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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02776/2025

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 06055 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6055del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] CAMPO- BASSO-BOJANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] , legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RPBPQL 72E16 B519F ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco , legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRR NTN56S02 D550G ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 240/2020, depositata in data 22 luglio 2020 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso e Bojano ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] del Sannio,per l’import o di € 22.700,72, a titolo di contributi consortili e rate di mutuoinsolute.

L’opposizione dell’ente ingiunto è stata accolta dal Tribunale di Campobasso, che ha revocato il decreto ingiuntivo e condan- nato l’ente debitore al pagamento della minor somma di € 19.111,40.

La Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’appello del consorzio, in quanto tardivamente proposto,rite- nendo decorso il cd. termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 c.p.c., sull’assunto che lo stesso consorzio aveva notificato la sentenza di primo grado, a tal fine, al difensore del comune, facendo decorre detto termine per entrambe le parti.

Ricorre il Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di C ampo b asso eBojano, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 360 comma 1cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bise al D ecreto del P residente della R epubblica 11 feb- braio 2005 n. 68, art. 6e anche in relazione all’art. 325 cpc».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1 cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bis e al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6e anche in relazione all’art. 325 cpc».

I primi due motivi sono connessi e, come tali, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 1.1L’ente ricorrente deduce che la c orte d’a ppello avrebbe ri- tenutotardivo il suo atto di appello «desumendo l’esistenza ed il perfezionamento della notifica telematica al procuratore co- stituito del Comune dalla mera produzione di una relata di no- tifica scansionata all’interno della comparsa di costituzione e della copia della sentenza di primo grado allegata alla stessa».

In tal modo, avrebbe «applicato erroneamente la legge n. 53/94 art. 3 bis, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6 e l’art. 325 c.p.c.», in quanto, ai fini della dimostrazione del perfezionamento delle notifiche ese- guite a mezzo P.E.C. (modalità pacificamente posta in essere nella specie), non può ritenersi sufficiente l’allegazione della mera relazione di notificazione, ma occorre produrre le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio P.E.C. al destinatario. 1.2In proposito, va ribadito che, ai fini della prova del regolare perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo P.E.C., deve essereprodotta la ricevuta di avvenuta consegna del re- lativo messaggio nella casella di posta elettronica del destina- tario, contenente in allegato l’atto da notificare, oltre che la re- lata di notificazione, dal momento che la notificazione si perfe- ziona, per il destinatario, nel momento in cui viene generata tale ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3, e 9 , comma 1 bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024, Rv. 672896 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 , Rv. 671338 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 25686 del 04/09/202 , Rv. 668884 –02; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021 , Rv. 661904 –01 ; Sez.

L, Sentenza n. 16421 del 19/06/2019 , Rv. 654239 – 01 ; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018, Rv. 649947 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 7900 del 30/03/2018, Rv. 648310 -01).

Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Va, inoltre, opportunamente precisato che tale ricevuta è un atto digitale e deve, quindi, essere, di regola, prodotta in mo- dalità telematica (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, Rv. 668164 - 02) , salvo i casi eccezionali in cui, non essendo possibile procedere al deposito con modalità tele- matiche, è ammessa la produzione di una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazionedella loro conformità ai documenti informatici da cui sono tratte,ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del de- creto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, da parte del difensore abilitato, come previsto dall’art. 9, comma 1 bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (copie su supporto analogico che, comun- que, nel caso di specie, non risultano, peraltro, neanch’esse prodotte).

La mera produzione di (una copia su supporto analogico) della relazione di notificazione, redatta dal legale notificante, dun- que, non può certamente ritenersi prova dell’avvenuto perfe- zionamento di una notificazione a mezzo P.E.C., diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata.

2. Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1 cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bis e al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6e anche in relazione all’art. 2697 cc ».

L’ente ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe erro- neamente affermato che «la contestazione da parte del Con- sorzio doveva riguardare specificamente la documentazione prodotta dall’appellato» a sostegno dell’assunto per cui la sen- tenza di primo grado era stata notificata al difensore del co- mune (così facendo decorrere il termine breve per l’appello), senza, però, considerare che era stato specificamente conte- stato il fatto stesso dell’avvenuta notificazione, essendo stata chiaramente eccepita la mancanza della prova dell’effettivo Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 perfezionamento della stessa; in tal modo, sarebbero stati vio- lati anche i principi sulla distribuzione dell’onere della prova, in quanto la dimostrazione del fatto costituito dal perfeziona- mento di una determinata notificazione va fornita, ai sensi dell’art. 2697 c.c., da chi tale fatto abbia allegato.

Anche questo motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « l’onere dicontestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i docu- menti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione aifatti contestati, è riservata al giudice » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016, Rv. 640254 – 01 ; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 30744 del 21/12/2017, Rv. 647006 - 01;Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019 , Rv. 652900 -01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020 , Rv. 657014 -01). 2.2Nella specie, non vi è dubbio che il fatto allegato dall’ente appellato (e, cioè, il fatto che la sentenza di primo grado fosse stata effettivamente notificata dal consorzio appellante al di- fensore costituito per il comune appellato in primo grado, così determinando la decorrenza del termine breve per la proposi- zione dell’appello per entrambe le parti) era stato oggetto di contestazione, in quanto l’ente comunale aveva certamente de- dotto «la mancanza di prova dell’avvenuta notifica»: ne dà atto la stessa corte d’appello,nella sentenza impugnata, a pag. 2, righi 25/28. 2.3Di conseguenza, il rilievo della corte d’appello per cui «l’ap- pellante non ha specificamente contestato la documentazione prodotta dall’appellato relativa alla notificazione della sen- tenza», e la conseguente conclusione per cui «nessuna speci- fica contestazione è stata effettuata in relazione all’avvenuta ricezione della relata e della sentenza» costituiscono afferma- zioni non conformi a diritto e, anzi, anche logicamente contrad- dittorie.

Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6

3. Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1c.p.c. n. 3 in relazione agli artt. 479 c.p.c. in combi- nato disposto con gli artt. 137 e s.s., art. 285 c.p.c.in combi- nato disposto con l’art.140 c.p.c., art. 325 e art. 326 c.p.c . ».

Con il quinto motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3 in relazione all ’ art. 153 c.p.c. e anche in relazione agli artt. 479 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 137 e s.s., all’art. 285 c.p.c.in combinato disposto con l’art.140 c.p.c., art. 325e art. 326 c.p.c.».

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso restano assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre motivi, che impone la cassazione con rinvio della decisione impugnata. 4.I primi tre motivi del ricorso sono accolt i, assorbiti gli altri .

La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appellodi Campobasso, in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri ; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 06055 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6055del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] CAMPO- BASSO-BOJANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] , legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RPBPQL 72E16 B519F ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco , legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRR NTN56S02 D550G ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 240/2020, depositata in data 22 luglio 2020 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso e Bojano ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] del Sannio,per l’import o di € 22.700,72, a titolo di contributi consortili e rate di mutuoinsolute. L’opposizione dell’ente ingiunto è stata accolta dal Tribunale di Campobasso, che ha revocato il decreto ingiuntivo e condan- nato l’ente debitore al pagamento della minor somma di € 19.111,40. La Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’appello del consorzio, in quanto tardivamente proposto,rite- nendo decorso il cd. termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 c.p.c., sull’assunto che lo stesso consorzio aveva notificato la sentenza di primo grado, a tal fine, al difensore del comune, facendo decorre detto termine per entrambe le parti. Ricorre il Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di C ampo b asso eBojano, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 360 comma 1cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bise al D ecreto del P residente della R epubblica 11 feb- braio 2005 n. 68, art. 6e anche in relazione all’art. 325 cpc». Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1 cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bis e al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6e anche in relazione all’art. 325 cpc». I primi due motivi sono connessi e, come tali, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 1.1L’ente ricorrente deduce che la c orte d’a ppello avrebbe ri- tenutotardivo il suo atto di appello «desumendo l’esistenza ed il perfezionamento della notifica telematica al procuratore co- stituito del Comune dalla mera produzione di una relata di no- tifica scansionata all’interno della comparsa di costituzione e della copia della sentenza di primo grado allegata alla stessa». In tal modo, avrebbe «applicato erroneamente la legge n. 53/94 art. 3 bis, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6 e l’art. 325 c.p.c.», in quanto, ai fini della dimostrazione del perfezionamento delle notifiche ese- guite a mezzo P.E.C. (modalità pacificamente posta in essere nella specie), non può ritenersi sufficiente l’allegazione della mera relazione di notificazione, ma occorre produrre le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio P.E.C. al destinatario. 1.2In proposito, va ribadito che, ai fini della prova del regolare perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo P.E.C., deve essereprodotta la ricevuta di avvenuta consegna del re- lativo messaggio nella casella di posta elettronica del destina- tario, contenente in allegato l’atto da notificare, oltre che la re- lata di notificazione, dal momento che la notificazione si perfe- ziona, per il destinatario, nel momento in cui viene generata tale ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3, e 9 , comma 1 bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024, Rv. 672896 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 , Rv. 671338 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 25686 del 04/09/202 , Rv. 668884 –02; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021 , Rv. 661904 –01 ; Sez. L, Sentenza n. 16421 del 19/06/2019 , Rv. 654239 – 01 ; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018, Rv. 649947 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 7900 del 30/03/2018, Rv. 648310 -01). Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Va, inoltre, opportunamente precisato che tale ricevuta è un atto digitale e deve, quindi, essere, di regola, prodotta in mo- dalità telematica (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, Rv. 668164 - 02) , salvo i casi eccezionali in cui, non essendo possibile procedere al deposito con modalità tele- matiche, è ammessa la produzione di una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazionedella loro conformità ai documenti informatici da cui sono tratte,ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del de- creto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, da parte del difensore abilitato, come previsto dall’art. 9, comma 1 bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (copie su supporto analogico che, comun- que, nel caso di specie, non risultano, peraltro, neanch’esse prodotte). La mera produzione di (una copia su supporto analogico) della relazione di notificazione, redatta dal legale notificante, dun- que, non può certamente ritenersi prova dell’avvenuto perfe- zionamento di una notificazione a mezzo P.E.C., diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata. 2. Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1 cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bis e al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6e anche in relazione all’art. 2697 cc ». L’ente ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe erro- neamente affermato che «la contestazione da parte del Con- sorzio doveva riguardare specificamente la documentazione prodotta dall’appellato» a sostegno dell’assunto per cui la sen- tenza di primo grado era stata notificata al difensore del co- mune (così facendo decorrere il termine breve per l’appello), senza, però, considerare che era stato specificamente conte- stato il fatto stesso dell’avvenuta notificazione, essendo stata chiaramente eccepita la mancanza della prova dell’effettivo Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 perfezionamento della stessa; in tal modo, sarebbero stati vio- lati anche i principi sulla distribuzione dell’onere della prova, in quanto la dimostrazione del fatto costituito dal perfeziona- mento di una determinata notificazione va fornita, ai sensi dell’art. 2697 c.c., da chi tale fatto abbia allegato. Anche questo motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « l’onere dicontestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i docu- menti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione aifatti contestati, è riservata al giudice » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016, Rv. 640254 – 01 ; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 30744 del 21/12/2017, Rv. 647006 - 01;Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019 , Rv. 652900 -01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020 , Rv. 657014 -01). 2.2Nella specie, non vi è dubbio che il fatto allegato dall’ente appellato (e, cioè, il fatto che la sentenza di primo grado fosse stata effettivamente notificata dal consorzio appellante al di- fensore costituito per il comune appellato in primo grado, così determinando la decorrenza del termine breve per la proposi- zione dell’appello per entrambe le parti) era stato oggetto di contestazione, in quanto l’ente comunale aveva certamente de- dotto «la mancanza di prova dell’avvenuta notifica»: ne dà atto la stessa corte d’appello,nella sentenza impugnata, a pag. 2, righi 25/28. 2.3Di conseguenza, il rilievo della corte d’appello per cui «l’ap- pellante non ha specificamente contestato la documentazione prodotta dall’appellato relativa alla notificazione della sen- tenza», e la conseguente conclusione per cui «nessuna speci- fica contestazione è stata effettuata in relazione all’avvenuta ricezione della relata e della sentenza» costituiscono afferma- zioni non conformi a diritto e, anzi, anche logicamente contrad- dittorie. Ric. n. 6055/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 3. Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1c.p.c. n. 3 in relazione agli artt. 479 c.p.c. in combi- nato disposto con gli artt. 137 e s.s., art. 285 c.p.c.in combi- nato disposto con l’art.140 c.p.c., art. 325 e art. 326 c.p.c . ». Con il quinto motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3 in relazione all ’ art. 153 c.p.c. e anche in relazione agli artt. 479 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 137 e s.s., all’art. 285 c.p.c.in combinato disposto con l’art.140 c.p.c., art. 325e art. 326 c.p.c.». Il quarto ed il quinto motivo del ricorso restano assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre motivi, che impone la cassazione con rinvio della decisione impugnata. 4.I primi tre motivi del ricorso sono accolt i, assorbiti gli altri . La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appellodi Campobasso, in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri ; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio
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