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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:331
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0198_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 maggio 2025 – Commissione/Bulgaria (Direttiva sull'esercizio del diritto d'autore applicabile a talune trasmissioni online) (causa C-198/23) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2019/789 – Diritti d'autore e diritti connessi – Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici – Mancato recepimento e mancata comunicazione delle misure di recepimento – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi –Norme applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici – Direttiva 2019/789 – Omesso recepimento entro i termini impartiti – Inadempimento (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789, art. 12, § 1) (v. punti 32, 48, 49, 64, disp. 1)

2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 33, 35, 36)

3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva che prevede per la sua attuazione che nelle disposizioni nazionali di recepimento venga fatto riferimento alla direttiva stessa – Rilevanza – Obbligo per gli Stati membri di adottare un atto di recepimento positivo della direttiva (Artt. 258 e 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 34, 44, 45)

4. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 65, 67, 68, 70, 71, 76-80)

5. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Inadempimento che non è perdurato fino all’esame dei fatti da parte della Corte – Irrilevanza – Inadempimento persistito per un lungo periodo – Sanzione non sproporzionata (Art. 260, § 3, TFUE) (v. punto 72)

6. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 75, 81-93, disp. 2) Dispositivo 1) La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione europea del 19 maggio 2022, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE, e non avendo pertanto comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12 di tale direttiva. 2) La Repubblica di Bulgaria è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria pari a EUR 1000000. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea.

62023CJ0198_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 maggio 2025 – Commissione/Bulgaria (Direttiva sull'esercizio del diritto d'autore applicabile a talune trasmissioni online) (causa C-198/23) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2019/789 – Diritti d'autore e diritti connessi – Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici – Mancato recepimento e mancata comunicazione delle misure di recepimento – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi –Norme applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici – Direttiva 2019/789 – Omesso recepimento entro i termini impartiti – Inadempimento (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789, art. 12, § 1) (v. punti 32, 48, 49, 64, disp. 1) 2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 33, 35, 36) 3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva che prevede per la sua attuazione che nelle disposizioni nazionali di recepimento venga fatto riferimento alla direttiva stessa – Rilevanza – Obbligo per gli Stati membri di adottare un atto di recepimento positivo della direttiva (Artt. 258 e 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 34, 44, 45) 4. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 65, 67, 68, 70, 71, 76-80) 5. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Inadempimento che non è perdurato fino all’esame dei fatti da parte della Corte – Irrilevanza – Inadempimento persistito per un lungo periodo – Sanzione non sproporzionata (Art. 260, § 3, TFUE) (v. punto 72) 6. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/789) (v. punti 75, 81-93, disp. 2) Dispositivo 1) La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione europea del 19 maggio 2022, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE, e non avendo pertanto comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12 di tale direttiva. 2) La Repubblica di Bulgaria è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria pari a EUR 1000000. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea.