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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24071/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8378/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51 C/O ST.

SIMONETTI-PERSICO-SCIVOLETTO, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 151/2017 depositata il30/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Sciacca, domandando l’accertamento di un diritto di servitù pedonale e con mezzi meccanici a suo favore, sancito da un atto divisionale del 9 febbraio 1933.

Con sentenza n. 52/2012, il Tribunale adito riconosceva l’esistenza della servitù, soltanto con riguardo al passaggio a piedi di uomini ed animali verso un bevaio di proprietà comune.

Contro la suddetta decisione la Imbornone proponeva appello a cui resisteva la Natoli.

La Corte d’appello di Palermo accoglieva il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, accertando, in favore della Imbornone, l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanicie condannando la Natoli alla rimozione di una catena.

Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale affermava che la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie aveva consentito di accertare il passaggio dell’appellante attraverso un tracciato coincidente con quello della servitù rivendicata, per il tempo richiesto ad usucapire la parte di strada successiva a quella relativa ad un diritto di servitù, già accertato con sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1697/2009, divenuta definitiva.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima doglianza, la Natoli assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che lo stesso passaggio fosse stato esercitato sulla medesima stradella, nel corso degli anni, mentre il tracciato si sarebbe progressivamente modificato nel tempo ed i testimoni avrebbero percorso strade sempre diverse. 1.1) La seconda censura si appunta sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Sotto diverso profilo, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la stradella oggetto della sentenza passata in giudicato n. 1697/2009 fosse il tratto iniziale della mulattiera indicata nell’atto del 1933, basando la propria decisione su un ragionamento induttivo, privo di consistenza giuridica e fattuale.

In tal modo, non avrebbe tenuto conto della circostanza che la mulattiera prenderebbe una direzione diversa, giungendo fino al mare e su di essa si innesterebbe, quale diramazione, la detta bretella.

I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili. 1.2) Il mezzo d’impugnazione che viene veicolato è l’art. 360 n.5) c.p.c., il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U. n. 8053 del 7 aprile 2014). 1.3) Nel caso in esame il fatto decisivo (cioè l’individuazione del tracciato) è stato considerato dalla Corte di merito e la asserita modifica nel tempo dello stesso nonchè la diversa direzione della mulattiera rispetto alle evidenze considerate dalla Corte territoriale costituiscono supposizioni e si risolvono, in definitiva,in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito che hanno motivato adeguatamente richiamando sia le deposizioni dei testi e le foto aeree da questi riconosciute , sia la sentenza del Tribunale di Sciacca n.136/2003 - confermata in sede di g ravame con sentenza 1697/2009 - che aveva accertato la servitù sul tratto iniziale della mulattiera per cui è causa, presumendo, da tale accertamento , l’esistenza della servitù, anche sul tratto successivo che conduce al bevaio(v. pagg 4 e 5 sentenza impugnata ).

La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla Natoli non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

In altri termini, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 2) La terza lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nonché la violazione degli artt.2697 e 1061 c.c. e 115, 116 e 118 c.p.c., perchè la Corte palermitana avrebbe deciso il giudizio, in assenza di una completa ed adeguata istruttoria.

In particolare, nessuno dei giudici aditi avrebbe disposto un’opportuna consulenza tecnica, idonea a ricostruire lo stato dei luoghi, e così la sentenza impugnata si sarebbe affidata ad un ragionamento induttivo.

Ilmotivo è infondato. 2.1) La Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una realtà fattuale non implausibile ed il mezzo d’impugnazione s’infrange contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).

Del resto, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicitarichiesta di parte, a disporre una CTU, atteso che lo svolgimento dell'indaginetecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v.

S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 Rv. 656801 ; S ez. 5 -, Sentenza n. 25253 del 09/10/2019 Rv. 655530) . 3) Attraverso il quarto rilievo, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1061 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe accertato l’usucapione della servitù in violazione dell’art. 1061 c.c, mancando la prova dell’apparenza della servitù.

Il motivo deve essere accolto. 3.1) Ilrequisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia(e rilevabile anche di ufficio) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.

Ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Sez. 2, n. 7004 del 17 marzo 2017; Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021).

Nel caso in esame, la questione dell’apparenza della servitù di passaggio, benchè non risult asse sollevata nei gradi di merito, poteva essere comunque rilevata dalla Corte d’Appello in quanto attinente alla sussistenza delle condizioni di fondatezza dell'azione (v.

Sez. 2, Sentenza n. 1807 del 22/05/1969 Rv. 340885) e non risultando nessun giudicato interno sulla sussistenza dell’apparenza.

La sentenza impugnata ha invece omesso di valutare il predetto profiloe pertanto va cassata.

In definitiva, devono essere rigettati i primi tre motivi, mentre va accolto il quarto, e il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Palermoin diversa composizione, provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla cen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8378/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51 C/O ST. SIMONETTI-PERSICO-SCIVOLETTO, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 151/2017 depositata il30/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Sciacca, domandando l’accertamento di un diritto di servitù pedonale e con mezzi meccanici a suo favore, sancito da un atto divisionale del 9 febbraio 1933. Con sentenza n. 52/2012, il Tribunale adito riconosceva l’esistenza della servitù, soltanto con riguardo al passaggio a piedi di uomini ed animali verso un bevaio di proprietà comune. Contro la suddetta decisione la Imbornone proponeva appello a cui resisteva la Natoli. La Corte d’appello di Palermo accoglieva il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, accertando, in favore della Imbornone, l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanicie condannando la Natoli alla rimozione di una catena. Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale affermava che la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie aveva consentito di accertare il passaggio dell’appellante attraverso un tracciato coincidente con quello della servitù rivendicata, per il tempo richiesto ad usucapire la parte di strada successiva a quella relativa ad un diritto di servitù, già accertato con sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1697/2009, divenuta definitiva. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima doglianza, la Natoli assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che lo stesso passaggio fosse stato esercitato sulla medesima stradella, nel corso degli anni, mentre il tracciato si sarebbe progressivamente modificato nel tempo ed i testimoni avrebbero percorso strade sempre diverse. 1.1) La seconda censura si appunta sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Sotto diverso profilo, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la stradella oggetto della sentenza passata in giudicato n. 1697/2009 fosse il tratto iniziale della mulattiera indicata nell’atto del 1933, basando la propria decisione su un ragionamento induttivo, privo di consistenza giuridica e fattuale. In tal modo, non avrebbe tenuto conto della circostanza che la mulattiera prenderebbe una direzione diversa, giungendo fino al mare e su di essa si innesterebbe, quale diramazione, la detta bretella. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili. 1.2) Il mezzo d’impugnazione che viene veicolato è l’art. 360 n.5) c.p.c., il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014). 1.3) Nel caso in esame il fatto decisivo (cioè l’individuazione del tracciato) è stato considerato dalla Corte di merito e la asserita modifica nel tempo dello stesso nonchè la diversa direzione della mulattiera rispetto alle evidenze considerate dalla Corte territoriale costituiscono supposizioni e si risolvono, in definitiva,in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito che hanno motivato adeguatamente richiamando sia le deposizioni dei testi e le foto aeree da questi riconosciute , sia la sentenza del Tribunale di Sciacca n.136/2003 - confermata in sede di g ravame con sentenza 1697/2009 - che aveva accertato la servitù sul tratto iniziale della mulattiera per cui è causa, presumendo, da tale accertamento , l’esistenza della servitù, anche sul tratto successivo che conduce al bevaio(v. pagg 4 e 5 sentenza impugnata ). La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla Natoli non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). In altri termini, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 2) La terza lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nonché la violazione degli artt.2697 e 1061 c.c. e 115, 116 e 118 c.p.c., perchè la Corte palermitana avrebbe deciso il giudizio, in assenza di una completa ed adeguata istruttoria. In particolare, nessuno dei giudici aditi avrebbe disposto un’opportuna consulenza tecnica, idonea a ricostruire lo stato dei luoghi, e così la sentenza impugnata si sarebbe affidata ad un ragionamento induttivo. Ilmotivo è infondato. 2.1) La Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una realtà fattuale non implausibile ed il mezzo d’impugnazione s’infrange contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). Del resto, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicitarichiesta di parte, a disporre una CTU, atteso che lo svolgimento dell'indaginetecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 Rv. 656801 ; S ez. 5 -, Sentenza n. 25253 del 09/10/2019 Rv. 655530) . 3) Attraverso il quarto rilievo, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1061 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe accertato l’usucapione della servitù in violazione dell’art. 1061 c.c, mancando la prova dell’apparenza della servitù. Il motivo deve essere accolto. 3.1) Ilrequisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia(e rilevabile anche di ufficio) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Sez. 2, n. 7004 del 17 marzo 2017; Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021). Nel caso in esame, la questione dell’apparenza della servitù di passaggio, benchè non risult asse sollevata nei gradi di merito, poteva essere comunque rilevata dalla Corte d’Appello in quanto attinente alla sussistenza delle condizioni di fondatezza dell'azione (v. Sez. 2, Sentenza n. 1807 del 22/05/1969 Rv. 340885) e non risultando nessun giudicato interno sulla sussistenza dell’apparenza. La sentenza impugnata ha invece omesso di valutare il predetto profiloe pertanto va cassata. In definitiva, devono essere rigettati i primi tre motivi, mentre va accolto il quarto, e il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Palermoin diversa composizione, provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla cen
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