CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1971
Cassazione n. 35060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1971 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 16 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 23, comma 3, I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici esenti da vizi dalla corte di appello, che a pagina 4 ha correttamente ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi della ricettazione dal rinvenimento nella sua disponibilità della pistola con matricola abrasa, senza aver addotto elementi tali da dimostrarne il possesso lecito (sul punto, da ultimo, Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276868); considerato che le doglianze, con cui si contesta la misura dell'aumento per il reato satellite in continuazione e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondate, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo la Corte di appello a pagina 5 valutato congrua la sanzione inflitta, anche in relazione al quantum di aumento per il reato satellite, in ragione della gravità del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo; osservato che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla corte d'appello a pagina 5 della motivazione ai precedenti penali gravanti sul prevenuto, nonché all'assenza di elementi positivamente valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; ma anche Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P