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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03029/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] lbort~ avverso il decreto del 30/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AOUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica in data 15 novembre 2024, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. Con decreto in data 30 aprile 2024, il Tribunale dì Palermo ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il decreto dì formazione dello stato passivo emesso dal giudice delegato, a seguito della confisca dei beni disposta dal Tribunale nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Con tale provvedimento, il giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Gaetano, in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.10.2005 e garantito da ipoteca, iscritta sull'unità immobiliare sita in Mazzara del Vallo, oggetto di confisca.

Tale finanziamento, dell'importo di 120.000 euro, era stato erogato per l'acquisto di un'abitazione da adibire a prima casa ed era assistito da garanzia fideiussoria fino alla concorrenza di 190.000 euro, prestata dal proposto e dalla moglie, genitori conviventi della mutuataria.

Secondo il Tribunale, doveva ritenersi sussistente il presupposto della strumentalità tra la concessione del mutuo e l'attività illecita del Riina, ed escludersi la configurabilità di un affidamento incolpevole dell'istituto bancario.

2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della strumentalità del credito rispetto ad attività illecite.

Non ricorrerebbe alcuno specifico collegamento temporale tra il mutuo concesso e l'attività criminale dì [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato attinto da misure di prevenzione in epoca di molto risalente (1994), mentre l'ulteriore misura era stata irrogata nel 2017, successivamente alla erogazione del mutuo.

L'istituto di credito, inoltre, non avendo accesso alle banche dati della polizia giudiziaria, non era in grado di conoscere le risultanze delle misure di prevenzione disposte dodici anni prima.

La motivazione del provvedimento impugnato avrebbe operato un collegamento forzato tra la mutuataria e lo zio, [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai emerso il collegamento della donna con le attività illecite del medesimo, ed essendo ella incensurata e titolare di un proprio autonomo reddito.

Il rapporto familiare non sarebbe di per sé rilevante, essendo piuttosto necessaria la sussistenza di una condizione di pericolosità sociale percepibile e manifesta al momento della erogazione del mutuo, che nella specie non ricorreva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe ravvisato la strumentalità del credito rispetto ad attività illecite anche in ragione della discrepanza tra l'importo del finanziamento erogato e il valore dell'immobile al cui acquisto detto finanziamento era destinato, rinvenendo un collegamento tra tale sproporzione e le attività criminali del proposto.

In tal modo si sarebbe trascurata l'esistenza della prassi bancaria per cui il mutuo viene chiesto ed erogato per importi che di regola sono anche comprensivi di spese notarili e spese ulteriori (quali quelle di intermediazione e ristrutturazione), connesse all'acquisto dell'immobile.

2.3. Con il terzo motivo sì deduce vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni del provvedimento impugnato concernenti la buona fede del creditore.

Premesso che l'accertamento di tale requisito si rende necessario solo ove sussista quello della strumentalità, nella specie, mancando quest'ultimo, la banca non sarebbe stata tenuta a dimostrare la propria buona fede.

In ogni caso questa sarebbe comprovata dalla circostanza che il mutuo era stato concesso a persona che aveva un proprio reddito regolare; era finalizzato all'acquisto di abitazione da destinarsi a prima casa; la convivenza della mutuataria con i propri genitori era irrilevante, avendo essa un reddito autonomo; i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del fideiussore [OSCURATO:PERSONA] erano risalenti nel tempo e la banca non poteva conoscerli non avendo accesso alle banche dati della polizia giudiziaria; inoltre erano stati eseguiti con esito positivo accertamenti sulla capacità reddituale del proposto e della moglie.

2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni svolte dal provvedimento impugnato con riguardo al cd. merito creditizio.

Al contrario di quanto affermato dal Tribunale, che aveva ravvisato la grave negligenza dell'istituto di credito nella concessione del finanziamento, la ricorrente sostiene che la banca aveva verificato il reddito sia della mutuataria sia dei fideiussori e aveva erogato il mutuo in conformità delle più diffuse linee guida, atteso che la rata del mutuo non superava il 30% del reddito totale (attestandosi, anzi, a circa il 24%).

Anche applicandosi la modalità di calcolo dettata dal d.lgs. n. 14 del 2019, il reddito di famiglia era sufficiente per il pagamento di detta rata.

Le argomentazioni svolte al riguardo dal decreto impugnato si porrebbero in contrasto con la legge e si discosterebbero arbitrariamente dal criterio legale di valutazione del cd. merito creditizio.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria in data 15 novembre 2024, il ricorrente ha replicato alle conclusioni del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate.

2. L'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare i diritti dei terzi interessati nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, stabilisce che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore a sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...) b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità».

Al riguardo, la Giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il citato art. 52 esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606); per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (ex multis, Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, banca [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285079; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., Rv. 272232; Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271190).

2.2. Ai fini della legittima esclusione del credito, deve dunque sussistere il requisito oggettivo costituito dall'accertata sussistenza di un vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del proposto o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego.

In proposito il giudice può legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, clep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264373).

Ove la verifica del nesso di strumentalità qualificata, che ha carattere logicamente pregiudiziale, abbia esito sia negativo, essa ha valore esaustivo.

In caso di esito positivo di tale verifica, invece, viene in rilievo il requisito soggettivo posto dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e il giudice è tenuto a verificare l'assenza di buona fede e dell'incolpevole affidamento del creditore sulla base degli elementi addotti da quest'ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108).

Tale verifica deve essere effettuata ricorrendo anche ai parametri indicati al comma 3 del citato art. 52, in particolare tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

2.3. Tali parametri normativi di giudizio non possono tuttavia ritenersi esclusivi, né vincolanti, in quanto il giudice, pur dovendone obbligatoriamente tener conto, può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262735).

Questa Corte regolatrice ha, inoltre, ritenuto che la buona fede è esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l'eventuale difetto di diligenza nell'erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/20:17, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264655).

Nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario si è precisato come, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare la propria buona fede, non sia sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279024).

3. Alla luce dei richiamati principi, i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza del requisito della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, sono infondati.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente tale strumentalità sulla considerazione, non manifestamente irragionevole, che la contestualità tra manifestazione della pericolosità e l'insorgenza del credito debba tener conto non solo di un criterio temporale, ma anche della natura dell'attività illecita, che nella specie era costituita dalla già accertata appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa Cosa nostra.

Ha, inoltre, messo in rilievo la circostanza che il proposto operava nel comune di Mazzara del Vallo ove aveva sede la filiale dell'istituto di credito che erogava il mutuo, nonché lo stretto rapporto di parentela con il noto boss di mafia [OSCURATO:PERSONA], fratello di Gaetano e zio della mutuataria, le cui vicende qiudiziarie avevano rilevanza nazionale, nonché il fatto che pure lui fosse stato destinatario di una confisca di prevenzione su beni situati in Mazara del Vallo.

Il provvedimento impugnato ha altresì sottolineato la circostanza che nel 2002, e perciò prima della concessione del mutuo, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dell'assassinio del Presidente del collegio del Tribunale di Trapani che aveva emesso detta misura di prevenzione nei suoi confronti.

Il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente irragionevole, ha ritenuto che il percorso criminale del proposto, da ritenersi noto in un centro di piccole dimensioni quale quello in cui egli operava senza la necessità di particolari accertamenti, costituiva espressione della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite.

In tale contesto, correttamente i giudici del merito hanno altresì attribuito rilevanza alla discrepanza tra l'importo del mutuo concesso e il prezzo a cui l'immobile è stato acquistato, ritenuta indicativa della diversa finalità, rispetto a quella dichiarata, cui era destinata la somma oggetto del mutuo.

Le argomentazioni del Tribunale non sono scalfite dalle censure della ricorrente, posto che l'accensione di un mutuo costituisce uno dei più comuni artifici per riciclare somme di denaro di provenienza illecita, consentendo di reimmettere tali somme nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, al contempo assicurandosi l'acquisto di beni apparentemente 'puliti', in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca.

4. Il terzo motivo, concernente l'affermata insussistenza del requisito della buona fede, è infondato.

4.1. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, allorché il credito venga concesso non al proposto, bensì a soggetti terzi legati al medesimo da vincoli familiari o di altra natura, come avvenuto nel caso di specie, la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo diviene più stringente.

In tale ipotesi è necessario che il giudice fornisca adeguata giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto che il creditore fosse consapevole ovvero, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'interposizione o anche solo della sua possibilità.

L'eventuale difetto di diligenza prestata dai funzionari che hanno erogato il mutuo nel vagliare il merito creditizio del debitore richiede a maggior ragione una più penetrante motivazione sulle ragioni per cui le carenze in tal senso registrate dal giudicante avrebbero inciso sulla percezione della strumentalità del credito o addirittura rivelerebbero la collusione con il proposto (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Rv. 286456 - 01, in motivazione).4.2.

Il provvedimento impugnato ha assolto a tale onere motivazionale, mettendo in luce le anomalie che avevano connotato l'attività istruttoria svolta dall'istituto di credito.

In modo non manifestamente irragionevole, ha evidenziato come la circostanza che il mutuo fosse stato erogato in favore della figlia del proposto, e non a costui direttamente„ non era dirimente ai fini della valutazione della buona fede dell'istituto bancario, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] non solo era il padre convivente della mutuataria, ma soprattutto garantiva il mutuo attraverso la prestazione in favore della banca di apposita garanzia fideiussoria, con la conseguenza che, essendo per tale ragione parte, in proprio, di un rapporto contrattuale con la banca, si rendeva necessario lo svolgimento di adeguate verifiche anche nei suoi confronti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la verifica della buona fede del terzo creditore, prevista dall'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, deve essere estesa anche al fideiussore che abbia prestato garanzia per il credito concesso (Sez. 1, n. 29111 del 31/03/2022, Juliet, Rv. 283374 - 01).

Sotto tale profilo, il Tribunale di Palermo, oltre a dare rilievo alla circostanza che il reddito del proposto e della moglie, i quali avevano entrambi garantito con fideiussione il mutuo contratto dalla figlia, risultava di importo inferiore (sia pure di poco), a quello indicato negli atti istruttori della banca, ha sottolineato «la grave negligenza» dell'istituto di credito, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA], pur se proprietario di un immobile del valore di 10.000 euro, lo era solo per una quota pari al 20%; inoltre la moglie, sebbene avesse dichiarato la piena proprietà di altro immobile da cui percepiva il canone di locazione, pari a 150 euro mensili, aveva prodotto un contratto di locazione non registrato, la cui durata era scaduta e non aveva in alcun modo documentato l'effettiva riscossione del relativo canone.

In ogni caso, ella ne era proprietaria e locatrice solo per un quarto, dovendosi pertanto ridurre in pari misura l'ammontare del canone dalla stessa percepito.

Da tali elementi il provvedimento impugnato ha dedotto, con motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, l'assenza di una situazione di oggettiva apparenza idonea a scurare il difetto di diligenza della banca nella valutazione del merito dell'operazione.

5. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.

Ai fini della valutazione del merito creditizio, rispetto al quale la negligenza serbata dal creditore può essere sintomo del difetto di buonafede, il Tribunale non si è limitato ad affermare la inadeguatezza della ricostruzione del rapporto tra le entrate della mutuataria e dei fideiussori e la rata del mutuo - valutazione sulla quale si appuntano le censure della ricorrente - ma ha altresì ritenuto che le evidenziate carenze dell'attività istruttoria svolta dalla banca, anche in ordine alla affidabilità della garanzia fideiussoria prestata, nonché la mancanza di corrispondenza tra la somma concessa in mutuo e il reale prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile fossero chiaramente espressione del difetto di buona fede del creditore.

Trattasi di motivazione che, in quanto coerente con il dato normativo e non manifestamente irragionevole, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigetto e i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] lbort~ avverso il decreto del 30/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AOUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica in data 15 novembre 2024, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 30 aprile 2024, il Tribunale dì Palermo ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il decreto dì formazione dello stato passivo emesso dal giudice delegato, a seguito della confisca dei beni disposta dal Tribunale nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Con tale provvedimento, il giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Gaetano, in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.10.2005 e garantito da ipoteca, iscritta sull'unità immobiliare sita in Mazzara del Vallo, oggetto di confisca. Tale finanziamento, dell'importo di 120.000 euro, era stato erogato per l'acquisto di un'abitazione da adibire a prima casa ed era assistito da garanzia fideiussoria fino alla concorrenza di 190.000 euro, prestata dal proposto e dalla moglie, genitori conviventi della mutuataria. Secondo il Tribunale, doveva ritenersi sussistente il presupposto della strumentalità tra la concessione del mutuo e l'attività illecita del Riina, ed escludersi la configurabilità di un affidamento incolpevole dell'istituto bancario. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della strumentalità del credito rispetto ad attività illecite. Non ricorrerebbe alcuno specifico collegamento temporale tra il mutuo concesso e l'attività criminale dì [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato attinto da misure di prevenzione in epoca di molto risalente (1994), mentre l'ulteriore misura era stata irrogata nel 2017, successivamente alla erogazione del mutuo. L'istituto di credito, inoltre, non avendo accesso alle banche dati della polizia giudiziaria, non era in grado di conoscere le risultanze delle misure di prevenzione disposte dodici anni prima. La motivazione del provvedimento impugnato avrebbe operato un collegamento forzato tra la mutuataria e lo zio, [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai emerso il collegamento della donna con le attività illecite del medesimo, ed essendo ella incensurata e titolare di un proprio autonomo reddito. Il rapporto familiare non sarebbe di per sé rilevante, essendo piuttosto necessaria la sussistenza di una condizione di pericolosità sociale percepibile e manifesta al momento della erogazione del mutuo, che nella specie non ricorreva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe ravvisato la strumentalità del credito rispetto ad attività illecite anche in ragione della discrepanza tra l'importo del finanziamento erogato e il valore dell'immobile al cui acquisto detto finanziamento era destinato, rinvenendo un collegamento tra tale sproporzione e le attività criminali del proposto. In tal modo si sarebbe trascurata l'esistenza della prassi bancaria per cui il mutuo viene chiesto ed erogato per importi che di regola sono anche comprensivi di spese notarili e spese ulteriori (quali quelle di intermediazione e ristrutturazione), connesse all'acquisto dell'immobile. 2.3. Con il terzo motivo sì deduce vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni del provvedimento impugnato concernenti la buona fede del creditore. Premesso che l'accertamento di tale requisito si rende necessario solo ove sussista quello della strumentalità, nella specie, mancando quest'ultimo, la banca non sarebbe stata tenuta a dimostrare la propria buona fede. In ogni caso questa sarebbe comprovata dalla circostanza che il mutuo era stato concesso a persona che aveva un proprio reddito regolare; era finalizzato all'acquisto di abitazione da destinarsi a prima casa; la convivenza della mutuataria con i propri genitori era irrilevante, avendo essa un reddito autonomo; i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del fideiussore [OSCURATO:PERSONA] erano risalenti nel tempo e la banca non poteva conoscerli non avendo accesso alle banche dati della polizia giudiziaria; inoltre erano stati eseguiti con esito positivo accertamenti sulla capacità reddituale del proposto e della moglie. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni svolte dal provvedimento impugnato con riguardo al cd. merito creditizio. Al contrario di quanto affermato dal Tribunale, che aveva ravvisato la grave negligenza dell'istituto di credito nella concessione del finanziamento, la ricorrente sostiene che la banca aveva verificato il reddito sia della mutuataria sia dei fideiussori e aveva erogato il mutuo in conformità delle più diffuse linee guida, atteso che la rata del mutuo non superava il 30% del reddito totale (attestandosi, anzi, a circa il 24%). Anche applicandosi la modalità di calcolo dettata dal d.lgs. n. 14 del 2019, il reddito di famiglia era sufficiente per il pagamento di detta rata. Le argomentazioni svolte al riguardo dal decreto impugnato si porrebbero in contrasto con la legge e si discosterebbero arbitrariamente dal criterio legale di valutazione del cd. merito creditizio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria in data 15 novembre 2024, il ricorrente ha replicato alle conclusioni del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate. 2. L'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare i diritti dei terzi interessati nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, stabilisce che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore a sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...) b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità». Al riguardo, la Giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il citato art. 52 esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606); per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (ex multis, Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, banca [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285079; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., Rv. 272232; Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271190). 2.2. Ai fini della legittima esclusione del credito, deve dunque sussistere il requisito oggettivo costituito dall'accertata sussistenza di un vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del proposto o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego. In proposito il giudice può legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, clep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264373). Ove la verifica del nesso di strumentalità qualificata, che ha carattere logicamente pregiudiziale, abbia esito sia negativo, essa ha valore esaustivo. In caso di esito positivo di tale verifica, invece, viene in rilievo il requisito soggettivo posto dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e il giudice è tenuto a verificare l'assenza di buona fede e dell'incolpevole affidamento del creditore sulla base degli elementi addotti da quest'ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108). Tale verifica deve essere effettuata ricorrendo anche ai parametri indicati al comma 3 del citato art. 52, in particolare tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. 2.3. Tali parametri normativi di giudizio non possono tuttavia ritenersi esclusivi, né vincolanti, in quanto il giudice, pur dovendone obbligatoriamente tener conto, può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262735). Questa Corte regolatrice ha, inoltre, ritenuto che la buona fede è esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l'eventuale difetto di diligenza nell'erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/20:17, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264655). Nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario si è precisato come, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare la propria buona fede, non sia sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279024). 3. Alla luce dei richiamati principi, i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza del requisito della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, sono infondati. Il Tribunale ha ritenuto sussistente tale strumentalità sulla considerazione, non manifestamente irragionevole, che la contestualità tra manifestazione della pericolosità e l'insorgenza del credito debba tener conto non solo di un criterio temporale, ma anche della natura dell'attività illecita, che nella specie era costituita dalla già accertata appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa Cosa nostra. Ha, inoltre, messo in rilievo la circostanza che il proposto operava nel comune di Mazzara del Vallo ove aveva sede la filiale dell'istituto di credito che erogava il mutuo, nonché lo stretto rapporto di parentela con il noto boss di mafia [OSCURATO:PERSONA], fratello di Gaetano e zio della mutuataria, le cui vicende qiudiziarie avevano rilevanza nazionale, nonché il fatto che pure lui fosse stato destinatario di una confisca di prevenzione su beni situati in Mazara del Vallo. Il provvedimento impugnato ha altresì sottolineato la circostanza che nel 2002, e perciò prima della concessione del mutuo, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dell'assassinio del Presidente del collegio del Tribunale di Trapani che aveva emesso detta misura di prevenzione nei suoi confronti. Il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente irragionevole, ha ritenuto che il percorso criminale del proposto, da ritenersi noto in un centro di piccole dimensioni quale quello in cui egli operava senza la necessità di particolari accertamenti, costituiva espressione della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite. In tale contesto, correttamente i giudici del merito hanno altresì attribuito rilevanza alla discrepanza tra l'importo del mutuo concesso e il prezzo a cui l'immobile è stato acquistato, ritenuta indicativa della diversa finalità, rispetto a quella dichiarata, cui era destinata la somma oggetto del mutuo. Le argomentazioni del Tribunale non sono scalfite dalle censure della ricorrente, posto che l'accensione di un mutuo costituisce uno dei più comuni artifici per riciclare somme di denaro di provenienza illecita, consentendo di reimmettere tali somme nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, al contempo assicurandosi l'acquisto di beni apparentemente 'puliti', in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca. 4. Il terzo motivo, concernente l'affermata insussistenza del requisito della buona fede, è infondato. 4.1. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, allorché il credito venga concesso non al proposto, bensì a soggetti terzi legati al medesimo da vincoli familiari o di altra natura, come avvenuto nel caso di specie, la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo diviene più stringente. In tale ipotesi è necessario che il giudice fornisca adeguata giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto che il creditore fosse consapevole ovvero, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'interposizione o anche solo della sua possibilità. L'eventuale difetto di diligenza prestata dai funzionari che hanno erogato il mutuo nel vagliare il merito creditizio del debitore richiede a maggior ragione una più penetrante motivazione sulle ragioni per cui le carenze in tal senso registrate dal giudicante avrebbero inciso sulla percezione della strumentalità del credito o addirittura rivelerebbero la collusione con il proposto (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Rv. 286456 - 01, in motivazione).4.2. Il provvedimento impugnato ha assolto a tale onere motivazionale, mettendo in luce le anomalie che avevano connotato l'attività istruttoria svolta dall'istituto di credito. In modo non manifestamente irragionevole, ha evidenziato come la circostanza che il mutuo fosse stato erogato in favore della figlia del proposto, e non a costui direttamente„ non era dirimente ai fini della valutazione della buona fede dell'istituto bancario, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] non solo era il padre convivente della mutuataria, ma soprattutto garantiva il mutuo attraverso la prestazione in favore della banca di apposita garanzia fideiussoria, con la conseguenza che, essendo per tale ragione parte, in proprio, di un rapporto contrattuale con la banca, si rendeva necessario lo svolgimento di adeguate verifiche anche nei suoi confronti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la verifica della buona fede del terzo creditore, prevista dall'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, deve essere estesa anche al fideiussore che abbia prestato garanzia per il credito concesso (Sez. 1, n. 29111 del 31/03/2022, Juliet, Rv. 283374 - 01). Sotto tale profilo, il Tribunale di Palermo, oltre a dare rilievo alla circostanza che il reddito del proposto e della moglie, i quali avevano entrambi garantito con fideiussione il mutuo contratto dalla figlia, risultava di importo inferiore (sia pure di poco), a quello indicato negli atti istruttori della banca, ha sottolineato «la grave negligenza» dell'istituto di credito, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA], pur se proprietario di un immobile del valore di 10.000 euro, lo era solo per una quota pari al 20%; inoltre la moglie, sebbene avesse dichiarato la piena proprietà di altro immobile da cui percepiva il canone di locazione, pari a 150 euro mensili, aveva prodotto un contratto di locazione non registrato, la cui durata era scaduta e non aveva in alcun modo documentato l'effettiva riscossione del relativo canone. In ogni caso, ella ne era proprietaria e locatrice solo per un quarto, dovendosi pertanto ridurre in pari misura l'ammontare del canone dalla stessa percepito. Da tali elementi il provvedimento impugnato ha dedotto, con motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, l'assenza di una situazione di oggettiva apparenza idonea a scurare il difetto di diligenza della banca nella valutazione del merito dell'operazione. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato. Ai fini della valutazione del merito creditizio, rispetto al quale la negligenza serbata dal creditore può essere sintomo del difetto di buonafede, il Tribunale non si è limitato ad affermare la inadeguatezza della ricostruzione del rapporto tra le entrate della mutuataria e dei fideiussori e la rata del mutuo - valutazione sulla quale si appuntano le censure della ricorrente - ma ha altresì ritenuto che le evidenziate carenze dell'attività istruttoria svolta dalla banca, anche in ordine alla affidabilità della garanzia fideiussoria prestata, nonché la mancanza di corrispondenza tra la somma concessa in mutuo e il reale prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile fossero chiaramente espressione del difetto di buona fede del creditore. Trattasi di motivazione che, in quanto coerente con il dato normativo e non manifestamente irragionevole, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigetto e i