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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10334/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata in data 14/11/2015, con la quale la diffesa ha insistito sui motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento dì questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta dì espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato, inoltre, che la censura in esame non è consentita dalla legge in questa sede, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente sono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito che, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità e della sussistenza della fattispecie di reato contestata all'imputato (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come il comportamento tenuto dal ricorrente all'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine dimostrasse la sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dell'autovettura); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e congruamente valutate dalla Corte territoriale con sufficiente e non illogica motivazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); che a tale riguardo, infatti, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata in data 14/11/2015, con la quale la diffesa ha insistito sui motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento dì questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta dì espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato, inoltre, che la censura in esame non è consentita dalla legge in questa sede, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente sono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito che, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità e della sussistenza della fattispecie di reato contestata all'imputato (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come il comportamento tenuto dal ricorrente all'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine dimostrasse la sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dell'autovettura); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e congruamente valutate dalla Corte territoriale con sufficiente e non illogica motivazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); che a tale riguardo, infatti, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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