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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04841/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10408/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 283/2022 depositata il16/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. in causa, per quanto ancora rileva, di violazione di distanze legali tra l’edificio di [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto in sede di gravame) e [OSCURATO:PERSONA] - odierna resistente (convenuta in via riconvenzionale in primo grado)- e l’edificio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - odierni ricorrenti - in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PI), la Corte di Appello di Firenze, rigettando l’appello di questi ultimi (relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale da essi proposta contro la Pinto e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una sopraelevazione), negava che il primo edificio di [OSCURATO:PERSONA] , realizzato a 1,75 metri dal secondo, dovesse essere arretrato come preteso dai ricorrenti e ciò perché la costruzione di [OSCURATO:PERSONA] (poi degli odierni ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]Zozzaro, ndr) era alta 215 cm e, in base all’art. 121 del regolamento edilizio del suddetto Comune (PI), adottato con delibera del consiglio comunale 21 dicembre 2001, n.89, esecutivo dal 4 febbraio 2002, da applicarsi ratione temporis, “le costruzioni con altezze inferiori a cm 240 non debbono essere considerate ai fini della distanza”; ricorrono per cassazione i Fanelli-Zozzaro con due motivi contrastati con controricorso dalla Pinto;

2. le parti hanno depositato memorie illustrative; considerato che: 1.con il primo dei due motivi di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 873 c.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che mediante regolamento locale potesse essere stabilita una distanza minima tra costruzioni inferiore a quella di tre metri imposta dall’art. 873 c.c. e per avere la Corte d’Appello ritenuto che mediante regolamento locale potesse essere ristretta la nozione di costruzione alle sole opere edificatorie di altezza non inferiore a cm 240; 2.con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell’ “’art. 121 del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PI), approvato con delibera del consiglio comunale del 21 dicembre 2007, esecutiva del 4 febbraio 2007”, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’art. 121 del regolamento escludesse dal novero delle costruzioni rilevanti ai fini del calcolo delle distanze tutte le costruzioni di altezza non superiore a cm 240 laddove invece detto articolo letteralmente escludeva dal novero delle costruzioni rilevanti ai fini del calcolo delle distanze solo ”i locali accessori e i locali tecnici” di altezza non superiore a cm

240. Aggiungevano i ricorrenti che era incontrovertibile che la costruzione di essi ricorrenti non era un locale accessorio o tecnico e sottolineavano che la circostanza era evincibile anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Appello.

A questo motivo che è espressamente subordinato al primo, “esaustivo e assorbente” (v. ricorso, pagina 16),è sottesa la tesi per cui la versione dell’art. 121 del regolamento locale a cui avrebbe dovuto aversi riguardo non era quella a cui aveva avuto riguardo la Corte di Appello, di cui alla delibera del consiglio comunale 21 dicembre 2001, n.89, esecutiva dal 4 febbraio 2002, ma quella di cui alla delibera del consiglio comunale del 21 dicembre 2007, esecutiva del 4 febbraio 2007”.

3. il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. La Corte di Appello laddove ha posto a base della propria decisione l’art.121 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PI), secondo cui non avrebbe dovuto darsi rilievo, ai fini delle distanze, a costruzioni di altezza inferiore a cm 240, ha violato l’art.873 c.c.

Quest’ultimo stabilisce che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri” e che “Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.

L’art. 873 c.c. impone una distanza minima.

Ai regolamenti locali è lasciato di stabilire una distanza maggiore e non inferiore.

Con riguardo alla ratio della disposizione codicistica – evitare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà- è stato precisato, per un verso, che l’art. 873 c.c.

“si riferisce, in relazione all'interesse tutelato, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto (nella specie, autorimessa), avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà” (Cass. Sez.2, Sentenza n.15282 del 21/07/2005 ) , per altro verso, che “agli effetti di cui all' 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delledistanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell' art. 873 c.c., è limitato alla sola facoltà per iregolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica” (v.Cass., sent. n. 1556 del 2005).

3.2. La Corte di Appello, invece di disapplicare il regolamento comunale siccome in contrasto con la legge, ha finito per disapplicare e quindi violare l’art. 873 c.c.;

4. il primo motivo di ricorso va accolto;

5. per effetto dell’accoglimento del primo motivo, assorbito logicamenteil secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per ulteriore esame attenendosi ai citati principi di diritto;

6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10408/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 283/2022 depositata il16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. in causa, per quanto ancora rileva, di violazione di distanze legali tra l’edificio di [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto in sede di gravame) e [OSCURATO:PERSONA] - odierna resistente (convenuta in via riconvenzionale in primo grado)- e l’edificio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - odierni ricorrenti - in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PI), la Corte di Appello di Firenze, rigettando l’appello di questi ultimi (relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale da essi proposta contro la Pinto e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una sopraelevazione), negava che il primo edificio di [OSCURATO:PERSONA] , realizzato a 1,75 metri dal secondo, dovesse essere arretrato come preteso dai ricorrenti e ciò perché la costruzione di [OSCURATO:PERSONA] (poi degli odierni ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]Zozzaro, ndr) era alta 215 cm e, in base all’art. 121 del regolamento edilizio del suddetto Comune (PI), adottato con delibera del consiglio comunale 21 dicembre 2001, n.89, esecutivo dal 4 febbraio 2002, da applicarsi ratione temporis, “le costruzioni con altezze inferiori a cm 240 non debbono essere considerate ai fini della distanza”; ricorrono per cassazione i Fanelli-Zozzaro con due motivi contrastati con controricorso dalla Pinto; 2. le parti hanno depositato memorie illustrative; considerato che: 1.con il primo dei due motivi di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 873 c.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che mediante regolamento locale potesse essere stabilita una distanza minima tra costruzioni inferiore a quella di tre metri imposta dall’art. 873 c.c. e per avere la Corte d’Appello ritenuto che mediante regolamento locale potesse essere ristretta la nozione di costruzione alle sole opere edificatorie di altezza non inferiore a cm 240; 2.con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell’ “’art. 121 del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PI), approvato con delibera del consiglio comunale del 21 dicembre 2007, esecutiva del 4 febbraio 2007”, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’art. 121 del regolamento escludesse dal novero delle costruzioni rilevanti ai fini del calcolo delle distanze tutte le costruzioni di altezza non superiore a cm 240 laddove invece detto articolo letteralmente escludeva dal novero delle costruzioni rilevanti ai fini del calcolo delle distanze solo ”i locali accessori e i locali tecnici” di altezza non superiore a cm 240. Aggiungevano i ricorrenti che era incontrovertibile che la costruzione di essi ricorrenti non era un locale accessorio o tecnico e sottolineavano che la circostanza era evincibile anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Appello. A questo motivo che è espressamente subordinato al primo, “esaustivo e assorbente” (v. ricorso, pagina 16),è sottesa la tesi per cui la versione dell’art. 121 del regolamento locale a cui avrebbe dovuto aversi riguardo non era quella a cui aveva avuto riguardo la Corte di Appello, di cui alla delibera del consiglio comunale 21 dicembre 2001, n.89, esecutiva dal 4 febbraio 2002, ma quella di cui alla delibera del consiglio comunale del 21 dicembre 2007, esecutiva del 4 febbraio 2007”. 3. il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1. La Corte di Appello laddove ha posto a base della propria decisione l’art.121 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PI), secondo cui non avrebbe dovuto darsi rilievo, ai fini delle distanze, a costruzioni di altezza inferiore a cm 240, ha violato l’art.873 c.c. Quest’ultimo stabilisce che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri” e che “Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. L’art. 873 c.c. impone una distanza minima. Ai regolamenti locali è lasciato di stabilire una distanza maggiore e non inferiore. Con riguardo alla ratio della disposizione codicistica – evitare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà- è stato precisato, per un verso, che l’art. 873 c.c. “si riferisce, in relazione all'interesse tutelato, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto (nella specie, autorimessa), avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà” (Cass. Sez.2, Sentenza n.15282 del 21/07/2005 ) , per altro verso, che “agli effetti di cui all' 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delledistanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell' art. 873 c.c., è limitato alla sola facoltà per iregolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica” (v.Cass., sent. n. 1556 del 2005). 3.2. La Corte di Appello, invece di disapplicare il regolamento comunale siccome in contrasto con la legge, ha finito per disapplicare e quindi violare l’art. 873 c.c.; 4. il primo motivo di ricorso va accolto; 5. per effetto dell’accoglimento del primo motivo, assorbito logicamenteil secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per ulteriore esame attenendosi ai citati principi di diritto; 6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione a
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