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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12357/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ARO il 13/11/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo uC n- udito il d nsoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legale rappresentante della Eurodistribuzione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro il 9 novembre 2017, e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore, nonché socio occulto della società di fatto la cui compagine era composta da [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata stralciata) e dalla Eurodistribuzione, sono stati condannati, con sentenza del Tribunale di Pesaro, confermata in parte qua dalla Corte d'appello di Andona, con sentenza del 13.3.2025, in concorso fra loro per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Il fallimento della Eurodistribuzioni è stato successivamente esteso ai soci occulti in forza di sentenza del 30 ottobre 2018.

A [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] è stato addebitato di avere distratto o comunque occultato beni dell'ente svuotandone il magazzino, trasferendo parte della merce nel luogo di provenienza degli stessi imputati allo scopo di recare pregiudizio ai creditori dell'ente medesimo, identificati nei legali responsabili delle società fornitrici, i quali, pur avendo consegnato la merce, non venivano soddisfatti dei loro crediti in quanto gli assegni consegnati a titolo di pagamento erano rimasti insoluti e protestati per mancanza di fondi.

Agli imputati è stato, altresì, addebitato di avere, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottratto o comunque distrutto i libri e le scritture contabili della Eurodistribuzione.

2. Gli imputati propongono ricorso per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato, asseritamente richiesto tempestivamente dinanzi al GUP e illegittimamente non ammesso.

Rappresenta il difensore di avere inoltrato al GUP e, per conoscenza, all'Ufficio di Procura, in tempo utile per l'udienza fissata il 6 dicembre 2019, con pec del 2 dicembre 2019, la dichiarazione di adesione all'astensione dall'udienza, proclamata dall'U.C.P.I. nonché la procura speciale per il rito abbreviato sottoscritta dall'imputato e controfirmata digitalmente dal difensore con cui "si anticipava" la richiesta di rito abbreviato precisando che sarebbe stata «formalizzata alla fissanda nuova udienza di discussione».

Precisa altresì il difensore, che all'esito del rigetto da parte del GUP della richiesta di rinvio, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], n.q. di sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, all'udienza del 6 dicembre 2016, ribadiva espressamente la richiesta di giudizio abbreviato già formulata dal difensore dell'imputato, ma che tale istanza veniva rigettata dal GUP.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione inordine alla richiesta di riqualificazione dei reati a lei ascritti in quelli meno gravi di bancarotta semplice.

2.2.1. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al denegato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

2. L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato in quanto la decisione della Corte d'appello di respingere la richiesta dell'imputato di vedersi riconosciuta la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. è perfettamente in linea con i condivisibili principi già espressi da questa Corte di legittimità a cui, in questa sede, si intende dare seguito.

Ed invero, la nomina di sostituto processuale attribuisce a quest'ultimo solo i poteri derivanti dal mandato alle liti e non anche i poteri di natura sostanziale e processuale che solo la parte può attribuire al difensore di fiducia e tra i quali rientra, senza alcun dubbio, quello di formulare richiesta di rito alternativo.

Ne deriva che il sostituto processuale può esercitare i diritti e assumere i doveri della difesa tecnica, ma non è legittimato a presentare richiesta di giudizio abbreviato, se sprovvisto di delega espressa dell'imputato o se il difensore, a cui è stata data la delega di richiedere il rito speciale, non sia fornito anche del potere di sub-delega (Sez. 5, n. 34641 del 26/05/2011, Giangrande, Rv. 251207 - 01; Sez. 2, n. 17381 del 06/04/2011, Basile, Rv. 250073 - 01; Sez. 5, n. 19548 del 03/02/2010, Schirru, Rv. 247497-01).

Orbene, nella vicenda che qui ci occupa, la Corte d'appello, conformemente a quanto già ritenuto dal GUP, ha evidenziato — e tali affermazioni, oltre a non essere contestate nel merito, trovano riscontro negli atti a cui questa Corte ha accesso, attesa la natura della doglianza — che nell'istanza presentata dal difensore è stata solo preannunciata l'intenzione di accedere al rito abbreviato, ma non attualizzata atteso che in essa si legge «Si anticipa, ad ogni buon conto, la richiesta di definizione del procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 438 c.p.p. avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e che verrà formalizzata alla fissanda nuova udienza di discussione».

Tale udienza non è stata rinviata per cui la reiterazione della istanza formulata dal sostituto processuale, privo di delega, è da ritenersi tamquam non esset.

3. Infondato è anche il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alle contestazioni sollevate in appello circa la qualificazione delle riconosciute fattispecie di bancarotta fraudolenta in luogo di quella semplice e il conseguente errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale in ordine all'applicazione delle norme disciplinanti le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in luogo di quelle di cui all'art. 217, co. 2,

I. fall.

Tali censure sono infondate, ai limiti dell'inammissibilità.

I giudici dell'appello hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza e hanno concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione; a tale complessivo percorso motivazionale occorre, dunque, fare riferimento ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei vizi di motivazione rilevabili in questa sede ((Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,'Rv. 257595).

Orbene, la qualificazione giuridica di entrambi i fatti (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo) risulta correttamente operata dai giudici del merito con motivazione del tutto priva di vizi denunciabili in sede di legittimità.

Ed invero, dalla lettura complessiva di tali sentenze si evincono con chiarezza le ragioni per cui sono state ravvisate le fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate e tali ragioni hanno portato, sia pure implicitamente i giudici ad escludere, per patente incompatibilità, l'invocata applicazione delle norme dettate in tema di bancarotta semplice.

Tale implicita decisione non richiedeva dunque una motivazione esplicita e puntuale in parte qua da parte della Corte d' appello poiché questa non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; ex multis, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01 secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima».

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e la mancata applicazione delle )1\...„circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Ed invero, siffatta valutazione è espressione del potere discrezionale tipico del giudizio di merito e sfugge pertanto al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione dovendosi ritenere sufficiente anche la valutazione di solo alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non occorrendo un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; n. 10379/1990, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Rv. 180654).

Nel caso di specie, la Corte d'appello dopo aver sottolineato che il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado è corretto «persino mite alla luce delle modalità del fatto di bancarotta, della conduzione ab initio totalmente illecita dell'impresa fallita e della spiccatissima intensità del dolo» ha confermato l'adeguatezza del giudizio di bilanciamento operato in primo grado, ritenendo l'insufficienza della condizione di incensuratezza dell'imputata a fronte della «piena, consapevole adesione e partecipazione [...] a un progetto delittuoso che ha avuto svolgimento per una durata temporale piuttosto estesa e che ha prodotto ingenti danni economici a coloro che sono entrati in contatto con la ditta fallita».

Tale motivazione è congrua e adeguata e si sottrae, dunque, alle censure del ricorrente.

5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i P.Q.MIl nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] o Scarlini [OSCURATO:PERSONA] oggi. 2 APR 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARO il 13/11/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo uC n- udito il d nsoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legale rappresentante della Eurodistribuzione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro il 9 novembre 2017, e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore, nonché socio occulto della società di fatto la cui compagine era composta da [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata stralciata) e dalla Eurodistribuzione, sono stati condannati, con sentenza del Tribunale di Pesaro, confermata in parte qua dalla Corte d'appello di Andona, con sentenza del 13.3.2025, in concorso fra loro per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il fallimento della Eurodistribuzioni è stato successivamente esteso ai soci occulti in forza di sentenza del 30 ottobre 2018. A [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] è stato addebitato di avere distratto o comunque occultato beni dell'ente svuotandone il magazzino, trasferendo parte della merce nel luogo di provenienza degli stessi imputati allo scopo di recare pregiudizio ai creditori dell'ente medesimo, identificati nei legali responsabili delle società fornitrici, i quali, pur avendo consegnato la merce, non venivano soddisfatti dei loro crediti in quanto gli assegni consegnati a titolo di pagamento erano rimasti insoluti e protestati per mancanza di fondi. Agli imputati è stato, altresì, addebitato di avere, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottratto o comunque distrutto i libri e le scritture contabili della Eurodistribuzione. 2. Gli imputati propongono ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato, asseritamente richiesto tempestivamente dinanzi al GUP e illegittimamente non ammesso. Rappresenta il difensore di avere inoltrato al GUP e, per conoscenza, all'Ufficio di Procura, in tempo utile per l'udienza fissata il 6 dicembre 2019, con pec del 2 dicembre 2019, la dichiarazione di adesione all'astensione dall'udienza, proclamata dall'U.C.P.I. nonché la procura speciale per il rito abbreviato sottoscritta dall'imputato e controfirmata digitalmente dal difensore con cui "si anticipava" la richiesta di rito abbreviato precisando che sarebbe stata «formalizzata alla fissanda nuova udienza di discussione». Precisa altresì il difensore, che all'esito del rigetto da parte del GUP della richiesta di rinvio, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], n.q. di sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, all'udienza del 6 dicembre 2016, ribadiva espressamente la richiesta di giudizio abbreviato già formulata dal difensore dell'imputato, ma che tale istanza veniva rigettata dal GUP. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione inordine alla richiesta di riqualificazione dei reati a lei ascritti in quelli meno gravi di bancarotta semplice. 2.2.1. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al denegato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2. L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato in quanto la decisione della Corte d'appello di respingere la richiesta dell'imputato di vedersi riconosciuta la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. è perfettamente in linea con i condivisibili principi già espressi da questa Corte di legittimità a cui, in questa sede, si intende dare seguito. Ed invero, la nomina di sostituto processuale attribuisce a quest'ultimo solo i poteri derivanti dal mandato alle liti e non anche i poteri di natura sostanziale e processuale che solo la parte può attribuire al difensore di fiducia e tra i quali rientra, senza alcun dubbio, quello di formulare richiesta di rito alternativo. Ne deriva che il sostituto processuale può esercitare i diritti e assumere i doveri della difesa tecnica, ma non è legittimato a presentare richiesta di giudizio abbreviato, se sprovvisto di delega espressa dell'imputato o se il difensore, a cui è stata data la delega di richiedere il rito speciale, non sia fornito anche del potere di sub-delega (Sez. 5, n. 34641 del 26/05/2011, Giangrande, Rv. 251207 - 01; Sez. 2, n. 17381 del 06/04/2011, Basile, Rv. 250073 - 01; Sez. 5, n. 19548 del 03/02/2010, Schirru, Rv. 247497-01). Orbene, nella vicenda che qui ci occupa, la Corte d'appello, conformemente a quanto già ritenuto dal GUP, ha evidenziato — e tali affermazioni, oltre a non essere contestate nel merito, trovano riscontro negli atti a cui questa Corte ha accesso, attesa la natura della doglianza — che nell'istanza presentata dal difensore è stata solo preannunciata l'intenzione di accedere al rito abbreviato, ma non attualizzata atteso che in essa si legge «Si anticipa, ad ogni buon conto, la richiesta di definizione del procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 438 c.p.p. avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e che verrà formalizzata alla fissanda nuova udienza di discussione». Tale udienza non è stata rinviata per cui la reiterazione della istanza formulata dal sostituto processuale, privo di delega, è da ritenersi tamquam non esset. 3. Infondato è anche il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alle contestazioni sollevate in appello circa la qualificazione delle riconosciute fattispecie di bancarotta fraudolenta in luogo di quella semplice e il conseguente errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale in ordine all'applicazione delle norme disciplinanti le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in luogo di quelle di cui all'art. 217, co. 2, I. fall. Tali censure sono infondate, ai limiti dell'inammissibilità. I giudici dell'appello hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza e hanno concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione; a tale complessivo percorso motivazionale occorre, dunque, fare riferimento ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei vizi di motivazione rilevabili in questa sede ((Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,'Rv. 257595). Orbene, la qualificazione giuridica di entrambi i fatti (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo) risulta correttamente operata dai giudici del merito con motivazione del tutto priva di vizi denunciabili in sede di legittimità. Ed invero, dalla lettura complessiva di tali sentenze si evincono con chiarezza le ragioni per cui sono state ravvisate le fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate e tali ragioni hanno portato, sia pure implicitamente i giudici ad escludere, per patente incompatibilità, l'invocata applicazione delle norme dettate in tema di bancarotta semplice. Tale implicita decisione non richiedeva dunque una motivazione esplicita e puntuale in parte qua da parte della Corte d' appello poiché questa non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; ex multis, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01 secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima». 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e la mancata applicazione delle )1\...„circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Ed invero, siffatta valutazione è espressione del potere discrezionale tipico del giudizio di merito e sfugge pertanto al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione dovendosi ritenere sufficiente anche la valutazione di solo alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non occorrendo un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; n. 10379/1990, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Rv. 180654). Nel caso di specie, la Corte d'appello dopo aver sottolineato che il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado è corretto «persino mite alla luce delle modalità del fatto di bancarotta, della conduzione ab initio totalmente illecita dell'impresa fallita e della spiccatissima intensità del dolo» ha confermato l'adeguatezza del giudizio di bilanciamento operato in primo grado, ritenendo l'insufficienza della condizione di incensuratezza dell'imputata a fronte della «piena, consapevole adesione e partecipazione [...] a un progetto delittuoso che ha avuto svolgimento per una durata temporale piuttosto estesa e che ha prodotto ingenti danni economici a coloro che sono entrati in contatto con la ditta fallita». Tale motivazione è congrua e adeguata e si sottrae, dunque, alle censure del ricorrente. 5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i P.Q.MIl nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] o Scarlini [OSCURATO:PERSONA] oggi. 2 APR 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12357/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris