CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10913/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],-ricorrentecontroAndrea Dianda,controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Lucca n. 2922/2022 depositato il13/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione allostato passivo del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella parte in cui eraNumero registro generale 15770/2022Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 10913/2026Data pubblicazione 24/04/2026stato escluso il proprio credito risarcitorio di € 40.110,08 dovuto a mercedifettosa, restituzione delle materie prime e spese legali sostenute in unprecedente giudizio di merito. L’opponente ha dedotto che, a seguito dellacontestazione di vizi da parte di clienti, la società aveva riconosciuto lapropria responsabilità e che, non essendo la società poi fallita in grado digestire ordini completi, l’opponente aveva inviato alla fallita semilavoratiper portare a termini gli ordini, non più restituiti, per i quali aveva dovutoprocedere a nuovi acquisti di materiale.2. Il Tribunale di Lucca, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione. Ha ritenuto, in particolare, il Tribunale che la dichiarazioneresa dalla società fallita relativamente ai vizi denunciati dall’opponentenon potesse qualificarsi come riconoscimento di debito in quanto generica(priva di riferimento agli ordini, alle merci, ai vizi e agli importi), nonchéincompatibile con la circostanza che la dichiarazione è stata resa senzaprevio esame delle merci contestate, nonché non spontanea. Ha, poi,ritenuto non provati i danni dedotti in relazione alla merce consegnataall’opponente.3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unicomotivo, cui resiste con controricorso il Fallimento. E’ stata comunicata indata 19 dicembre 2024 proposta di definizione accelerata, per la quale laricorrente ha chiesto la decisione. A seguito di rinuncia al mandatodell’originario difensore, la ricorrente si è costituita a ministero di nuovodifensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione (…) degli artt.24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (…) peraver il Tribunale rigettato la domanda di risarcimento danni promossadalla ricorrente perché asseritamente “…non provata…” senza peròn. 15770/2022 R.G.Numero registro generale 15770/2022Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 10913/2026Data pubblicazione 24/04/2026ammettere le richieste istruttorie, e segnatamente le prove testimoniali ela CTU, che la ricorrente aveva invece correttamente e tempestivamenteformulato e che, ove ammesse, avrebbero consentito il pienoraggiungimento della prova dell’an e del quantum del danno lamentato».Parte ricorrente censura sia la qualificazione data dal Tribunale alla maildel 7 giugno 2019 in tema di riconoscimento dei vizi, sia l’omessavalutazione di ulteriori documenti idonei al riconoscimento dellaresponsabilità della debitrice anche nel quantum, sia il rigetto delle istanzeistruttorie relative a prove costituende. Osserva, inoltre, che la domandadi danni relativi all’omessa restituzione della merce avrebbe naturaaquiliana per omessa restituzione di merci in conto lavorazione, per laquale non sarebbero state ammesse le relative prove orali.2. La proposta di definizione accelerata indica il ricorso inammissibile inquanto «proteso a un sindacato diretto sulla prova. Il provvedimentoimpugnato contiene una disamina minuziosa delle risultanze istruttorie, emanifesta chiaramente le ragioni del proprio convincimento. Tali elementidi convincimento radicano il giudizio di fatto, che il ricorrente non puòrimettere in discussione, poiché l'apprezzamento dei fatti e delle prove ènotoriamente sottratto al sindacato di legittimità. Restano riservate algiudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a sorreggere ilproprio convincimento (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014;Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017). La potestàammissiva delle prove è sindacabile, ma in casi del tutto diversi da quelloin esame: in casi, cioè, in cui il giudice del merito abbia affermatol'inammissibilità del mezzo per motivi che prescindono da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite (Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del06/11/2023); cosa che non emerge né dal decreto né dal ricorso. A suan. 15770/2022 R.G.Numero registro generale 15770/2022Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 10913/2026Data pubblicazione 24/04/2026volta il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice delmerito, la cui decisione è incensurabile nel giudizio di legittimità, salvoche, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonsi denunzi (cosa che nella specie la ricorrente non ha fatto) l'anomaliamotivazionale ai fini del vizio specifico relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra leparti, e abbia carattere decisivo (v. Sez. 1 - , Sentenza n. 7472 del23/03/2017). Tale vizio è dedotto dalla ricorrente in modo del tuttogenerico, a fronte dei requisiti da tempo pretesi dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. Sez. U n. 8053-14)».3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di definizione accelerata le cuiargomentazioni non risultano avversate dalla ricorrente. Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta didefinizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come dadispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle sommedi cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla confermadella proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa inrelazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così comeviene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quartocomma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del Fallimentocontroricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre€ 200,00 per rimborso anticipazioni, oltre 15% rimborso forfetario eaccessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamentodell’importo di € 4.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc.n. 15770/2022 R.G.Numero registro generale 15770/2022Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 10913/2026Data pubblicazione 24/04/2026civ. in favore del controricorrente, nonché all’importo ulteriore di €2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono ipresupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteCosmo Crollan. 15770/2022 R.G.