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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 34880/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Palermo quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di tre diverse sentenze di condannain relazione a reati di cui agli artt. 10, comma 2, d. lgs. 14/2017 e 7,comma 15bis, d. lgs 285/1992;Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta si denuncianola violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell’esecuzione,fondata sulla sola distanza temporale tra i fatti, sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee che siriferiscono complessivamente all’attività di “parcheggiatore abusivo”;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo tra i fatti, ha adeguatamente motivato in ordine allanecessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabilesin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibiledagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emergealcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa senon che le condotte sono reiterate nel tempo e tutte riconducibili a unascelta di vita caratterizzata dalla sistematica inosservanza delle regole,senza che abbia alcun rilievo che tali comportamenti siano comunqueinseriti in medesimo contesto esistenziale (cfr. Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021,di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Palermo quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di tre diverse sentenze di condannain relazione a reati di cui agli artt. 10, comma 2, d. lgs. 14/2017 e 7,comma 15bis, d. lgs 285/1992;Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta si denuncianola violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell’esecuzione,fondata sulla sola distanza temporale tra i fatti, sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee che siriferiscono complessivamente all’attività di “parcheggiatore abusivo”;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo tra i fatti, ha adeguatamente motivato in ordine allanecessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabilesin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibiledagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emergealcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa senon che le condotte sono reiterate nel tempo e tutte riconducibili a unascelta di vita caratterizzata dalla sistematica inosservanza delle regole,senza che abbia alcun rilievo che tali comportamenti siano comunqueinseriti in medesimo contesto esistenziale (cfr. Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021,di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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