CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 16252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2023, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del 17 dicembre 2021 del Tribunale di Velletri, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in Pomezia il 7 ottobre 2021. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso, lamentando col primo motivo la violazione di legge con riguardo all'esclusione dell'uso personale della sostanza rinvenuta; con il secondo motivo, sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi più lieve di cui al comma 5 del predetto d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dovendosi considerare che il termine per impugnare la sentenza scadeva il 10 giugno 2023 (pronuncia emessa il 17 gennaio 2023, termine per la motivazione fissato in 90 giorni, deposito della motivazione avvenuto il 4 aprile 2023), mentre l'impugnazione è stata presentata il 15 giugno 2023. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il C gliere estensore Il