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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19303/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate.

Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (ex multis Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896).

Rilevato che quelle prospettate con il secondo e terzo motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e sulla dosimetria della pena sono mere censure in fatto e comunque manifestamente infondate.

Inconferente è, infatti, per la configurabilità della citata attenuante il ristabilimento dell'armonia familiare o la decisione di disintossicarsi, posto che tali circostanze non incidono sulle conseguenze dannose o pericolose del reato di lesioni per come in concreto contestato e accertato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (ex multis Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896). Rilevato che quelle prospettate con il secondo e terzo motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e sulla dosimetria della pena sono mere censure in fatto e comunque manifestamente infondate. Inconferente è, infatti, per la configurabilità della citata attenuante il ristabilimento dell'armonia familiare o la decisione di disintossicarsi, posto che tali circostanze non incidono sulle conseguenze dannose o pericolose del reato di lesioni per come in concreto contestato e accertato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 19303/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris