Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 97/1975
ECLI:IT:COST:1975:97
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanze di identico contenuto - emesse il 18 maggio e
l'8 ottobre 1973, nei procedimenti, rispettivamente, a carico di
[OSCURATO:PERSONA] ed altri e di [OSCURATO:PERSONA] ed altri - il
tribunale di Livorno, in accoglimento di eccezione del p.m. di udienza,
ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato
questione di legittimità - in riferimento all'art. 25 della
Costituzione - dell'art. 392, ultimo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui consente al procuratore generale di avocare
a sé l'istruzione sommaria.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
:
1. - Dispone l'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte
impugnata, che "il procuratore generale può avocare a sé
l'istruttoria sommaria".
La legittimità di tale norma è posta in dubbio, nelle ordinanze
di rimessione, con riferimento esclusivo all'art. 25 della Costituzione
(e non sotto altri profili), in base al rilievo che l'esercizio del
potere di avocazione anzidetto realizzi, con la sottrazione
dell'istruttoria (sommaria) al pubblico ministero (che l'ha iniziata e
la conduce), violazione del precetto del giudice naturale.
2. - In tale prospettiva, la questione è infondata.
Con sentenza n. 148 del 1963, questa Corte - nel dichiarare non
fondata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale dell'art.
25, la questione, allora sollevata, di legittimità dell'art. 234,
primo comma, del codice di procedura penale, concernente il (parallelo
ed analogo) potere del procuratore generale di auto assunzione (ab
initio ) dell'istruttoria sommaria - ebbe, invero, in premessa ed a
motivazione della soluzione adottata, a considerare, da un lato, che
"l'esercizio di questa potestà non provoca spostamento dal giudice
istruttore alla Sezione istruttoria, della competenza ad emettere i
provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso
del procedimento" e, dall'altro, che la riserva di legge stabilita
dall'art. 25, primo comma, della Costituzione non riguarda le
competenze del pubblico ministero (il quale, non essendo titolare della
potestà di giudicare), neppure può considerarsi giudice in senso
tecnico. (Sul punto cfr. anche la sentenza n. 96 del 1975, depositata
in pari data).
Le considerazioni innanzi esposte valgono, puntualmente, anche in
relazione al potere di avocazione del procuratore generale disciplinato
dall'art. 392 del codice di procedura penale denunziato, che - sotto il
profilo (che, si ripete, è l'unico qui prospettato) di collisione con
il principio costituzionale del giudice naturale - realizza una
fattispecie complementare e sostanzialmente equivalente a quella
prevista dal citato art. 234 c.p.p; onde, al pari di questa e per le
medesime esaminate ragioni, si sottrae alla formulata censura di
incostituzionalità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 392, ultima parte, del codice di procedura penale,
concernente il potere del procuratore generale di avocazione
dell'istruttoria sommaria, sollevata, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere