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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38953/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 febbraio 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bari in data 7 gennaio 2020 in punto di pena, ha confermato la respon condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648, 55 d.

Igs. n. 231 del 2007 e 337 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta cumulativamente il vizio di motivazione in tema di penale responsabilità e determinazione della pena, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, non indicando alcun elemento a sostegno della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 febbraio 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bari in data 7 gennaio 2020 in punto di pena, ha confermato la respon condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648, 55 d. Igs. n. 231 del 2007 e 337 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta cumulativamente il vizio di motivazione in tema di penale responsabilità e determinazione della pena, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, non indicando alcun elemento a sostegno della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 202
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