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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27757/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza nella Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (fatto accertato il 10/06/2016).

2. Il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto di citazione in appello all'imputato e la mancata partecipazione del difensore all'udienza.

Solleva, inoltre, due questioni di legittimità costituzionale: la prima, in relazione all'articolo 175, comma 1, cod. proc. pen., laddove questo non prevede la possibilità di restituzione nei termini in caso di legittimo impedimento del difensore; la seconda, in relazione all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., laddove non prevede, tra i casi di ricorso per cassazione, il legittimo impedimento del difensore di fiducia.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel c:aso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso in data 10/06/2016; sentenza di appello del 30/03/2021.

In assenza di sospensioni, la prescrizione è maturata in data 10/06/2021).

3.1. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez.

Li , n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

3.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione.

Va, pertanto, eliminata la sanzione amministrativa accessoria.

Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art 224, comma 3, cod. strada.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cod. strada.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza nella Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (fatto accertato il 10/06/2016). 2. Il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto di citazione in appello all'imputato e la mancata partecipazione del difensore all'udienza. Solleva, inoltre, due questioni di legittimità costituzionale: la prima, in relazione all'articolo 175, comma 1, cod. proc. pen., laddove questo non prevede la possibilità di restituzione nei termini in caso di legittimo impedimento del difensore; la seconda, in relazione all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., laddove non prevede, tra i casi di ricorso per cassazione, il legittimo impedimento del difensore di fiducia. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel c:aso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso in data 10/06/2016; sentenza di appello del 30/03/2021. In assenza di sospensioni, la prescrizione è maturata in data 10/06/2021). 3.1. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. Li , n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). 3.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione. Va, pertanto, eliminata la sanzione amministrativa accessoria. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art 224, comma 3, cod. strada. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cod. strada. Così deciso
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