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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:T:2018:29
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0561 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 25 gennaio 2018 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedura di selezione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] for Energy – Elenchi di riserva – Irregolarità della procedura di selezione – Atti successivi rivolti a terzi – Interesse dei terzi – Interesse del servizio» Nella causa T‑561/16

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Madrid (Spagna), rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA] e R.-B.

Dan, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione , rappresentata da R. Hanak, G. Poszler e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avocats, convenuta, avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, segnatamente, all’annullamento della decisione del comitato di selezione, comunicata con messaggio di posta elettronica del capo unità delle risorse umane dell’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 4 giugno 2015, di non includere il nome del ricorrente negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, all’annullamento dei citati elenchi di riserva e all’annullamento delle decisioni di assumere taluni candidati idonei inclusi in tali elenchi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) composto da D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e P.G. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti e decisioni impugnate 1 L’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] for Energy»), un’impresa comune ai sensi dell’articolo 45 del [OSCURATO:PERSONA], è stata istituita con la decisione 2007/198/[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 27 marzo 2007 ( GU 2007, L 90, pag. 58 ).

In forza dell’articolo 4 dell’allegato della citata decisione, intitolato «Personalità giuridica», tale impresa ha personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. 2 Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], ha lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] for Energy a Barcellona (Spagna) dal 23 aprile 2014 in quanto agente ad interim e dal 5 maggio 2015 quale contraente esterno.

Nel febbraio 2016, il contratto della [OSCURATO:PERSONA] for Energy con l’impresa per la quale lavorava il ricorrente si è concluso e, da tale data, egli non lavora più presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] for Energy. 3 Il 5 febbraio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha pubblicato, sulla sua pagina internet, l’avviso di posto vacante F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l’assunzione di agenti di sostegno per il controllo dei costi, l’uno, di quattro candidati idonei, per la sua sede a Barcellona, e l’altro, anch’esso di quattro candidati, per la sua sede a Cadarache (Francia).

I candidati idonei sarebbero stati assunti come agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile.

Al punto 3 dell’avviso di posto vacante di cui trattasi, per quanto riguarda le informazioni supplementari relative alla procedura di selezione degli agenti contrattuali, si faceva rinvio ad una guida per i candidati, pubblicata sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] for Energy, nonché al RAA. 4 Il punto 5 della guida per i candidati, che era disponibile durante la procedura di selezione, era intitolato «Presentazione della procedura di selezione». 5 Esso prevedeva, in particolare, la costituzione di un comitato di selezione. 6 Il punto 5 della sezione 1, intitolata «Valutazione delle candidature», terzo comma, della guida per i candidati prevedeva che i candidati che soddisfacevano i criteri di ammissibilità e che possedevano le migliori capacità professionali sarebbero stati invitati a svolgere talune prove, una orale e una scritta.

Il quinto comma prevedeva che informazioni più dettagliate sulla data, l’ora e l’indirizzo in cui avrebbero avuto luogo tali prove orali e scritte sarebbero state indicate nelle convocazioni inviate ai candidati che soddisfacevano i criteri di ammissibilità.

Infine, emergeva dal sesto comma che, a seconda del numero di candidati, questi ultimi potevano essere invitati a svolgere la prova orale e quella scritta in un giorno solo o in più giorni successivi. 7 Nel punto 5 della sezione 2, intitolata «Selezione», della guida per i candidati comparivano in successione il titolo «Prova orale», il titolo «Prova scritta» e il titolo «Aspetti procedurali delle prove». 8 Sotto il titolo «Prova orale», era indicato che detta prova era concepita al fine di consentire ai membri del comitato di selezione di valutare la presentazione generale e la motivazione del candidato, la sua idoneità all’esercizio delle mansioni descritte nell’ambito del titolo «Responsabilità» dell’avviso di posto vacante di cui trattasi, le sue conoscenze specialistiche nel settore interessato, la sua capacità ad esprimersi nelle lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e la sua capacità di adeguamento ad un ambiente multiculturale. 9 Sotto il titolo «Prova scritta» era previsto che, durante questa prova, sarebbero state prese in considerazione le competenze specifiche attinenti al posto da occupare per il quale la procedura di selezione era stata avviata, la qualità dell’espressione scritta del candidato e la sua presentazione nonché le sue competenze generali e quelle linguistiche nei limiti in cui fossero state necessarie per l’assolvimento delle sue mansioni. 10 Sotto il titolo «Aspetti procedurali delle prove», nel secondo comma era indicato che la valutazione dei candidati si sarebbe conclusa unicamente dopo che ciascuno di essi avesse preso parte alle due prove, quella orale e quella scritta, e che tale valutazione sarebbe stata basata sul risultato conseguito nell’ambito delle due prove.

Il quinto comma rammentava, in particolare, che era vietato ogni contatto con i membri del comitato di selezione. 11 Il 26 febbraio 2015, il ricorrente ha presentato la sua candidatura per la procedura di selezione avviata dall’avviso di posto vacante di cui trattasi. 12 Con messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2015, l’unità delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha convocato il ricorrente ad un colloquio.

In una lettera allegata a tale messaggio, il ricorrente è stato informato del fatto che il colloquio avrebbe avuto una durata approssimativa di 45 minuti e che si sarebbe svolto principalmente in inglese, al fine di consentire ai membri del comitato di selezione di valutare la sua presentazione generale e la sua motivazione, la sua idoneità all’esercizio delle mansioni descritte nell’ambito del titolo «Responsabilità» dell’avviso di posto vacante di cui trattasi, le sue conoscenze specialistiche nel settore interessato, la sua capacità ad esprimersi nelle lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e la sua capacità di adeguamento ad un ambiente multiculturale.

In tale lettera non si trovava alcun riferimento ad una prova scritta. 13 L’11 maggio 2015, il ricorrente ha partecipato alla prova orale della procedura di selezione di cui trattasi. 14 Non è stato inviato alcun invito ad una prova scritta né al ricorrente né agli altri candidati. 15 Con messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2015, il capo dell’unità delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha informato il ricorrente, a nome del comitato di selezione, che, alla luce della prova orale e di quella scritta alle quali aveva partecipato, il comitato di selezione aveva deciso di non includere il suo nome nell’elenco di riserva. 16 Il giorno stesso, il ricorrente ha presentato al comitato di selezione una domanda di riesame di tale decisione.

In tale domanda, egli faceva valere che non era stata organizzata alcuna prova scritta e chiedeva che i risultati della selezione svolta sulla base della sola prova orale fossero annullati e che la prova scritta fosse organizzata prima che il comitato di selezione adottasse una decisione definitiva. 17 Lo stesso giorno il ricorrente ha anche presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 117 del RAA, dinanzi all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), cioè al direttore della [OSCURATO:PERSONA] for Energy.

In tale reclamo egli faceva valere che non era stata organizzata alcuna prova scritta, chiedeva che i risultati della selezione svolta sulla base della sola prova orale fossero annullati e che la prova scritta fosse organizzata prima che il comitato di selezione adottasse una decisione definitiva. 18 Con messaggio di posta elettronica del 3 luglio 2015 il comitato di selezione ha respinto la domanda di riesame del ricorrente. 19 Gli elenchi di riserva stabiliti sulla base dei risultati della procedura di selezione di cui trattasi contengono ciascuno il nome di quattro candidati idonei.

Il nome del ricorrente non vi è incluso. 20 Il 25 giugno 2015 uno dei candidati idonei incluso in tali elenchi ha ricevuto un’offerta di impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA] for Energy.

Egli ha assunto le sue funzioni il 1 o agosto 2015 a Cadarache.

Il 10 luglio 2015 un altro di tali candidati ha ricevuto un’offerta d’impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA] for Energy.

Egli ha assunto le sue funzioni il 1 o novembre 2015 a Cadarache.

Procedimento e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 18 agosto 2015, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Quest’ultimo è stato registrato con il numero F‑117/15. 22 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a che il presidente del Tribunale della funzione pubblica disponesse, da un lato, la sospensione dell’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] for Energy relative all’assunzione degli agenti di sostegno per il controllo dei costi, e dall’altro, in subordine, la sospensione dell’esercizio delle funzioni dei citati agenti qualora questi ultimi le avessero già assunte. 23 A seguito della domanda di provvedimenti provvisori la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha deciso di sospendere il ricorso agli elenchi di riserva in attesa di una decisione nel presente procedimento. 24 Il 20 agosto 2015 il procedimento nella causa principale è stato sospeso in applicazione dell’articolo 91, paragrafo 4, secondo periodo, dello Statuto, in attesa di una risposta al reclamo del ricorrente. 25 Il 30 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha respinto il reclamo del ricorrente. 26 La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta con ordinanza del 1o ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] comune [OSCURATO:PERSONA] for Energy ( F‑117/15 R , EU:F:2015:114 ), e le spese sono state riservate.

In tale ordinanza, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha constatato che, «prima facie», il motivo del ricorrente attinente alla violazione dell’avviso di posto vacante di cui trattasi e della guida per i candidati era fondato e sussisteva dunque un fumus boni iuris.

Tuttavia, il ricorrente non aveva dimostrato che fosse soddisfatta la condizione relativa all’urgenza. 27 Il 1 o ottobre 2015 il Tribunale della funzione pubblica cessava la sospensione del procedimento nella presente causa. 28 Il 10 dicembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha presentato un controricorso. 29 Il 25 febbraio 2016 il ricorrente ha depositato la replica. 30 Il 7 aprile 2016 la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha depositato la controreplica. 31 In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, [OSCURATO:PERSONA]) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti ( GU 2016, L 200, pag. 137 ), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016.

Essa è stata registrata con il numero T‑561/16 ed è stata assegnata alla Quinta Sezione. 32 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha rivolto quesiti scritti alle parti e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] for Energy di presentare taluni documenti relativi al procedimento.

Le parti hanno risposto a tali quesiti e la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha presentato detti documenti entro i termini impartiti. 33 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 14 settembre 2017. 34 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la procedura di selezione di cui trattasi; – annullare gli elenchi di riserva stabiliti a seguito della procedura di selezione di cui trattasi; – annullare le decisioni di assumere i candidati idonei inclusi in tali elenchi; – riconoscere la fondatezza dell’organizzazione di una nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi; – riconoscere l’opportunità di svolgere la prova scritta nell’ambito della nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi e riconoscere la fondatezza della sua organizzazione immediata ai fini della selezione dei candidati; – dichiarare abusiva e confutare la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] for Energy di non organizzare, nell’ambito delle procedure di selezione, la prova scritta, quale prevista nella versione aggiornata della guida per i candidati; – disporre le opportune misure affinché la procedura di selezione sia organizzata nuovamente in conformità con le norme stabilite nell’avviso di posto vacante di cui trattasi e con le norme contenute nella guida per i candidati menzionata in detto avviso, dato l’obbligo di organizzare sia una prova orale che una scritta; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] for Energy alle spese. 35 [OSCURATO:PERSONA] for Energy chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile; – in ogni caso, respingere il ricorso in quanto infondato; – respingere in toto le domande di provvedimenti del ricorrente, dichiarandole irricevibili o infondate; – condannare il ricorrente alle spese del procedimento e ad ogni altra spesa ad esso inerente.

In diritto Sul motivo unico, attinente all’irregolarità della procedura di selezione di cui trattasi 36 Il ricorrente solleva un motivo unico attinente all’irregolarità della procedura di selezione di cui trattasi.

A tale proposito egli sostiene, in particolare, che il comitato di selezione non ha organizzato alcuna prova scritta, mentre l’avviso di cui trattasi prevedeva l’organizzazione di una siffatta prova. 37 [OSCURATO:PERSONA] for Energy contesta tale argomento. 38 Pur ammettendo che l’avviso di posto vacante di cui trattasi faceva riferimento alla guida per i candidati e che detta guida prevedeva l’organizzazione di una prova scritta, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy fa valere che l’indicazione di una siffatta prova è stata la conseguenza di un errore amministrativo involontario.

Non sarebbe stata sua intenzione organizzare una prova scritta nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi.

Tale procedura, relativa ad impieghi a tempo determinato, volta a soddisfare necessità imminenti, richiederebbe una modalità di selezione più breve e meno complessa. 39 Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, non emergeva dalla guida per i candidati e dal contesto della procedura di selezione di cui trattasi che una fase scritta dovesse assolutamente avere luogo.

Il ricorrente avrebbe potuto porre delle domande per chiarire tale punto prima del colloquio o in occasione dello stesso.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy qualora il ricorrente si fosse veramente preparato per la prova orale e quella scritta seguendo le istruzioni contenute nella guida per i candidati, nella normativa relativa alle procedure di selezione della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e nel piano della procedura di selezione del nuovo personale, sarebbe sorprendente che egli non abbia tentato di chiarire tale punto. 40 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che, per posti come quello di agente di sostegno per il controllo dei costi, la preparazione di una prova orale non diverge da quella di una duplice prova, orale e scritta.

La guida per i candidati non definirebbe alcuna priorità tra le diverse prove che possono essere organizzate nell’ambito di una procedura di selezione.

Conformemente al modello di disposizioni generali di esecuzione, per il posto di agente contrattuale per un breve periodo, i candidati dovrebbero essere selezionati in funzione delle loro lettere di motivazione, dei loro curricula e delle prove orali. 41 In aggiunta, a tutti i candidati alla procedura di selezione di cui trattasi sarebbero stati applicati gli stessi criteri, in quanto nessuno di essi sarebbe stato sottoposto ad una prova scritta.

Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, il ricorrente non si trovava in una situazione svantaggiosa rispetto agli altri candidati. 42 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy aggiunge che, per quanto riguarda il ricorrente, il risultato della procedura di selezione di cui trattasi non sarebbe stato diverso se a quest’ultimo fosse stato noto che non sarebbe stata organizzata alcuna prova scritta. 43 A tale proposito occorre rammentare che, in forza dell’articolo 6 della decisione 2007/198 e dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato della citata decisione, in combinato disposto con il considerando 15 di tale decisione, il RAA è applicabile agli agenti contrattuali della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e i candidati idonei all’esito della procedura di selezione di cui trattasi sarebbero stati assunti in quanto agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA. 44 Va anche rilevato che emerge dall’avviso di posto vacante di cui trattasi che doveva essere organizzata una prova scritta.

Infatti, in primo luogo, è giocoforza constatare che il citato avviso fa rinvio alla guida per i candidati per quanto riguarda le informazioni supplementari relative alla procedura di selezione in questione.

Tale guida deve essere dunque considerata come parte integrante del citato avviso.

In secondo luogo, secondo la versione di tale guida applicabile durante la citata procedura, dovevano essere organizzate una prova scritta e una orale.

In terzo luogo, va constatato che né il citato avviso né detta guida contengono elementi che consentono di considerare che la prova orale potesse essere eliminatoria o che potesse essere decisa una dispensa dalla prova scritta durante la procedura di selezione in questione. 45 Peraltro, occorre sottolineare che le indicazioni contenute nell’avviso di posto vacante di cui trattasi, e quindi anche quelle contenute nella guida per i candidati, alla quale rinviava detto avviso, erano vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] for Energy e dovevano quindi essere rispettate sia dal comitato di selezione che dall’AACC.

Infatti, lo scopo dell’avviso di posto vacante è, da un lato, quello di informare gli interessati nel modo più esatto possibile in merito alla natura delle condizioni necessarie per occupare il posto da coprire, al fine di porli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e, dall’altro, quello di fissare i criteri giuridici alla luce dei quali l’istituzione intende procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2004, Robinson/Parlamento, T‑328/01 , EU:T:2004:13 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

La natura vincolante dell’avviso di cui trattasi è peraltro confermata dalla parte A, punto 2.1, della normativa relativa alle procedure di selezione della [OSCURATO:PERSONA] for Energy, del 1 o aprile 2013. 46 Pertanto, occorre concludere che, effettuando una valutazione del ricorrente e degli altri candidati che soddisfacevano i criteri di ammissibilità senza aver organizzato una prova scritta, il comitato di selezione non ha osservato le modalità previste nell’avviso di posto vacante di cui trattasi, mentre era obbligato a conformarvisi.

Il ricorrente fa quindi valere correttamente che, a tale proposito, la procedura di selezione di cui trattasi era viziata da irregolarità. 47 Nessuno degli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] for Energy è in grado di rimettere in discussione tale conclusione. 48 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che i riferimenti ad una prova scritta contenuti nella guida per i candidati e nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2015 fossero la conseguenza di un errore amministrativo.

Il comitato di selezione e l’AACC non sarebbero stati consultati sulla guida per i candidati e non l’avrebbero sottoscritta.

In tale ambito, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy fa anche valere che, in forza dell’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del modello di disposizioni generali di esecuzione, l’organizzazione di una prova scritta non è obbligatoria per i posti a tempo determinato da coprire entro un termine breve.

Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, non emergerebbe dalla guida per i candidati che una prova scritta dovesse assolutamente aver luogo e il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto di tale fatto al momento del ricevimento della convocazione e al momento del colloquio. 49 Tali argomentazioni vanno respinte. 50 Anzitutto, occorre rilevare che né l’avviso di posto vacante di cui trattasi, né la guida per i candidati contenevano elementi che avrebbero consentito ai candidati di rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] for Energy non intendesse organizzare una prova scritta e che le indicazioni contenute nella citata guida e relative all’organizzazione di una prova scritta fossero il risultato di un errore amministrativo.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] for Energy, la mera circostanza che emergeva dal punto 5 della guida per i candidati che dettagli supplementari sulla procedura di selezione sarebbero stati precisati nella convocazione non consente di considerare sussistente un dubbio sul fatto che sarebbe stata organizzata una prova scritta.

Infatti, il punto 5 della sezione 1, intitolata «Valutazione delle candidature», quinto comma, di detta guida si limitava ad indicare che informazioni più dettagliate sulla data, l’ora e l’indirizzo in cui avrebbero avuto luogo tale prova orale e tale prova scritta sarebbero state indicate nella convocazione.

Tuttavia, non se ne poteva dedurre che non sarebbe stata organizzata alcuna prova scritta o che la [OSCURATO:PERSONA] for Energy si potesse dispensare dall’organizzarne una. 51 Inoltre, alla luce delle indicazioni fornite nella guida per i candidati, la mera circostanza che, nella convocazione al colloquio, non fosse stata fornita alcuna informazione sulla data, l’ora e l’indirizzo in cui avrebbe avuto luogo la prova scritta non consentiva di considerare che l’avviso di cui trattasi fosse stato modificato.

Quantomeno, una siffatta modifica non avrebbe formato l’oggetto di una pubblicazione adeguata.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che il punto 5, sezione 1, sesto comma, della citata guida indicava che, per motivi di ordine pratico, i candidati potevano essere invitati a svolgere la prova orale e quella scritta lo stesso giorno o in più giorni successivi.

Infatti, pur tenendo conto di tale comma, non si può considerare che il ricorrente avrebbe dovuto immaginare che nessuna prova scritta sarebbe stata organizzata, contrariamente alle indicazioni chiare contenute nella guida per i candidati. 52 Peraltro, relativamente all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] for Energy attinente al fatto che, all’inizio di ogni colloquio effettuato nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi, la procedura applicabile sarebbe stata illustrata a tutti i candidati e non sarebbe stata menzionata l’organizzazione di una prova scritta, basti constatare che ciò non può corrispondere ad una modifica dell’avviso di cui trattasi, poiché una siffatta modifica non avrebbe formato, comunque, l’oggetto di una pubblicazione adeguata e, a prescindere da ciò, non sarebbe intervenuta in tempo utile. 53 Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] for Energy relativi al fatto che essa era legittimata ad organizzare una procedura di selezione senza alcuna prova scritta, occorre rammentare che era l’avviso di posto vacante di cui trattasi a stabilire i criteri giuridici alla luce dei quali essa doveva procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati e non l’avviso che essa avrebbe voluto o potuto pubblicare.

Infatti, prendere in considerazione l’avviso che essa voleva o avrebbe potuto pubblicare priverebbe l’avviso di posto vacante di cui trattasi della funzione essenziale che esso deve svolgere nella procedura di assunzione (v. supra, punto 45). 54 Infine, relativamente all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] for Energy secondo il quale il comitato di selezione e l’AACC non sarebbero stati consultati in merito alla guida per i candidati, basti rammentare che l’avviso di cui trattasi rinviava esplicitamente alla citata guida e che, a causa di tale rinvio, le indicazioni riguardanti l’organizzazione di una prova scritta contenute in quest’ultima costituivano parte integrante del citato avviso (v. supra, punto 44). 55 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che, anche se una prova scritta fosse stata organizzata, è improbabile che, per quanto riguarda il ricorrente, il risultato finale sarebbe stato diverso.

A tale proposito occorre rilevare che, in assenza di indicazioni riguardanti la ponderazione della prova scritta e di quella orale, non si può presumere che, nell’ipotesi in cui fosse stata organizzata una prova scritta, il nome del ricorrente non sarebbe stato, comunque, incluso negli elenchi di riserva. 56 In terzo luogo, la circostanza che non sia stata organizzata alcuna prova scritta e che tutti i candidati, di conseguenza, siano stati trattati allo stesso modo, non mette in discussione il fatto che la procedura di selezione di cui trattasi fosse viziata da irregolarità per quanto riguarda tutti i candidati. 57 In quarto luogo, il mero fatto che la [OSCURATO:PERSONA] for Energy abbia riconosciuto di aver commesso un errore e si sia scusata nei confronti del ricorrente non è sufficiente a sanare l’irregolarità che inficia la procedura di selezione di cui trattasi. 58 Alla luce delle considerazioni suesposte, il motivo unico va accolto, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti che il ricorrente solleva a sostegno di tale motivo.

Sui capi delle conclusioni del ricorrente 59 Poiché è stato accolto il motivo unico sollevato dal ricorrente, occorre esaminare entro quali limiti ciò giustifichi l’accoglimento dei capi delle conclusioni del ricorrente (v. supra, punto 34). 60 Il primo capo delle conclusioni del ricorrente ha ad oggetto l’annullamento della procedura di selezione di cui trattasi.

In considerazione del fatto che il ricorrente non chiede l’annullamento dell’avviso di posto vacante in questione e che, con il suo secondo e terzo capo delle conclusioni, chiede l’annullamento degli elenchi di riserva stabiliti all’esito della citata procedura e l’annullamento delle decisioni di assunzione di alcuni candidati idonei iscritti su tali elenchi, il primo capo delle conclusioni del ricorrente deve essere interpretato come volto all’annullamento della decisione del comitato di selezione di non includere il suo nome negli elenchi di riserva, che gli è stata comunicata con messaggio di posta elettronica del capo dell’unità delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] for Energy del 4 giugno 2015 (v. supra, punto 15). 61 L’accoglimento del motivo unico attinente all’irregolarità della procedura di selezione di cui trattasi comporta l’annullamento di tale decisione. 62 Con il capo secondo e terzo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede l’annullamento degli elenchi di riserva stabiliti all’esito della procedura di selezione di cui trattasi e l’annullamento delle decisioni di assunzione dei candidati idonei inclusi in tali elenchi. 63 [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che l’annullamento degli elenchi di riserva e delle decisioni di assunzione dei candidati idonei iscritti su tali elenchi costituirebbe una sanzione sproporzionata rispetto all’irregolarità commessa.

A tale proposito essa solleva che due candidati hanno già sottoscritto un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] for Energy e hanno già assunto le loro funzioni.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, anche in assenza di una siffatta irregolarità, il ricorrente non avrebbe avuto maggiori possibilità che il suo nome fosse incluso negli elenchi di riserva, considerato il numero elevato di candidati e il fatto che egli non aveva in alcun modo dimostrato che l’organizzazione di una prova scritta avrebbe modificato il risultato finale.

In ogni caso, potrebbe trattarsi unicamente di una perdita di opportunità di essere incluso negli elenchi di riserva, che non costituirebbe affatto, di per sé, una garanzia di assunzione in futuro e giustificherebbe unicamente un limitato risarcimento economico.

In tale ambito, occorrerebbe anche tener conto del fatto che il ricorrente avrebbe potuto limitare l’asserito danno chiedendo precisazioni riguardo l’organizzazione della prova scritta. 64 Il ricorrente contesta tali argomenti. 65 A tale proposito va rammentato che, in linea di principio, occorre ripristinare la situazione di diritto nella quale il ricorrente si trovava prima dell’illegittimità commessa dal comitato di selezione. 66 Tuttavia, qualora il ripristino della situazione di diritto antecedente implichi non solo l’annullamento di un atto destinato al ricorrente e che gli arreca pregiudizio, bensì anche l’annullamento di atti successivi rivolti a terzi e per questi vantaggiosi, l’annullamento di tali atti successivi è pronunciato in via consequenziale soltanto qualora, tenuto conto, in particolare, della natura dell’illegittimità commessa, dell’interesse dei terzi e dell’interesse del servizio, esso non appaia eccessivo (sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione, T‑10/02 , EU:T:2004:94 , punto 85 ). 67 Per quanto riguarda l’interesse dei terzi va rammentato che, alla luce del principio di proporzionalità e di quello di tutela del legittimo affidamento, occorre tener conto del loro legittimo affidamento, che può essere collegato, segnatamente, all’iscrizione del loro nome nell’elenco di riserva e alla loro nomina sul posto da coprire (sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione, T‑10/02 , EU:T:2004:94 , punto 86 ) o, se del caso, alla decisione di presentare loro un’offerta d’impiego. 68 Orbene, nelle circostanze del caso di specie, i candidati idonei i cui nomi erano inclusi negli elenchi di riserva, ivi compresi quelli che hanno ricevuto offerte d’impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA] for Energy, non possono far valere un legittimo affidamento.

Infatti, l’avviso di posto vacante di cui trattasi prevedeva lo svolgimento di una prova scritta.

Orbene, gli elenchi di riserva sono stati redatti e le offerte d’impiego sono state presentate senza che i candidati siano stati sottoposti ad una siffatta prova. 69 Peraltro, in considerazione della natura dell’irregolarità, non si può neppure considerare che un annullamento degli elenchi di riserva e delle decisioni di assunzione dei candidati idonei inclusi in tali elenchi sia eccessiva alla luce dell’interesse del servizio.

Infatti, da un lato, l’irregolarità ha inficiato la valutazione di tutti i candidati e non può dunque essere sanata con misure riguardanti unicamente il ricorrente.

Dall’altro lato, la presente procedura di selezione ha una dimensione molto limitata. 70 Pertanto, vanno accolti il secondo e il terzo capo delle conclusioni. 71 Con i capi delle conclusioni dal quarto al settimo, il ricorrente chiede al Tribunale di riconoscere la fondatezza dell’organizzazione di una nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi, di riconoscere l’opportunità di svolgere la prova scritta nell’ambito di tale nuova procedura di selezione, di riconoscere la fondatezza della sua organizzazione immediata ai fini della selezione dei candidati, di dichiarare abusiva e confutare la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, di non organizzare nell’ambito delle procedure di selezione la prova scritta, come da essa prevista nella versione aggiornata della guida per i candidati, nonché di disporre le opportune misure affinché la procedura di selezione sia organizzata nuovamente in conformità con le norme stabilite nell’avviso di posto vacante di cui trattasi e con le norme contenute nella guida per i candidati menzionata in detto avviso, dato l’obbligo di organizzare sia una prova orale che una scritta. 72 [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che tali capi delle conclusioni sono irricevibili. 73 La ricorrente contesta tali argomenti. 74 A tale proposito occorre rammentare che, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, non compete al giudice dell’Unione il potere di rivolgere all’amministrazione ingiunzioni o effettuare dichiarazioni in diritto (sentenza del 5 novembre 1996, Mazzocchi-Alemanni/Commissione, T‑21/95 e T‑186/95 , EU:T:1996:158 , punto 44 ). 75 Orbene, è giocoforza constatare che i capi dal quarto al settimo delle conclusioni vanno oltre l’annullamento della decisione di non includere il nome del ricorrente negli elenchi di riserva, l’annullamento di tali elenchi e l’annullamento delle decisioni di assunzione dei candidati idonei inclusi in tali elenchi e sono volti, sostanzialmente, a che il Tribunale rivolga alla [OSCURATO:PERSONA] for Energy ingiunzioni o effettui una dichiarazione in diritto. 76 Infatti, il quarto capo delle conclusioni è volto a che il Tribunale constati che dev’essere organizzata una nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi.

Il quinto capo delle conclusioni mira a che il Tribunale constati che, nell’ambito della nuova procedura di selezione, sia opportuno lo svolgimento di una prova scritta e questa debba essere organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] for Energy.

Per conto suo, il sesto capo delle conclusioni è volto a che il Tribunale constati che non sia possibile svolgere una procedura di selezione senza prova scritta.

Infine, con il settimo capo delle conclusioni il ricorrente chiede che il Tribunale disponga misure volte a garantire che la procedura di selezione sia conforme alle norme stabilite nell’avviso di posto vacante di cui trattasi e nella guida per i candidati. 77 Pertanto, i capi dal quarto al settimo delle conclusioni vanno respinti in quanto irricevibili. 78 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, occorre accogliere i capi dal primo al terzo delle conclusioni e, quindi, annullare la decisione di non iscrivere il nome del ricorrente negli elenchi di riserva, annullare tali elenchi di riserva nonché le decisioni di assumere alcuni candidati idonei inclusi in tali elenchi e respingere il ricorso quanto al resto.

Sulle spese 79 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 80 Poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del ricorrente.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione del comitato di selezione, comunicata mediante messaggio di posta elettronica del capo dell’unità delle risorse umane dell’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 4 giugno 2015, di non includere il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 è annullata. 2) Gli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullati. 3) Le decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione di assumere alcuni candidati idonei inclusi negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullati. 4) Il ricorso è respinto quanto al resto. 5) L’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento sommario. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 gennaio 2018.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0561 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 25 gennaio 2018 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedura di selezione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] for Energy – Elenchi di riserva – Irregolarità della procedura di selezione – Atti successivi rivolti a terzi – Interesse dei terzi – Interesse del servizio» Nella causa T‑561/16 [OSCURATO:PERSONA] , residente in Madrid (Spagna), rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA] e R.-B. Dan, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione , rappresentata da R. Hanak, G. Poszler e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avocats, convenuta, avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, segnatamente, all’annullamento della decisione del comitato di selezione, comunicata con messaggio di posta elettronica del capo unità delle risorse umane dell’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 4 giugno 2015, di non includere il nome del ricorrente negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, all’annullamento dei citati elenchi di riserva e all’annullamento delle decisioni di assumere taluni candidati idonei inclusi in tali elenchi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) composto da D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e P.G. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti e decisioni impugnate 1 L’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] for Energy»), un’impresa comune ai sensi dell’articolo 45 del [OSCURATO:PERSONA], è stata istituita con la decisione 2007/198/[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 27 marzo 2007 ( GU 2007, L 90, pag. 58 ). In forza dell’articolo 4 dell’allegato della citata decisione, intitolato «Personalità giuridica», tale impresa ha personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. 2 Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], ha lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] for Energy a Barcellona (Spagna) dal 23 aprile 2014 in quanto agente ad interim e dal 5 maggio 2015 quale contraente esterno. Nel febbraio 2016, il contratto della [OSCURATO:PERSONA] for Energy con l’impresa per la quale lavorava il ricorrente si è concluso e, da tale data, egli non lavora più presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] for Energy. 3 Il 5 febbraio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha pubblicato, sulla sua pagina internet, l’avviso di posto vacante F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l’assunzione di agenti di sostegno per il controllo dei costi, l’uno, di quattro candidati idonei, per la sua sede a Barcellona, e l’altro, anch’esso di quattro candidati, per la sua sede a Cadarache (Francia). I candidati idonei sarebbero stati assunti come agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile. Al punto 3 dell’avviso di posto vacante di cui trattasi, per quanto riguarda le informazioni supplementari relative alla procedura di selezione degli agenti contrattuali, si faceva rinvio ad una guida per i candidati, pubblicata sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] for Energy, nonché al RAA. 4 Il punto 5 della guida per i candidati, che era disponibile durante la procedura di selezione, era intitolato «Presentazione della procedura di selezione». 5 Esso prevedeva, in particolare, la costituzione di un comitato di selezione. 6 Il punto 5 della sezione 1, intitolata «Valutazione delle candidature», terzo comma, della guida per i candidati prevedeva che i candidati che soddisfacevano i criteri di ammissibilità e che possedevano le migliori capacità professionali sarebbero stati invitati a svolgere talune prove, una orale e una scritta. Il quinto comma prevedeva che informazioni più dettagliate sulla data, l’ora e l’indirizzo in cui avrebbero avuto luogo tali prove orali e scritte sarebbero state indicate nelle convocazioni inviate ai candidati che soddisfacevano i criteri di ammissibilità. Infine, emergeva dal sesto comma che, a seconda del numero di candidati, questi ultimi potevano essere invitati a svolgere la prova orale e quella scritta in un giorno solo o in più giorni successivi. 7 Nel punto 5 della sezione 2, intitolata «Selezione», della guida per i candidati comparivano in successione il titolo «Prova orale», il titolo «Prova scritta» e il titolo «Aspetti procedurali delle prove». 8 Sotto il titolo «Prova orale», era indicato che detta prova era concepita al fine di consentire ai membri del comitato di selezione di valutare la presentazione generale e la motivazione del candidato, la sua idoneità all’esercizio delle mansioni descritte nell’ambito del titolo «Responsabilità» dell’avviso di posto vacante di cui trattasi, le sue conoscenze specialistiche nel settore interessato, la sua capacità ad esprimersi nelle lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e la sua capacità di adeguamento ad un ambiente multiculturale. 9 Sotto il titolo «Prova scritta» era previsto che, durante questa prova, sarebbero state prese in considerazione le competenze specifiche attinenti al posto da occupare per il quale la procedura di selezione era stata avviata, la qualità dell’espressione scritta del candidato e la sua presentazione nonché le sue competenze generali e quelle linguistiche nei limiti in cui fossero state necessarie per l’assolvimento delle sue mansioni. 10 Sotto il titolo «Aspetti procedurali delle prove», nel secondo comma era indicato che la valutazione dei candidati si sarebbe conclusa unicamente dopo che ciascuno di essi avesse preso parte alle due prove, quella orale e quella scritta, e che tale valutazione sarebbe stata basata sul risultato conseguito nell’ambito delle due prove. Il quinto comma rammentava, in particolare, che era vietato ogni contatto con i membri del comitato di selezione. 11 Il 26 febbraio 2015, il ricorrente ha presentato la sua candidatura per la procedura di selezione avviata dall’avviso di posto vacante di cui trattasi. 12 Con messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2015, l’unità delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha convocato il ricorrente ad un colloquio. In una lettera allegata a tale messaggio, il ricorrente è stato informato del fatto che il colloquio avrebbe avuto una durata approssimativa di 45 minuti e che si sarebbe svolto principalmente in inglese, al fine di consentire ai membri del comitato di selezione di valutare la sua presentazione generale e la sua motivazione, la sua idoneità all’esercizio delle mansioni descritte nell’ambito del titolo «Responsabilità» dell’avviso di posto vacante di cui trattasi, le sue conoscenze specialistiche nel settore interessato, la sua capacità ad esprimersi nelle lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e la sua capacità di adeguamento ad un ambiente multiculturale. In tale lettera non si trovava alcun riferimento ad una prova scritta. 13 L’11 maggio 2015, il ricorrente ha partecipato alla prova orale della procedura di selezione di cui trattasi. 14 Non è stato inviato alcun invito ad una prova scritta né al ricorrente né agli altri candidati. 15 Con messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2015, il capo dell’unità delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha informato il ricorrente, a nome del comitato di selezione, che, alla luce della prova orale e di quella scritta alle quali aveva partecipato, il comitato di selezione aveva deciso di non includere il suo nome nell’elenco di riserva. 16 Il giorno stesso, il ricorrente ha presentato al comitato di selezione una domanda di riesame di tale decisione. In tale domanda, egli faceva valere che non era stata organizzata alcuna prova scritta e chiedeva che i risultati della selezione svolta sulla base della sola prova orale fossero annullati e che la prova scritta fosse organizzata prima che il comitato di selezione adottasse una decisione definitiva. 17 Lo stesso giorno il ricorrente ha anche presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 117 del RAA, dinanzi all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), cioè al direttore della [OSCURATO:PERSONA] for Energy. In tale reclamo egli faceva valere che non era stata organizzata alcuna prova scritta, chiedeva che i risultati della selezione svolta sulla base della sola prova orale fossero annullati e che la prova scritta fosse organizzata prima che il comitato di selezione adottasse una decisione definitiva. 18 Con messaggio di posta elettronica del 3 luglio 2015 il comitato di selezione ha respinto la domanda di riesame del ricorrente. 19 Gli elenchi di riserva stabiliti sulla base dei risultati della procedura di selezione di cui trattasi contengono ciascuno il nome di quattro candidati idonei. Il nome del ricorrente non vi è incluso. 20 Il 25 giugno 2015 uno dei candidati idonei incluso in tali elenchi ha ricevuto un’offerta di impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA] for Energy. Egli ha assunto le sue funzioni il 1 o agosto 2015 a Cadarache. Il 10 luglio 2015 un altro di tali candidati ha ricevuto un’offerta d’impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA] for Energy. Egli ha assunto le sue funzioni il 1 o novembre 2015 a Cadarache. Procedimento e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 18 agosto 2015, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Quest’ultimo è stato registrato con il numero F‑117/15. 22 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a che il presidente del Tribunale della funzione pubblica disponesse, da un lato, la sospensione dell’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] for Energy relative all’assunzione degli agenti di sostegno per il controllo dei costi, e dall’altro, in subordine, la sospensione dell’esercizio delle funzioni dei citati agenti qualora questi ultimi le avessero già assunte. 23 A seguito della domanda di provvedimenti provvisori la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha deciso di sospendere il ricorso agli elenchi di riserva in attesa di una decisione nel presente procedimento. 24 Il 20 agosto 2015 il procedimento nella causa principale è stato sospeso in applicazione dell’articolo 91, paragrafo 4, secondo periodo, dello Statuto, in attesa di una risposta al reclamo del ricorrente. 25 Il 30 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha respinto il reclamo del ricorrente. 26 La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta con ordinanza del 1o ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] comune [OSCURATO:PERSONA] for Energy ( F‑117/15 R , EU:F:2015:114 ), e le spese sono state riservate. In tale ordinanza, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha constatato che, «prima facie», il motivo del ricorrente attinente alla violazione dell’avviso di posto vacante di cui trattasi e della guida per i candidati era fondato e sussisteva dunque un fumus boni iuris. Tuttavia, il ricorrente non aveva dimostrato che fosse soddisfatta la condizione relativa all’urgenza. 27 Il 1 o ottobre 2015 il Tribunale della funzione pubblica cessava la sospensione del procedimento nella presente causa. 28 Il 10 dicembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha presentato un controricorso. 29 Il 25 febbraio 2016 il ricorrente ha depositato la replica. 30 Il 7 aprile 2016 la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha depositato la controreplica. 31 In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, [OSCURATO:PERSONA]) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti ( GU 2016, L 200, pag. 137 ), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero T‑561/16 ed è stata assegnata alla Quinta Sezione. 32 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha rivolto quesiti scritti alle parti e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] for Energy di presentare taluni documenti relativi al procedimento. Le parti hanno risposto a tali quesiti e la [OSCURATO:PERSONA] for Energy ha presentato detti documenti entro i termini impartiti. 33 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 14 settembre 2017. 34 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la procedura di selezione di cui trattasi; – annullare gli elenchi di riserva stabiliti a seguito della procedura di selezione di cui trattasi; – annullare le decisioni di assumere i candidati idonei inclusi in tali elenchi; – riconoscere la fondatezza dell’organizzazione di una nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi; – riconoscere l’opportunità di svolgere la prova scritta nell’ambito della nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi e riconoscere la fondatezza della sua organizzazione immediata ai fini della selezione dei candidati; – dichiarare abusiva e confutare la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] for Energy di non organizzare, nell’ambito delle procedure di selezione, la prova scritta, quale prevista nella versione aggiornata della guida per i candidati; – disporre le opportune misure affinché la procedura di selezione sia organizzata nuovamente in conformità con le norme stabilite nell’avviso di posto vacante di cui trattasi e con le norme contenute nella guida per i candidati menzionata in detto avviso, dato l’obbligo di organizzare sia una prova orale che una scritta; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] for Energy alle spese. 35 [OSCURATO:PERSONA] for Energy chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile; – in ogni caso, respingere il ricorso in quanto infondato; – respingere in toto le domande di provvedimenti del ricorrente, dichiarandole irricevibili o infondate; – condannare il ricorrente alle spese del procedimento e ad ogni altra spesa ad esso inerente. In diritto Sul motivo unico, attinente all’irregolarità della procedura di selezione di cui trattasi 36 Il ricorrente solleva un motivo unico attinente all’irregolarità della procedura di selezione di cui trattasi. A tale proposito egli sostiene, in particolare, che il comitato di selezione non ha organizzato alcuna prova scritta, mentre l’avviso di cui trattasi prevedeva l’organizzazione di una siffatta prova. 37 [OSCURATO:PERSONA] for Energy contesta tale argomento. 38 Pur ammettendo che l’avviso di posto vacante di cui trattasi faceva riferimento alla guida per i candidati e che detta guida prevedeva l’organizzazione di una prova scritta, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy fa valere che l’indicazione di una siffatta prova è stata la conseguenza di un errore amministrativo involontario. Non sarebbe stata sua intenzione organizzare una prova scritta nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi. Tale procedura, relativa ad impieghi a tempo determinato, volta a soddisfare necessità imminenti, richiederebbe una modalità di selezione più breve e meno complessa. 39 Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, non emergeva dalla guida per i candidati e dal contesto della procedura di selezione di cui trattasi che una fase scritta dovesse assolutamente avere luogo. Il ricorrente avrebbe potuto porre delle domande per chiarire tale punto prima del colloquio o in occasione dello stesso. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy qualora il ricorrente si fosse veramente preparato per la prova orale e quella scritta seguendo le istruzioni contenute nella guida per i candidati, nella normativa relativa alle procedure di selezione della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e nel piano della procedura di selezione del nuovo personale, sarebbe sorprendente che egli non abbia tentato di chiarire tale punto. 40 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che, per posti come quello di agente di sostegno per il controllo dei costi, la preparazione di una prova orale non diverge da quella di una duplice prova, orale e scritta. La guida per i candidati non definirebbe alcuna priorità tra le diverse prove che possono essere organizzate nell’ambito di una procedura di selezione. Conformemente al modello di disposizioni generali di esecuzione, per il posto di agente contrattuale per un breve periodo, i candidati dovrebbero essere selezionati in funzione delle loro lettere di motivazione, dei loro curricula e delle prove orali. 41 In aggiunta, a tutti i candidati alla procedura di selezione di cui trattasi sarebbero stati applicati gli stessi criteri, in quanto nessuno di essi sarebbe stato sottoposto ad una prova scritta. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, il ricorrente non si trovava in una situazione svantaggiosa rispetto agli altri candidati. 42 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy aggiunge che, per quanto riguarda il ricorrente, il risultato della procedura di selezione di cui trattasi non sarebbe stato diverso se a quest’ultimo fosse stato noto che non sarebbe stata organizzata alcuna prova scritta. 43 A tale proposito occorre rammentare che, in forza dell’articolo 6 della decisione 2007/198 e dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato della citata decisione, in combinato disposto con il considerando 15 di tale decisione, il RAA è applicabile agli agenti contrattuali della [OSCURATO:PERSONA] for Energy e i candidati idonei all’esito della procedura di selezione di cui trattasi sarebbero stati assunti in quanto agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA. 44 Va anche rilevato che emerge dall’avviso di posto vacante di cui trattasi che doveva essere organizzata una prova scritta. Infatti, in primo luogo, è giocoforza constatare che il citato avviso fa rinvio alla guida per i candidati per quanto riguarda le informazioni supplementari relative alla procedura di selezione in questione. Tale guida deve essere dunque considerata come parte integrante del citato avviso. In secondo luogo, secondo la versione di tale guida applicabile durante la citata procedura, dovevano essere organizzate una prova scritta e una orale. In terzo luogo, va constatato che né il citato avviso né detta guida contengono elementi che consentono di considerare che la prova orale potesse essere eliminatoria o che potesse essere decisa una dispensa dalla prova scritta durante la procedura di selezione in questione. 45 Peraltro, occorre sottolineare che le indicazioni contenute nell’avviso di posto vacante di cui trattasi, e quindi anche quelle contenute nella guida per i candidati, alla quale rinviava detto avviso, erano vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] for Energy e dovevano quindi essere rispettate sia dal comitato di selezione che dall’AACC. Infatti, lo scopo dell’avviso di posto vacante è, da un lato, quello di informare gli interessati nel modo più esatto possibile in merito alla natura delle condizioni necessarie per occupare il posto da coprire, al fine di porli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e, dall’altro, quello di fissare i criteri giuridici alla luce dei quali l’istituzione intende procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2004, Robinson/Parlamento, T‑328/01 , EU:T:2004:13 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). La natura vincolante dell’avviso di cui trattasi è peraltro confermata dalla parte A, punto 2.1, della normativa relativa alle procedure di selezione della [OSCURATO:PERSONA] for Energy, del 1 o aprile 2013. 46 Pertanto, occorre concludere che, effettuando una valutazione del ricorrente e degli altri candidati che soddisfacevano i criteri di ammissibilità senza aver organizzato una prova scritta, il comitato di selezione non ha osservato le modalità previste nell’avviso di posto vacante di cui trattasi, mentre era obbligato a conformarvisi. Il ricorrente fa quindi valere correttamente che, a tale proposito, la procedura di selezione di cui trattasi era viziata da irregolarità. 47 Nessuno degli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] for Energy è in grado di rimettere in discussione tale conclusione. 48 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che i riferimenti ad una prova scritta contenuti nella guida per i candidati e nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2015 fossero la conseguenza di un errore amministrativo. Il comitato di selezione e l’AACC non sarebbero stati consultati sulla guida per i candidati e non l’avrebbero sottoscritta. In tale ambito, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy fa anche valere che, in forza dell’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del modello di disposizioni generali di esecuzione, l’organizzazione di una prova scritta non è obbligatoria per i posti a tempo determinato da coprire entro un termine breve. Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, non emergerebbe dalla guida per i candidati che una prova scritta dovesse assolutamente aver luogo e il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto di tale fatto al momento del ricevimento della convocazione e al momento del colloquio. 49 Tali argomentazioni vanno respinte. 50 Anzitutto, occorre rilevare che né l’avviso di posto vacante di cui trattasi, né la guida per i candidati contenevano elementi che avrebbero consentito ai candidati di rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] for Energy non intendesse organizzare una prova scritta e che le indicazioni contenute nella citata guida e relative all’organizzazione di una prova scritta fossero il risultato di un errore amministrativo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] for Energy, la mera circostanza che emergeva dal punto 5 della guida per i candidati che dettagli supplementari sulla procedura di selezione sarebbero stati precisati nella convocazione non consente di considerare sussistente un dubbio sul fatto che sarebbe stata organizzata una prova scritta. Infatti, il punto 5 della sezione 1, intitolata «Valutazione delle candidature», quinto comma, di detta guida si limitava ad indicare che informazioni più dettagliate sulla data, l’ora e l’indirizzo in cui avrebbero avuto luogo tale prova orale e tale prova scritta sarebbero state indicate nella convocazione. Tuttavia, non se ne poteva dedurre che non sarebbe stata organizzata alcuna prova scritta o che la [OSCURATO:PERSONA] for Energy si potesse dispensare dall’organizzarne una. 51 Inoltre, alla luce delle indicazioni fornite nella guida per i candidati, la mera circostanza che, nella convocazione al colloquio, non fosse stata fornita alcuna informazione sulla data, l’ora e l’indirizzo in cui avrebbe avuto luogo la prova scritta non consentiva di considerare che l’avviso di cui trattasi fosse stato modificato. Quantomeno, una siffatta modifica non avrebbe formato l’oggetto di una pubblicazione adeguata. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che il punto 5, sezione 1, sesto comma, della citata guida indicava che, per motivi di ordine pratico, i candidati potevano essere invitati a svolgere la prova orale e quella scritta lo stesso giorno o in più giorni successivi. Infatti, pur tenendo conto di tale comma, non si può considerare che il ricorrente avrebbe dovuto immaginare che nessuna prova scritta sarebbe stata organizzata, contrariamente alle indicazioni chiare contenute nella guida per i candidati. 52 Peraltro, relativamente all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] for Energy attinente al fatto che, all’inizio di ogni colloquio effettuato nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi, la procedura applicabile sarebbe stata illustrata a tutti i candidati e non sarebbe stata menzionata l’organizzazione di una prova scritta, basti constatare che ciò non può corrispondere ad una modifica dell’avviso di cui trattasi, poiché una siffatta modifica non avrebbe formato, comunque, l’oggetto di una pubblicazione adeguata e, a prescindere da ciò, non sarebbe intervenuta in tempo utile. 53 Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] for Energy relativi al fatto che essa era legittimata ad organizzare una procedura di selezione senza alcuna prova scritta, occorre rammentare che era l’avviso di posto vacante di cui trattasi a stabilire i criteri giuridici alla luce dei quali essa doveva procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati e non l’avviso che essa avrebbe voluto o potuto pubblicare. Infatti, prendere in considerazione l’avviso che essa voleva o avrebbe potuto pubblicare priverebbe l’avviso di posto vacante di cui trattasi della funzione essenziale che esso deve svolgere nella procedura di assunzione (v. supra, punto 45). 54 Infine, relativamente all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] for Energy secondo il quale il comitato di selezione e l’AACC non sarebbero stati consultati in merito alla guida per i candidati, basti rammentare che l’avviso di cui trattasi rinviava esplicitamente alla citata guida e che, a causa di tale rinvio, le indicazioni riguardanti l’organizzazione di una prova scritta contenute in quest’ultima costituivano parte integrante del citato avviso (v. supra, punto 44). 55 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che, anche se una prova scritta fosse stata organizzata, è improbabile che, per quanto riguarda il ricorrente, il risultato finale sarebbe stato diverso. A tale proposito occorre rilevare che, in assenza di indicazioni riguardanti la ponderazione della prova scritta e di quella orale, non si può presumere che, nell’ipotesi in cui fosse stata organizzata una prova scritta, il nome del ricorrente non sarebbe stato, comunque, incluso negli elenchi di riserva. 56 In terzo luogo, la circostanza che non sia stata organizzata alcuna prova scritta e che tutti i candidati, di conseguenza, siano stati trattati allo stesso modo, non mette in discussione il fatto che la procedura di selezione di cui trattasi fosse viziata da irregolarità per quanto riguarda tutti i candidati. 57 In quarto luogo, il mero fatto che la [OSCURATO:PERSONA] for Energy abbia riconosciuto di aver commesso un errore e si sia scusata nei confronti del ricorrente non è sufficiente a sanare l’irregolarità che inficia la procedura di selezione di cui trattasi. 58 Alla luce delle considerazioni suesposte, il motivo unico va accolto, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti che il ricorrente solleva a sostegno di tale motivo. Sui capi delle conclusioni del ricorrente 59 Poiché è stato accolto il motivo unico sollevato dal ricorrente, occorre esaminare entro quali limiti ciò giustifichi l’accoglimento dei capi delle conclusioni del ricorrente (v. supra, punto 34). 60 Il primo capo delle conclusioni del ricorrente ha ad oggetto l’annullamento della procedura di selezione di cui trattasi. In considerazione del fatto che il ricorrente non chiede l’annullamento dell’avviso di posto vacante in questione e che, con il suo secondo e terzo capo delle conclusioni, chiede l’annullamento degli elenchi di riserva stabiliti all’esito della citata procedura e l’annullamento delle decisioni di assunzione di alcuni candidati idonei iscritti su tali elenchi, il primo capo delle conclusioni del ricorrente deve essere interpretato come volto all’annullamento della decisione del comitato di selezione di non includere il suo nome negli elenchi di riserva, che gli è stata comunicata con messaggio di posta elettronica del capo dell’unità delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] for Energy del 4 giugno 2015 (v. supra, punto 15). 61 L’accoglimento del motivo unico attinente all’irregolarità della procedura di selezione di cui trattasi comporta l’annullamento di tale decisione. 62 Con il capo secondo e terzo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede l’annullamento degli elenchi di riserva stabiliti all’esito della procedura di selezione di cui trattasi e l’annullamento delle decisioni di assunzione dei candidati idonei inclusi in tali elenchi. 63 [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che l’annullamento degli elenchi di riserva e delle decisioni di assunzione dei candidati idonei iscritti su tali elenchi costituirebbe una sanzione sproporzionata rispetto all’irregolarità commessa. A tale proposito essa solleva che due candidati hanno già sottoscritto un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] for Energy e hanno già assunto le loro funzioni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, anche in assenza di una siffatta irregolarità, il ricorrente non avrebbe avuto maggiori possibilità che il suo nome fosse incluso negli elenchi di riserva, considerato il numero elevato di candidati e il fatto che egli non aveva in alcun modo dimostrato che l’organizzazione di una prova scritta avrebbe modificato il risultato finale. In ogni caso, potrebbe trattarsi unicamente di una perdita di opportunità di essere incluso negli elenchi di riserva, che non costituirebbe affatto, di per sé, una garanzia di assunzione in futuro e giustificherebbe unicamente un limitato risarcimento economico. In tale ambito, occorrerebbe anche tener conto del fatto che il ricorrente avrebbe potuto limitare l’asserito danno chiedendo precisazioni riguardo l’organizzazione della prova scritta. 64 Il ricorrente contesta tali argomenti. 65 A tale proposito va rammentato che, in linea di principio, occorre ripristinare la situazione di diritto nella quale il ricorrente si trovava prima dell’illegittimità commessa dal comitato di selezione. 66 Tuttavia, qualora il ripristino della situazione di diritto antecedente implichi non solo l’annullamento di un atto destinato al ricorrente e che gli arreca pregiudizio, bensì anche l’annullamento di atti successivi rivolti a terzi e per questi vantaggiosi, l’annullamento di tali atti successivi è pronunciato in via consequenziale soltanto qualora, tenuto conto, in particolare, della natura dell’illegittimità commessa, dell’interesse dei terzi e dell’interesse del servizio, esso non appaia eccessivo (sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione, T‑10/02 , EU:T:2004:94 , punto 85 ). 67 Per quanto riguarda l’interesse dei terzi va rammentato che, alla luce del principio di proporzionalità e di quello di tutela del legittimo affidamento, occorre tener conto del loro legittimo affidamento, che può essere collegato, segnatamente, all’iscrizione del loro nome nell’elenco di riserva e alla loro nomina sul posto da coprire (sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione, T‑10/02 , EU:T:2004:94 , punto 86 ) o, se del caso, alla decisione di presentare loro un’offerta d’impiego. 68 Orbene, nelle circostanze del caso di specie, i candidati idonei i cui nomi erano inclusi negli elenchi di riserva, ivi compresi quelli che hanno ricevuto offerte d’impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA] for Energy, non possono far valere un legittimo affidamento. Infatti, l’avviso di posto vacante di cui trattasi prevedeva lo svolgimento di una prova scritta. Orbene, gli elenchi di riserva sono stati redatti e le offerte d’impiego sono state presentate senza che i candidati siano stati sottoposti ad una siffatta prova. 69 Peraltro, in considerazione della natura dell’irregolarità, non si può neppure considerare che un annullamento degli elenchi di riserva e delle decisioni di assunzione dei candidati idonei inclusi in tali elenchi sia eccessiva alla luce dell’interesse del servizio. Infatti, da un lato, l’irregolarità ha inficiato la valutazione di tutti i candidati e non può dunque essere sanata con misure riguardanti unicamente il ricorrente. Dall’altro lato, la presente procedura di selezione ha una dimensione molto limitata. 70 Pertanto, vanno accolti il secondo e il terzo capo delle conclusioni. 71 Con i capi delle conclusioni dal quarto al settimo, il ricorrente chiede al Tribunale di riconoscere la fondatezza dell’organizzazione di una nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi, di riconoscere l’opportunità di svolgere la prova scritta nell’ambito di tale nuova procedura di selezione, di riconoscere la fondatezza della sua organizzazione immediata ai fini della selezione dei candidati, di dichiarare abusiva e confutare la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, di non organizzare nell’ambito delle procedure di selezione la prova scritta, come da essa prevista nella versione aggiornata della guida per i candidati, nonché di disporre le opportune misure affinché la procedura di selezione sia organizzata nuovamente in conformità con le norme stabilite nell’avviso di posto vacante di cui trattasi e con le norme contenute nella guida per i candidati menzionata in detto avviso, dato l’obbligo di organizzare sia una prova orale che una scritta. 72 [OSCURATO:PERSONA] for Energy sostiene che tali capi delle conclusioni sono irricevibili. 73 La ricorrente contesta tali argomenti. 74 A tale proposito occorre rammentare che, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, non compete al giudice dell’Unione il potere di rivolgere all’amministrazione ingiunzioni o effettuare dichiarazioni in diritto (sentenza del 5 novembre 1996, Mazzocchi-Alemanni/Commissione, T‑21/95 e T‑186/95 , EU:T:1996:158 , punto 44 ). 75 Orbene, è giocoforza constatare che i capi dal quarto al settimo delle conclusioni vanno oltre l’annullamento della decisione di non includere il nome del ricorrente negli elenchi di riserva, l’annullamento di tali elenchi e l’annullamento delle decisioni di assunzione dei candidati idonei inclusi in tali elenchi e sono volti, sostanzialmente, a che il Tribunale rivolga alla [OSCURATO:PERSONA] for Energy ingiunzioni o effettui una dichiarazione in diritto. 76 Infatti, il quarto capo delle conclusioni è volto a che il Tribunale constati che dev’essere organizzata una nuova procedura di selezione per i posti di agente di sostegno per il controllo dei costi. Il quinto capo delle conclusioni mira a che il Tribunale constati che, nell’ambito della nuova procedura di selezione, sia opportuno lo svolgimento di una prova scritta e questa debba essere organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] for Energy. Per conto suo, il sesto capo delle conclusioni è volto a che il Tribunale constati che non sia possibile svolgere una procedura di selezione senza prova scritta. Infine, con il settimo capo delle conclusioni il ricorrente chiede che il Tribunale disponga misure volte a garantire che la procedura di selezione sia conforme alle norme stabilite nell’avviso di posto vacante di cui trattasi e nella guida per i candidati. 77 Pertanto, i capi dal quarto al settimo delle conclusioni vanno respinti in quanto irricevibili. 78 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, occorre accogliere i capi dal primo al terzo delle conclusioni e, quindi, annullare la decisione di non iscrivere il nome del ricorrente negli elenchi di riserva, annullare tali elenchi di riserva nonché le decisioni di assumere alcuni candidati idonei inclusi in tali elenchi e respingere il ricorso quanto al resto. Sulle spese 79 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 80 Poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] for Energy, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del ricorrente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione del comitato di selezione, comunicata mediante messaggio di posta elettronica del capo dell’unità delle risorse umane dell’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 4 giugno 2015, di non includere il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 è annullata. 2) Gli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullati. 3) Le decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione di assumere alcuni candidati idonei inclusi negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullati. 4) Il ricorso è respinto quanto al resto. 5) L’[OSCURATO:PERSONA] comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento sommario. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 gennaio 2018. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris