CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39023/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità non potendosi ritenere accertato che fosse il proprietario dello stupefacente. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese al motivo di ricorso che neppure si confrontano con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha escluso la fondatezza della versione difensiva proposta dall'imputato: da qui la genericità del motivo. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere este Il