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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 97/1975

ECLI:IT:COST:1975:97
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ordinanze di identico contenuto - emesse il 18 maggio e l'8 ottobre 1973, nei procedimenti, rispettivamente, a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri e di [OSCURATO:PERSONA] ed altri - il tribunale di Livorno, in accoglimento di eccezione del p.m. di udienza, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento all'art. 25 della Costituzione - dell'art. 392, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al procuratore generale di avocare a sé l'istruzione sommaria.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - Dispone l'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte impugnata, che "il procuratore generale può avocare a sé l'istruttoria sommaria".

La legittimità di tale norma è posta in dubbio, nelle ordinanze di rimessione, con riferimento esclusivo all'art. 25 della Costituzione (e non sotto altri profili), in base al rilievo che l'esercizio del potere di avocazione anzidetto realizzi, con la sottrazione dell'istruttoria (sommaria) al pubblico ministero (che l'ha iniziata e la conduce), violazione del precetto del giudice naturale.

2. - In tale prospettiva, la questione è infondata.

Con sentenza n. 148 del 1963, questa Corte - nel dichiarare non fondata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale dell'art. 25, la questione, allora sollevata, di legittimità dell'art. 234, primo comma, del codice di procedura penale, concernente il (parallelo ed analogo) potere del procuratore generale di auto assunzione (ab initio ) dell'istruttoria sommaria - ebbe, invero, in premessa ed a motivazione della soluzione adottata, a considerare, da un lato, che "l'esercizio di questa potestà non provoca spostamento dal giudice istruttore alla Sezione istruttoria, della competenza ad emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso del procedimento" e, dall'altro, che la riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione non riguarda le competenze del pubblico ministero (il quale, non essendo titolare della potestà di giudicare), neppure può considerarsi giudice in senso tecnico. (Sul punto cfr. anche la sentenza n. 96 del 1975, depositata in pari data).

Le considerazioni innanzi esposte valgono, puntualmente, anche in relazione al potere di avocazione del procuratore generale disciplinato dall'art. 392 del codice di procedura penale denunziato, che - sotto il profilo (che, si ripete, è l'unico qui prospettato) di collisione con il principio costituzionale del giudice naturale - realizza una fattispecie complementare e sostanzialmente equivalente a quella prevista dal citato art. 234 c.p.p; onde, al pari di questa e per le medesime esaminate ragioni, si sottrae alla formulata censura di incostituzionalità.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, ultima parte, del codice di procedura penale, concernente il potere del procuratore generale di avocazione dell'istruttoria sommaria, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ordinanze di identico contenuto - emesse il 18 maggio e l'8 ottobre 1973, nei procedimenti, rispettivamente, a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri e di [OSCURATO:PERSONA] ed altri - il tribunale di Livorno, in accoglimento di eccezione del p.m. di udienza, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento all'art. 25 della Costituzione - dell'art. 392, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al procuratore generale di avocare a sé l'istruzione sommaria. 2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - Dispone l'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte impugnata, che "il procuratore generale può avocare a sé l'istruttoria sommaria". La legittimità di tale norma è posta in dubbio, nelle ordinanze di rimessione, con riferimento esclusivo all'art. 25 della Costituzione (e non sotto altri profili), in base al rilievo che l'esercizio del potere di avocazione anzidetto realizzi, con la sottrazione dell'istruttoria (sommaria) al pubblico ministero (che l'ha iniziata e la conduce), violazione del precetto del giudice naturale. 2. - In tale prospettiva, la questione è infondata. Con sentenza n. 148 del 1963, questa Corte - nel dichiarare non fondata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale dell'art. 25, la questione, allora sollevata, di legittimità dell'art. 234, primo comma, del codice di procedura penale, concernente il (parallelo ed analogo) potere del procuratore generale di auto assunzione (ab initio ) dell'istruttoria sommaria - ebbe, invero, in premessa ed a motivazione della soluzione adottata, a considerare, da un lato, che "l'esercizio di questa potestà non provoca spostamento dal giudice istruttore alla Sezione istruttoria, della competenza ad emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso del procedimento" e, dall'altro, che la riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione non riguarda le competenze del pubblico ministero (il quale, non essendo titolare della potestà di giudicare), neppure può considerarsi giudice in senso tecnico. (Sul punto cfr. anche la sentenza n. 96 del 1975, depositata in pari data). Le considerazioni innanzi esposte valgono, puntualmente, anche in relazione al potere di avocazione del procuratore generale disciplinato dall'art. 392 del codice di procedura penale denunziato, che - sotto il profilo (che, si ripete, è l'unico qui prospettato) di collisione con il principio costituzionale del giudice naturale - realizza una fattispecie complementare e sostanzialmente equivalente a quella prevista dal citato art. 234 c.p.p; onde, al pari di questa e per le medesime esaminate ragioni, si sottrae alla formulata censura di incostituzionalità. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, ultima parte, del codice di procedura penale, concernente il potere del procuratore generale di avocazione dell'istruttoria sommaria, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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