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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44450/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 07/03/1050 avverso la sentenza emessa il 18/12/2020 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo una decisione in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, in data 09/11/2016, con la quale - per quanto qui rileva - SIGNOR Dino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti a lui ascritto al capo 3) della rubrica, in relazione al quale era stata anche disposta la confisca per equivalente del profitto del reato (il SIGNOR era stato invece assolto dalle residue imputazioni a lui ascritte).

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del SIGNOR in relazione al delitto di cui al capo 3), perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni relative alla confisca.

2. Ricorre per cassazione il SIGNOR, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla conferma della confisca per equivalente.

Dopo aver ampiamente illustrato l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, il difensore evidenzia che, attesa la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., nel testo novellato nel 2019 contenente il richiamo all'art. 322-bis cod. pen., poteva trovare applicazione ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della novella (ammesso che tale richiamo consentisse l'inclusione, nella portata applicativa dell'art. 578-bis, anche delle ipotesi di confisca per equivalente).

2. Vizio di motivazione con riferimento alla decisione di conferma della confisca.

Si deduce che, al di là dell'erroneo richiamo all'art. 578 cod. pen., la Corte territoriale aveva argomentato senza alcun confronto con i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2015 in ordine alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente, e con le deduzioni svolte dalla difesa con i motivi di appello.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una definizione del giudizio in linea con il pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione controversa, atteso per il 29/09/2022.

4. Con memoria del 26/09/2022, il difensore esprime adesione alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La specifica questione dedotta con l'odierno ricorso, relativa alla possibilità di applicare l'art. 578-bis cod. proc. pen. anche alle fattispecie - come quella in esame - in cui la confisca per equivalente del profitto è stata disposta in relazione ad un reato posto in essere anteriormente alla modifica introdotta dalla

I. n. 3 del 2019 (che ha inserito nel predetto articolo il riferimento alla "confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale"), è stata affrontata e decisa dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso auspicato dal ricorrente.2 Dall'informazione provvisoria diramata, risulta infatti che le Sezioni Unite hanno escluso la possibilità di attribuire alla predetta disposizione un'efficacia retroattiva, avendo essa anche natura sostanziale ed essendo come tale soggetta al divieto di retroattività in malam partem di cui all'art. 25 Cost.

A tali principi occorre evidentemente attenersi nella valutazione dell'odierno ricorso, che risulta fondato.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della confisca disposta nei confronti del SIGNOR dalla sentenza di primo grado, e la conseguente restituzione dei beni oggetto di confisca all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'avvenuta conferma della confisca disposta in primo grado ai danni di SIGNOR Dino, e dispone la restituzione dei relativi beni all'avente diritto.

Così deciso il 5 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 07/03/1050 avverso la sentenza emessa il 18/12/2020 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo una decisione in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, in data 09/11/2016, con la quale - per quanto qui rileva - SIGNOR Dino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti a lui ascritto al capo 3) della rubrica, in relazione al quale era stata anche disposta la confisca per equivalente del profitto del reato (il SIGNOR era stato invece assolto dalle residue imputazioni a lui ascritte). In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del SIGNOR in relazione al delitto di cui al capo 3), perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni relative alla confisca. 2. Ricorre per cassazione il SIGNOR, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla conferma della confisca per equivalente. Dopo aver ampiamente illustrato l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, il difensore evidenzia che, attesa la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., nel testo novellato nel 2019 contenente il richiamo all'art. 322-bis cod. pen., poteva trovare applicazione ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della novella (ammesso che tale richiamo consentisse l'inclusione, nella portata applicativa dell'art. 578-bis, anche delle ipotesi di confisca per equivalente). 2. Vizio di motivazione con riferimento alla decisione di conferma della confisca. Si deduce che, al di là dell'erroneo richiamo all'art. 578 cod. pen., la Corte territoriale aveva argomentato senza alcun confronto con i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2015 in ordine alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente, e con le deduzioni svolte dalla difesa con i motivi di appello. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una definizione del giudizio in linea con il pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione controversa, atteso per il 29/09/2022. 4. Con memoria del 26/09/2022, il difensore esprime adesione alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La specifica questione dedotta con l'odierno ricorso, relativa alla possibilità di applicare l'art. 578-bis cod. proc. pen. anche alle fattispecie - come quella in esame - in cui la confisca per equivalente del profitto è stata disposta in relazione ad un reato posto in essere anteriormente alla modifica introdotta dalla I. n. 3 del 2019 (che ha inserito nel predetto articolo il riferimento alla "confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale"), è stata affrontata e decisa dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso auspicato dal ricorrente.2 Dall'informazione provvisoria diramata, risulta infatti che le Sezioni Unite hanno escluso la possibilità di attribuire alla predetta disposizione un'efficacia retroattiva, avendo essa anche natura sostanziale ed essendo come tale soggetta al divieto di retroattività in malam partem di cui all'art. 25 Cost. A tali principi occorre evidentemente attenersi nella valutazione dell'odierno ricorso, che risulta fondato. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della confisca disposta nei confronti del SIGNOR dalla sentenza di primo grado, e la conseguente restituzione dei beni oggetto di confisca all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'avvenuta conferma della confisca disposta in primo grado ai danni di SIGNOR Dino, e dispone la restituzione dei relativi beni all'avente diritto. Così deciso il 5 ottobre
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