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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 14925/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso l'ORDINANZA N. 219/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha rigettato la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del residuo compenso maturato nei confronti della stessa per le prestazioni professionali da lui rese in un giudizio volto al "recupero di un terreno dal Comune di Budoni".

1.2. Il tribunale, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente, dopo aver affermato che nonostante l'esito positivo della causa la cliente ne aveva lamentato l'inutilità e che, pertanto, "si era deciso di considerare definita la questione col solo acconto percepito", aveva dichiaratamente ammesso che, come eccepito dal resistente ("nonostante gli accordi, l'Allena ha comunque azionato il titolo"), aveva ritenuto di mettere in esecuzione il titolo, che conteneva statuizioni sui danni e le spese legali, "redigendo e notificando atto di precetto fino all'esecuzione" innanzi al tribunale.

1.3. Secondo il tribunale, in tale situazione, trova applicazione l'art. 1711, comma 1°, c.c., per cui l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, non assumendo rilievo la verifica ex post della conformità di tale atto agli interessi perseguiti dal mandante.

1.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/9/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza.

1.5. La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.

1.6. Il ricorrente ha depositato memoria.

2. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] WATA 10 CAPOULLIAIR G1101, 1 1 MAG 2022 L CANORA/1M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso l'ORDINANZA N. 219/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha rigettato la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del residuo compenso maturato nei confronti della stessa per le prestazioni professionali da lui rese in un giudizio volto al "recupero di un terreno dal Comune di Budoni". 1.2. Il tribunale, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente, dopo aver affermato che nonostante l'esito positivo della causa la cliente ne aveva lamentato l'inutilità e che, pertanto, "si era deciso di considerare definita la questione col solo acconto percepito", aveva dichiaratamente ammesso che, come eccepito dal resistente ("nonostante gli accordi, l'Allena ha comunque azionato il titolo"), aveva ritenuto di mettere in esecuzione il titolo, che conteneva statuizioni sui danni e le spese legali, "redigendo e notificando atto di precetto fino all'esecuzione" innanzi al tribunale. 1.3. Secondo il tribunale, in tale situazione, trova applicazione l'art. 1711, comma 1°, c.c., per cui l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, non assumendo rilievo la verifica ex post della conformità di tale atto agli interessi perseguiti dal mandante. 1.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/9/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.5. La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. 1.6. Il ricorrente ha depositato memoria. 2. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] WATA 10 CAPOULLIAIR G1101, 1 1 MAG 2022 L CANORA/1M
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