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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12446/2026

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al [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 2.7.2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso non smentisce gli elementi in fatto su cui si è basato il provvedimento di rigetto, e cioè: a) l'assenza del condannato dal territorio dello Stato e l'irreperibilità della compagna al domicilio indicato nella istanza; b) i plurimi precedenti penali e procedimenti pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) l'assenza di fonti di reddito da lavoro; Considerato che le censure difensive si incentrano, piuttosto, sul vizio della motivazione dell'ordinanza, perché non avrebbe tenuto conto della documentazione da cui risultano la residenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italia e la disponibilità del domicilio nel comune di Brescia, laddove il provvedimento impugnato si è limitato a prendere atto, con motivazione non illogica o contraddittoria, che non è stato possibile verificare la effettività e l'idoneità del detto domicilio in assenza del condannato e della compagna. [OSCURATO:PERSONA] che, in tal modo, il ricorso muova all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza una critica manifestamente contrastata dagli atti processuali e, pertanto, debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 2.7.2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso non smentisce gli elementi in fatto su cui si è basato il provvedimento di rigetto, e cioè: a) l'assenza del condannato dal territorio dello Stato e l'irreperibilità della compagna al domicilio indicato nella istanza; b) i plurimi precedenti penali e procedimenti pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) l'assenza di fonti di reddito da lavoro; Considerato che le censure difensive si incentrano, piuttosto, sul vizio della motivazione dell'ordinanza, perché non avrebbe tenuto conto della documentazione da cui risultano la residenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italia e la disponibilità del domicilio nel comune di Brescia, laddove il provvedimento impugnato si è limitato a prendere atto, con motivazione non illogica o contraddittoria, che non è stato possibile verificare la effettività e l'idoneità del detto domicilio in assenza del condannato e della compagna. [OSCURATO:PERSONA] che, in tal modo, il ricorso muova all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza una critica manifestamente contrastata dagli atti processuali e, pertanto, debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M