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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di euro trecento di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato definitivamente, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 40, 81, comma secondo, 660 cod. pen.

Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv.

M. Carnovale (violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla riconosciuta posizione di garanzia - motivo 1; violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato - motivo 2) devolvono censure non consentite perché volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti e, comunque manifestamente infondate, perché prospettano asseriti difetti di motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che l'assenza di un ruolo gestionale della titolare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è deduzione che non si ricava dal testo del provvedimento impugnato che, anzi, attribuisce alla titolare al 100 °h delle quote societarie, oltre alla qualità di socio unico, anche la veste di amministratore fino ad una certa data (cfr. pag. 5 della sentenza), nonché il controllo delle attività, concorrendo con il titolare formale del potere/dovere di elaborazione di piani operativi, volti ad evitare violazioni nello svolgimento dell'attività da parte dei singoli operatori del cali center.

Considerato, inoltre, che detta qualità viene avversata con il ricorso in modo non specifico, facendo riferimento al contenuto dell'interrogatorio dell'imputata (e a visura camerale non allegata al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) senza dedurre, peraltro, alcun vizio di travisamento della prova dalla quale la veste di amministratore unico della s.r.I., seppure fino ad una certa data, viene riconosciuta, dal giudice di merito, anche all'odierna ricorrente.

Rilevato, con riferimento all'elemento soggettivo del reato che, correttamente, la motivazione della sentenza censurata rende conto della natura anche colposa del reato ascritto all'imputata.

Ritenuto, infine, che il vizio di motivazione è cumulativamente dedotto (mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione) sicché il relativo motivo, su tale punto, appare affetto da inammissibilità per mancanza di specificità della censura.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute • nel presente giudizio dalla parte civile che ha fatto pervenire tempestiva memoria difensiva, con conclusioni scritte e nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.

Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di euro trecento di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato definitivamente, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 40, 81, comma secondo, 660 cod. pen. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. M. Carnovale (violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla riconosciuta posizione di garanzia - motivo 1; violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato - motivo 2) devolvono censure non consentite perché volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti e, comunque manifestamente infondate, perché prospettano asseriti difetti di motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che l'assenza di un ruolo gestionale della titolare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è deduzione che non si ricava dal testo del provvedimento impugnato che, anzi, attribuisce alla titolare al 100 °h delle quote societarie, oltre alla qualità di socio unico, anche la veste di amministratore fino ad una certa data (cfr. pag. 5 della sentenza), nonché il controllo delle attività, concorrendo con il titolare formale del potere/dovere di elaborazione di piani operativi, volti ad evitare violazioni nello svolgimento dell'attività da parte dei singoli operatori del cali center. Considerato, inoltre, che detta qualità viene avversata con il ricorso in modo non specifico, facendo riferimento al contenuto dell'interrogatorio dell'imputata (e a visura camerale non allegata al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) senza dedurre, peraltro, alcun vizio di travisamento della prova dalla quale la veste di amministratore unico della s.r.I., seppure fino ad una certa data, viene riconosciuta, dal giudice di merito, anche all'odierna ricorrente. Rilevato, con riferimento all'elemento soggettivo del reato che, correttamente, la motivazione della sentenza censurata rende conto della natura anche colposa del reato ascritto all'imputata. Ritenuto, infine, che il vizio di motivazione è cumulativamente dedotto (mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione) sicché il relativo motivo, su tale punto, appare affetto da inammissibilità per mancanza di specificità della censura. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute • nel presente giudizio dalla parte civile che ha fatto pervenire tempestiva memoria difensiva, con conclusioni scritte e nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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