CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28146/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 70/2020 depositata il 17/01/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 19 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e il rigetto del terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato sia l’avviso di pagamento n. 10801, emesso in data 5.3.2003 dall’Agenzia dei monopoli e delle dogane, divenuto definitivo a seguito di sentenza di questa Corte n. 9764/2010 , sia il diniego espresso in data 22.8.2016 avverso la sua istanza di annullamento in autotutela del medesimo atto impositivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Como ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l’atto impositivo era divenuto definitivo e che non sussistevano fatti nuovi sopravvenuti che rendessero necessario un intervento in autotutela dell’Ufficio. 3. Il contribuente ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dellaLombardia ha respinto, osservando che ci si trovava di fronte ad un atto definitivo che non poteva essere oggetto di annullamento in autotutela, che erano infondati tanto il motivo di gravame relativo alla violazione del ne bis in idem, perché l’avviso di pagamento si riferiva a tributi evasi e non a sanzioni, quanto l’altro concernente la violazione degli artt. 22, 23 e 29 del CDU (regolamento n. 952/2013), perché la genesi dell’atto impugnato era avvenuta sotto la vigenza del precedente CDC (regolamento n. 2913/1992). 4.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi. 5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle e ntrate – Riscossione, resta intimata l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce « violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'art. 57 del D. Lgs. N. 546/92 in relazione all'articolo 360 n.1 e n.4 c.p.c. per aver la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi rispetto al primo motivo di appello relativoall’applicazione dell'art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e del combinato disposto degli articolo 22, 23 e 44 del Regolamento (UE) N. 952/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e d el Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ("CDU") e dell’art.15 del [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio2015 che integra il regolamento {UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione». 1.1. In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi sulle questioni relative all'applicazione della normativa citata in rubrica, tra le quali le disposizioni del nuovo codice doganale dell'Unione ("[OSCURATO:PERSONA] UE"), costituente ius superveniens, che consente alla parte di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normative doganale, di chiedere che sia assunta una decisione (artt. 22, 23 e 44 regolamento n. 952/2013), di chiedere il riesame di una decisione (art. 15 regolamento delegato n. 2446/2015), di proporre ricorso giurisdizionale a tutela dei propri diritti (anche ai sensi dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). 1.2. Il motivodeve essere disatteso. 1.3.Ammesso che la CTR, laddove si è limitata a statui re che «in base alla normativa vigente non si può rivisitare un atto definitivo a seguito istanza(sic) di annullamento in autotutela», sia incorsa in omessa pronuncia sulle questioni sopra riportate , va comunque considerato che i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., nonché l a lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi consentono alla Suprema Cortedi omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e di decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (Cass. n. 16171 del 2017; Cass. n. 9693 del 2018). 1.4.Nel caso in esame le questioni sollevate appaiono del tutto destituite di fondamento proprio alla luce dell’invocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione (reg. n. 952 del 2013). L ’art. 43 del CDU , infatti, esclude l’applicazione dell’art. 44 (che statuisce il diritto al ricorsosia all’autorità doganale sia all’autorità giudiziaria, anche in caso di mancata decisione da parte dell’autorità doganale nel termine di cui all’art. 22 par.3) quando si tratta di ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da un’autorità doganale che agisce in veste di autorità giudiziaria. In sostanza, il nuovo [OSCURATO:PERSONA] non ammetteil ricorso per l’annullamento dell’atto divenuto definitivo a seguito di pronunzia giudiziaria, in termini addirittura più rigorosi di quelli posti nell’ambito dell’ordinamento interno dalla giurisprudenza di questa CorteSuprema, che consente il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di un annullamento in autotutela, i n relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'eserciziodi tale potere ( v. Cass. n. 31063 del 2021, Cass. n. 7616 del 2018, Cass. 3442 del 2015). Questo diniego di tutela, teso ad assicurare la certezza del diritto e l'interesse generale dell'Unione al recupero tempestivo delle entrate proprie una volta che si sia formato il giudicato sulla pretesa impositiva, non è in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, perché la tutela, anche giurisdizionale, è stata assicurata contro la precedente decisione doganalesu cui si è formato il giudicato. 1.5. Questa Corte, d’altro canto, ha valorizzato a più riprese l'esigenza di salvaguardare, proprio attraverso l'intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti (Cass. n. 6486 del 2000; Cass. n. 3745 del 2002; Cass., sez. un., n. 3046 del 2007; Cass. n. 19495 del 2008). L'esigenza di stabilità dei rapporti è stata sottolineata anche dalla Corte Cost. (v. tra le altre Corte Cost. n. 330 del 1995), nonché più volte ribadita anche dal Giudice sovranazionale che, in materia fiscale, ha ritenuto pienamente compatibili con l'ordinamento comunitario la fissazione, da parte degli Stati membri, di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata (Corte Giust., 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe, punto 5; Corte Giust., 1° luglio 1997, C-261/95, Palmisani, punto 28; Corte Giust., 17 luglio 1997, C-90/94, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust., 17 novembre 1998, C- 228/96, [OSCURATO:SOCIETA].; Corte Giust., 21 gennaio 2010, C 472/08, [OSCURATO:PERSONA]). 1.6. La stessa Corte di giustizia ha osservato il carattere fondamentale del "principio della autorità della cosa giudicata" anche nell'ordinamento comunitario, tale per cui deve essere salvaguardata l'esigenza di garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici assicurando che «le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione» (Corte Giust., 30 settembre 2003, C - 224/01, Kobler; Corte Giust. , 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer; Corte Giust., 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), essendo stato in proposito perentoriamente puntualizzato che «Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione» (cfr. Corte Giust., Kapferer, cit., punto 22; Corte Giust., Olimpiclub, cit., punto 23), rimanendo solamente escluso, con specifico riferimento ai giudizi tributari, che il vincolo di tale giudicato (violativo del diritto comunitario) possa esplicare effetto oltre la causa decisa, estendendosi anche ad altri giudizi in cui si controverta delle medesime questioni di diritto ma in relazione a differenti anni d'imposta (cfr. Corte Giust., Olimpiclub, cit., punti 29-32). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce « Violazione come falsa e mancata applicazione ex art. 360 n.3 del c.p.c. del principio del “ ne bis in idem ” come protetto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo e dell'art. 117 della Costituzione - Violazione e falsa dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo - Violazione e falsa applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del Codice di Procedura Civilee dell'art. 57 del D. Lgs. N. 546/92 in relazione all'articolo 360n.1 e n.4 del c.p.c. per aver la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi rispetto alla secondaparte del secondo motivo di gravame relativo all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e alla eccessiva lunghezza del procedimento contro il sig.Greco». 2.1. In particolare, sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU e, segnatamente, della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il ricorrente osserva che nel momento incui il procedimento penale si è concluso, l'Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto paralizzare ogni pretesa contro il medesimo, onde non incorrere nella violazione del citato principio del ne bis in idem . Ancora, la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi rispetto alla seconda parte del secondo motivo di gravame in appello relativo all a violazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e alla eccessiva lunghezzadel procedimento contro il ricorrente. 2.2.Il motivo è inammissibile e, comunque, è infondato. 2.3.Si censura la duplicazione dei procedimenti, quello penale per il reato di contrabbando, conclusosi con l ’applicazione della prescrizione a seguito di sentenza n. 1408/2003 di questa Corte, e quello tributario, promosso con l’avviso di pagamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma la questione risulta ormai preclusa dal giudicato formatosi sull a pretesa tributaria (che copre il “dedotto e il deducibile”), non essendo stata proposta nel corso del giudizio di impugnazione dell’avviso di pagamento definito con la sentenza n. 9764/2010di questa stessa Corte. 2.4. In ogni caso, la questione è infondata perché, come correttamente osservato dalla CTR, non si èin presenza di alcun tipo di sanzione, tenuto conto che l’atto sottostante è un avviso di pagamento emesso al fine di recuperare i tributi evasi: dalla stessa espositiva del ricorso risulta che l’avviso di pagamento [OSCURATO:DATA_NASCITA], per euro 2.502.841,00, comprende soltanto tributi per euro 611.612,00 e interessi per euro 1.891.229 ma non sanzioni. I nfondato è anche l’ulteriore argomento proposto, secondo cui, dato il tempo trascorso, gli interessi sono assolutamente sproporzionati rispetto all’entità dei diritti evasi, di talché essi hanno assunto carattere di sanzione ; infatti, gli interessi non si devono confondere con le sanzioni, tendendo a risarcire (quelli moratori) o compensare (quelli compensativi) l’avente diritto per la mancata disponibilità della somma dovut a e sono commisurati al tempo trascorso in attesa del soddisfacimento del credito. 2.5. Quanto all ’omessa pronuncia sul l’ asseri ta violazione dell’art. 6 della CEDU, la questione è inammissibile perché non risulta che su di essa il ricorrente abbia fondato uno specifico petitum, che comunque dovrebbe confrontarsi con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art. 6 della CEDU e la legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto relativa all’equa riparazione per irragionevole durata del processo) non si applicano ai giudizi tributari (v. Cass. n. 16 2 12 del 2012; Cass.n. 4282 del 2015; Cass. n. 22872 del 2014 ) , se non con riferimento ai giudizi aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni (Cass. n. 13322 del 2012; Cass. n. 13657 del 2007). La questione, quindi, resta sul piano meramente argomentativo della domanda di annullamento in autotutela dell’avviso di pagamento definitivo e non necessita di specifico esame, atteso che al giudice di merito non è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020; Cass. n. 22801 del 2009). 3. Con il terzo motivodeduce «Violazione come falsa e mancata applicazione ex art. 360 n.3 del c.p.c. e degli artt. 22, 23 e 29 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 9 Ottobre 2013 che istituisce il [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione (Europea) e delprincipio generale del diritto dell'Unione Europea del diritto della difesa di cui alla sentenza Sopropè della Cortedi Giustizia dell'Unione Europea». 3.1. Secondo la doglianza, l'Agenzia delle d ogane aveva rigettato senza preavviso l'istanza di autotutela del ricorrente, il quale sia in primo grado che in appello aveva rilevato che tale Autorità, prima di emettere una decisione negativa, avrebbe dovuto comunicargli,ai sensi dell’art. 22 par. 6 del Regolamento n. 952/2013, preavviso di rigetto assegnando termine per l'invio di sue osservazioni e, ai sensi del par. 7, avrebbe dovuto indicargli il diritto di proporre ricorso ai sensi dell’art. 44 dello stesso Codice; il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto non applicabile tale normativa , osservando che la genesi e la definitività del provvedimento erano avvenute sotto la vigenza del precedente CDC. 3.2. La doglianza resta assorbit a nell a decisione del primo motivo: atteso che non si riconosce il diritto al ricorso contro il diniego di annullamento di un precedente giudicato (v. art. 43 CDU), risulta no inapplicabil i anche le garanzie procedimentali previste con riguardo alla relativa istanza; non vi è spazio, in questo caso, neppure per lac.d. “prova di resistenza” che, secondo la giurisprudenza unionale, la parte deve fornire, dimostrando che l’osservanza di quelle garanzie avrebbe potuto comportare un risultato diverso ( Corte giust. , 10 ottobre 2009, C - 141/08 , [OSCURATO:PERSONA], punto 94; Corte giust., 10 settembre 2013, C-383/13, M.G. e N.R., punto 38; Corte giust., 26 settembre 2013, C-418/11, [OSCURATO:PERSONA], punto 84; Corte giust., 3 luglio 2014, C-129/13 e C - 130/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punti 79 e 79). 4.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p