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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41290/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14350/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di assoluzione per il reato di furto nnonoaggravato, condannando l'imputato alla pena ritenuta di giustizia; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'assunzione delle prove - è portatore di un'esegesi alternativa della fonte di prova principale (la testimonianza della persona offesa), mentre il Tribunale l'ha valutata con un ragionamento che non presta il fianco a censure di manifesta illogicità o di violazione di legge; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione - è del tutto generico; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al travisamento della prova - è anch'esso marcatamente generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14350/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di assoluzione per il reato di furto nnonoaggravato, condannando l'imputato alla pena ritenuta di giustizia; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'assunzione delle prove - è portatore di un'esegesi alternativa della fonte di prova principale (la testimonianza della persona offesa), mentre il Tribunale l'ha valutata con un ragionamento che non presta il fianco a censure di manifesta illogicità o di violazione di legge; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione - è del tutto generico; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al travisamento della prova - è anch'esso marcatamente generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris