciogliendo il dubbio che si era posta la sentenza rescindente, [OSCURATO:PERSONA] è statopacificamente escusso quale chiamante in reità e correità, mentre [OSCURATO:PERSONA] lo èstato quale testimone assistito, cosicché deve trovare applicazione la disciplinadell’art. 192, comma 3, richiamata dal comma 6 dell’art. 197-bis cod. proc. pen.Troverà, pertanto, applicazione per entrambi i dichiaranti il principio affermatoin tema di chiamata di correo: l'esclusione dell'attendibilità per una parte delracconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" dellavalutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre partiintrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che nonsussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e lerimanenti parti, che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, perconclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da comprometterela stessa credibilità del dichiarante, infine che sia data una spiegazione alla partedella narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessitàdei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgereun prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque,formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6,n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153 – 01; conf. N. 468 del 2000 Rv.217820 - 01, N. 5821 del 2004 Rv. 231300 - 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233095 -01, N. 35327 del 2013 Rv. 256097 - 01, N. 40000 del 2013 Rv. 256917 – 01).Per altro verso, spetterà alla Corte del rinvio anche tener conto del principioper il quale le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore digiustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hannonatura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità delcollaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano pienaefficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e laspontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterneo a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, GrandeAracri, Rv. 281603 – 02; conf. N. 9891 del 2020 Rv. 278503 – 01) o anche afinalità di vanteria o strumentali a ricevere maggior rispetto nel contestocarcerario, come denuncia la difesa.5. Tutti i motivi fin qui esaminati, in modo ripetuto e trasversale - ma inparticolare il primo motivo e il secondo motivo aggiunto – lamentano che la Corteterritoriale non abbia verificato – a riscontro delle confessioni stragiudiziali – lasussistenza di elementi oggettivi relativi alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria neigiorni a ridosso del duplice omicidio: l’imputato non fu visto a [OSCURATO:PERSONA] di Neto neigiorni prossimi al delitto; non è stato comprovato il viaggio di andata né verificatala concreta praticabilità del rientro immediato di [OSCURATO:PERSONA] a Rho con conseguentenarrazione a [OSCURATO:PERSONA], tenendo in conto che il delitto avvenne alle ore 22.00,giungendo l’imputato, secondo la tesi accusatoria, presso l’abitazione di Oliverionella mattinata successiva.Tali doglianze appaiono proposte anche con il primo ricorso per cassazione –vedi primo motivo come ricapitolato al fol. 4 dalla sentenza rescindente - sotto ilprofilo dell’assenza di elementi oggettivi di riscontro.Sul punto, però, deve osservarsi come la sentenza qui impugnata risponda inmodo specifico ai motivi di appello che - per come ricapitolati al fol. 7 senza alcunacontestazione difensiva a riguardo - trovano risposta nella motivazione che aseguire si andrà ad esaminare, in forza dei motivi di ricorso dal quinto in avanti.Quanto alle doglianze ulteriori – in ordine alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Calabriae agli spostamenti dello stesso, proposte con i motivi di ricorso – le stesse sonoinedite, in quanto non veicolate attraverso i motivi di appello con censurespecifiche.Non di meno, al Giudice del rinvio sarà evidentemente consentito, se del casoe nell’ambito della propria discrezionalità officiosa, eventualmente approfondiretali profili se utili per delibare il narrato confessorio di [OSCURATO:PERSONA].6. Il quinto motivo è fondato.La premessa della Corte di assise di appello (fol. 77) è manifestamenteillogica.La Corte di legittimità aveva disposto che il Giudice del rinvio verificasse, allaluce delle risultanze dibattimentali, l’attendibilità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] aisuoi confidenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La vicenda che interessò la allora compagna dell’imputato - e che avrebbetrattenuto [OSCURATO:PERSONA] nel milanese nei giorni dell’omicidio - non può essere ritenutairrilevante perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti attendibili. Il compito delGiudice del rinvio era quello di concentrarsi sulla attendibilità di quanto dichiaratoda [OSCURATO:PERSONA] ai due collaboratori, accertamento rispetto al quale l’assistenzasanitaria assicurata alla allora compagna avrebbe potuto incrinare la veridicitàdelle due confessioni stragiudiziali.Non di meno, e comunque, la decisione della Corte rescindente interessava,proprio per le esposte ragioni, anche la prima sentenza di appello, cosicché allaCorte di merito era richiesta una rivalutazione in sede di rinvio della complessivaallegata, anche tenendo in conto l’intervenuta cessazione del rapporto affettivocon l’imputato.Quanto alla tesi dell’assistenza alternativa da parte della suocera la stessaallo stato appare manifestamente illogica in quanto ancorata a una ricostruzionesolo possibile.7. Il sesto motivo è fondato.7.1 La difesa evidenzia e comprova – allegando il verbale dell’udienza del 9ottobre 2018 – che in primo grado il verbale delle sommarie informazioni rese dalteste [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini, fu acquisito sull’accordo delle parti.Successivamente, come rileva la Corte di assise di appello (fol. 62), in sededi primo giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] è stato citato quale teste e ha negato di averreso dichiarazioni nel corso delle indagini quanto alle fattezze fisiche del killer.La Corte di assise di appello ritiene erroneamente – come rileva la difesa -che non possano utilizzarsi le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni ex art.500, comma 2, cod. proc. pen., in quanto destinate solo a saggiare la credibilitàdel dichiarante, non confrontandosi però con la circostanza che le primedichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano già utilizzabili, in quanto acquisite sull’accordo delleparti ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.E dunque, è noto che gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero edacquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabiliai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta‘patologica’, qual è quella derivante da una loro assunzione contra legem (Sez. 3,n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 – 02; conf. N. 35372 del 2007Rv. 237412 - 01, N. 48949 del 2016 Rv. 268213 - 01, N. 8739 del 2003 Rv.223678 - 01, N. 25456 del 2009 Rv. 244589 – 01).Ne consegue che sia le prime dichiarazioni acquisite, che le seconde assuntein sede di rinnovazione istruttoria in appello, venivano a far parte del patrimonioprobatorio a disposizione della Corte di merito e, pertanto, meritavano unavalutazione critica complessiva e comparativa, in ossequio al principio del liberoconvincimento del giudice ex art. 192, comma 1, cod. proc. pen.D’altro canto, sia l’art. 493, comma 3, che l’art. 500, comma 7, cod. proc.pen. consentono grazie all’accordo delle parti l’acquisizione dei verbali delledichiarazioni unilateralmente rese nel corso delle indagini, anche con rinunciaall’escussione del teste in sede dibattimentale.Non di meno l’art. 507, comma 1-bis, cod. proc. pen. consente al giudice diesercitare i poteri officiosi per procedere all’assunzione della correlata provache è avvenuto in sede di rinnovazione istruttoria in appello a mezzo del potereex art. 603 cod. proc. pen.E pertanto, analogamente a ciò che accade in caso di giudizio abbreviato -ove sia intervenuta una ritrattazione da parte di chi aveva reso in precedenzadichiarazioni dinanzi al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, risultando l’unae le altre utilizzabili da parte del Giudice (Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv.288789 – 01; conf. N. 35680 del 2019 Rv. 276693 – 01) - spettava alla Corte diassise di appello delibare le dichiarazioni e assegnare peso probatorio all’una o allealtre, esercitando un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione deldichiarato, dovendo giungere a verificare se la ritrattazione ovvero la primadichiarazione fossero o meno inattendibili o mendaci.Tale valutazione non è stata compiuta dalla Corte territoriale, in ordine auna dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] che alla polizia giudiziaria aveva indicato che il killeravesse una statura media, e non certamente bassa, come [OSCURATO:PERSONA], dichiarazionepoi ritrattata.7.2 Va, pertanto, affermato il principio per il quale, a seguito di acquisizioneex artt. 493, comma 3, cod. proc. pen. delle dichiarazioni di persona informata deifatti resa nel corso delle indagini, in caso di ritrattazione operata dal teste escussoex art. 507, comma 1-bis cod. proc. pen., spetta al giudice delibare le contrastantidichiarazioni e i motivi della variazione del dichiarato e dare conto del propriolibero convincimento ex art. 192, comma 1, cod. proc. pen. quanto alla maggioreo minore credibilità della ritrattazione ovvero della dichiarazione resa nel corsodelle indagini preliminari.8. Il settimo motivo è manifestamente infondato.A ben vedere la Corte di cassazione, a differenza di quanto rilevano le difese,non ha deciso in ordine al terzo motivo di ricorso, che riguardava proprio ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la doglianza assorbitaancorché non preclusa nella sua eventuale riproposizione (fol. 17 della sentenzadi legittimità).Ne consegue che la Corte di assise di appello, rivalutando le dichiarazioni delTornicchio, non abbia violato l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. proprio per ilprincipio di diritto per il quale il giudice della fase rescissoria può rivalutare, senzaincorrere nei medesimi vizi già censurati, il materiale probatorio disponibile.9. L’ottavo motivo e il nono motivo – in ordine alle aggravanti dellapremeditazione e dell’art. 112, primo comma, n. 1 cod. pen. - devono ritenersiassorbiti.10. Per le ragioni esposte, ne consegue l’annullamento con rinvio ad altrasezione della Corte di assise di appello di Catanzaro che terrà conto dei principiindicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di assise di appello di Catanzaro.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente