CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 37058/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30278-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OSTUNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 310/2019 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata il 26/06/2019;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30278/2019 Numero sezionale 8049/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Numero di raccolta generale 37058/2021 Data pubblicazione 26/11/2021 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Belluno del 26 giugno 2019, in funzione di giudice d’appello, la quale in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dalla Gonzales finalizzata a far dichiarare l’usurarietà del contratto finanziamento mediante cessione del quinto del suo stipendio, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione in favore della stessa Gonzales della somma di € 959,45 oltre interessi; che il giudice di secondo grado ha, in primo luogo, disapplicato, a norma degli artt. 4 e 5 All E L n. 2248/1865, il Decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze del 24.9.2009 (nel quale sono state trasfuse le Istruzioni di Banca d’italia pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] n. 74 del 29 marzo 2006) per violazione del disposto dell’art. 2 comma 1° L. 108/1996, nella misura in cui, ai fini della determinazione del tasso soglia antiusura, non sono state inserite le spese assicurative; che, tuttavia, il giudice di Belluno, valutando imprescindibile ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso applicato che le grandezze da confrontare, tasso effettivo globale contrattualizzato e ed il tasso soglia, siano omogenee, ha ritenuto, conseguentemente, non potersi pervenire ad alcun accertamento di usurarietà presunta, atteso che l’illegittimità delle istruzioni della Banca d’Italia determinerebbe l’impossibilità di applicare l’art. 644 cod. pen; che, pertanto, il giudice bellunese ha ritenuto che il cliente può veder tutelato il proprio diritto solo con un’eventuale azione risarcitoria nei confronti dell’autorità di vigilanza; - che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30278/2019 Numero sezionale 8049/2021 - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.Numero di raccolta generale 37058/2021; Data pubblicazione 26/11/2021 - che entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; CONSIDERATO 1. che è stata dedotta dalla ricorrente principale la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 cod. pen. e dell’qrt. 2 L. 108/1996, sul rilievo che la normativa anti-usura non prevede in alcun modo la necessità o l’obbligo di una stringente omogeneità dei termini di comparazione; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen., 2 L. 108/1996, 21 octies L. 241/1990 e 4 e 5 All. E L. 2248/1865, sul rilievo che il giudice di secondo, nell’affermare di non poter dare applicazione all’atto ministeriale di fissazione del TEGM per la sua non conformità alla legge, ha, in realtà, disapplicato gli artt. 644 c.p. e L. 108/1996; 3. che con l’unico motivo di ricorso incidentale la Banca ha dedotto la violazione dell’art. 2 L. n. 108/1996, per avere il giudice di secondo grado illegittimamente disapplicato le Istruzioni della Banca d’italia ed il decreto delle Ministero dell’Economia e delle Finanze che le ha recepite; 4. che, nell’esaminare unitariamente i tre motivi, attenendo tutti alla medesima questione giuridica, sono fondati quelli proposti dalla ricorrente principale, mentre è infondato il ricorso incidentale; - che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30278/2019 Numero sezionale 8049/2021 Numero di raccolta generale 37058/2021 - che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della Data pubblicazione 26/11/2021 fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia; - che ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d’Italia non avesse inserito i costi assicurativi; che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare; che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l’esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata); che, d’altra parte, erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l’usurarietà del tasso applicato l’omogeneità dei termini di comparazione; - che, in proposito, questa Corte, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, nel ribadire l’orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell’esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30278/2019 Numero sezionale 8049/2021 Numero di raccolta generale 37058/2021 interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto Data pubblicazione 26/11/2021 ministeriale del 25 marzo 2003) “in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)”; che, data l’eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l’omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto; che, in ragione dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Belluno, in diversa composizione, per nuovo esame; P.Q.M. Rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Belluno, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I