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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46964/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, non diversamente dalla laconicità dei motivi di appello, mettono genericamente in discussione i costituti anche soggettivi del giudizio di responsabilità puntualmente cristallizzati, di contro„ dalla congiunta lettura delle due sentenza di merito, nonché il mancato riconoscimento delle generiche, anche questo puntualmente argomentato e non adeguatamente contraddetto dal ricorso ( che non esplicita neppure gli elementi di segno positivo assertivamente pretermessi dalla Corte dei merito) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce i cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna h ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnrriende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, non diversamente dalla laconicità dei motivi di appello, mettono genericamente in discussione i costituti anche soggettivi del giudizio di responsabilità puntualmente cristallizzati, di contro„ dalla congiunta lettura delle due sentenza di merito, nonché il mancato riconoscimento delle generiche, anche questo puntualmente argomentato e non adeguatamente contraddetto dal ricorso ( che non esplicita neppure gli elementi di segno positivo assertivamente pretermessi dalla Corte dei merito) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce i cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna h ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnrriende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46964/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris