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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 02/02/2002, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino resa in data 29/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla declaratoria di penale responsabilità del prevenuto, non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie acquisite durante l'istruttoria dibattimentale, utili a comprovare - oltre ogni ragionevole dubbio - la pena di responsabilità nell'odierno ricorrente in relazione al reato contestatogli]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché non sostenuto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto le doglianze difensive non si coniugano all'enunciazione di precipue richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; osservato, altresì, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 02/02/2002, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino resa in data 29/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla declaratoria di penale responsabilità del prevenuto, non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie acquisite durante l'istruttoria dibattimentale, utili a comprovare - oltre ogni ragionevole dubbio - la pena di responsabilità nell'odierno ricorrente in relazione al reato contestatogli]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché non sostenuto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto le doglianze difensive non si coniugano all'enunciazione di precipue richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; osservato, altresì, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 03583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris