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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 30722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, con l'impugnata ordinanza, applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti del Ciobanu e dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna alla Repubblica di Moldavia, a seguito di richiesta di estradizione finalizzata a sottoporre il ricorrente alla pena irrogata con sentenza definitiva.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la nullità del provvedimento cautelare per mancanza della motivazione in ordine al periculum.

In particolare, si sostiene che nel procedimento di estradizione, al pari di quanto previsto in generale, l'adozione di una misura cautelare presuppone la sussistenza di specifiche esigenze cautelari, non essendo sufficiente la mera sussistenza della richiesta ministeriale.

Deve, altresì, escludersi la possibilità di desumere il pericolo di fuga e la conseguente necessità di disporre la cautelare, dal semplice fatto dell'avvenuto accoglimento della richiesta di estradizione.

Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di fuga senza indicare concreti elementi a supporto ed omettendo di valutare la possibilità di disporre misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con memoria tempestivamente depositata, il ricorrente ha prodotto copia, con traduzione asseverata, della sentenza della Corte d'Appello di Chisinauin, del 4 luglio 2022, che ha annullato la sentenza di condanna del Tribunale di Hincesti sulla base della quale era stata emessa la richiesta di estradizione.

Successivamente, è pervenuta nota del Ministero della Giustizia, con la quale si trasmette la comunicazione dell'Autorità di revoca della domanda di estradizione.

2.1. Il sopravvenuto venir meno del titolo estradizionale determina immediati effetti circa la perdurante legittimità della misura cautelare strumentale alla consegna, posto che, non essendo più richiesto il trasferimento del Ciobanu, viene meno anche il presupposto dell'ordinanza in atto.

Ne consegue che l'impugnata ordinanza, con la quale era stata disposta la custodia in carcere, va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa il 19 maggio 2022 dalla Corte di appello di Venezia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.

Così deciso il 4 agosto 2022 sIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] es). k o lo Di eronimo Maria Dani4 Bo sellino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, con l'impugnata ordinanza, applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti del Ciobanu e dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna alla Repubblica di Moldavia, a seguito di richiesta di estradizione finalizzata a sottoporre il ricorrente alla pena irrogata con sentenza definitiva. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la nullità del provvedimento cautelare per mancanza della motivazione in ordine al periculum. In particolare, si sostiene che nel procedimento di estradizione, al pari di quanto previsto in generale, l'adozione di una misura cautelare presuppone la sussistenza di specifiche esigenze cautelari, non essendo sufficiente la mera sussistenza della richiesta ministeriale. Deve, altresì, escludersi la possibilità di desumere il pericolo di fuga e la conseguente necessità di disporre la cautelare, dal semplice fatto dell'avvenuto accoglimento della richiesta di estradizione. Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di fuga senza indicare concreti elementi a supporto ed omettendo di valutare la possibilità di disporre misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con memoria tempestivamente depositata, il ricorrente ha prodotto copia, con traduzione asseverata, della sentenza della Corte d'Appello di Chisinauin, del 4 luglio 2022, che ha annullato la sentenza di condanna del Tribunale di Hincesti sulla base della quale era stata emessa la richiesta di estradizione. Successivamente, è pervenuta nota del Ministero della Giustizia, con la quale si trasmette la comunicazione dell'Autorità di revoca della domanda di estradizione. 2.1. Il sopravvenuto venir meno del titolo estradizionale determina immediati effetti circa la perdurante legittimità della misura cautelare strumentale alla consegna, posto che, non essendo più richiesto il trasferimento del Ciobanu, viene meno anche il presupposto dell'ordinanza in atto. Ne consegue che l'impugnata ordinanza, con la quale era stata disposta la custodia in carcere, va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa il 19 maggio 2022 dalla Corte di appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso il 4 agosto 2022 sIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] es). k o lo Di eronimo Maria Dani4 Bo sellino
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