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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 30932/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/04/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del scistituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, la Corte di appello di Roma, decidendo quale giudice di rinvio per l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 10 dicembre 2020, in parziale riforma del decreto emesso in data 24 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma, ha disposto la revoca parziale della confisca limitatamente ai beni specificamente indicati che sono stati ritenuti al di fuori del periodo di pericolosità del proposto, come delimitato a decorrere dai primi mesi del 2009, ed ha confermato nel resto il provvedimento di confisca disposto ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla ritenuta pericolosità del predetto ricorrente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del citato d.lgs. n. 159/2011, in qualità di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa e ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti Nel provvedimento impugnato si dà atto che Colagrande è stato ritenuto quale soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del citato d.lgs. 159/2011, perché indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod.proc.pen., ovvero del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in forza della condanna del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2016, confermata in appello in data 3 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile, per avere svolto il ruolo di "collettore delle risorse acquisite attraverso le illecite attività" e di organizzatore del clan camorristico facente capo a Pagnozzi dai primi mesi del 2009.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale proposto, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, il suo difensore ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge per radicale assenza della motivazione rispetto alla correlazione degli acquisti dei beni confiscati con il periodo di pericolosità che è stato immotivatamente anticipato rispetto "ai primi mesi del 2010" indicato come epoca della sua iniziale adesione al sodalizio criminoso nella sentenza del Tribunale (p.422) e considerato che in riferimento all'associazione ex art.416-bis cod. pen. il predetto era stato condannato per un solo reato-fine del 10 gennaio 2010, mentre per l'associazione di narcotraffico aveva riportato condanna per un unico reato-fine consumato nel marzo del 2010.

Si rappresenta, inoltre, che è mancata l'indicazione del termine finale di detta pericolosità.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito all'accertamento della sperequazione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, non essendosi dato rilievo alle disponibilità economiche lecite del proposto per i redditi derivanti dalla sua attività commerciali e dalla vendita di un immobile nell'anno 2011 al prezzo di 550 mila euro e di una imbarcazione al prezzo di euro 1.400.000, essendo la totalità dei beni confiscati risultati acquistati dopo tali vendite, e non essendo stati specificati per i singoli beni gli importi dei pagamenti, confondendosi l'assunzione dei debiti con il versamento delle somme necessarie al loro pagamento, in particolare con riferimento al prezzo di 450 mila euro pagato per l'acquisto dell'immobile in Roma di via [OSCURATO:PERSONA] n. 220.

In riferimento, infine, al fondo di investimento non è stato considerata l'epoca di costituzione e l'iniziale investimento, così rispetto alla società denominata "[OSCURATO:SOCIETA]." è stata considerata solo la data di costituzione del 15 luglio 2010, senza specificare i capitali investiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Si deve premettere che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

I.vo 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).

Sebbene i ricorsi siano stati proposti per violazione di legge, in realtà investono unicamente motivi concernent la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha ampiamente valutato i punti per i quali la Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio, attenendosi alle relative coordinate ermeneutiche.

2. Quanto al primo motivo si deve osservare che la perinnetrazione del periodo di pericolosità qualificata del proposto è stata tracciata dalla Corte di appello riducendola ad un arco temporale molto più ristretto rispetto a quello inizialmente considerato nel decreto emesso dal Tribunale con cui era stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca.

Seguendo le indicazioni della sentenza rescindente, è stata operata una rivalutazione degli elementi di fatto che avevano portato nei primi provvedimenti, annullati per due volte dalla Corte di cassazione, a ritenere che la pericolosità dovesse risalire a molto prima dell'epoca in cui è risultata accertata la partecipazione del proposto alle associazioni, l'una di tipo mafioso e l'altra dedita al narcotraffico, facenti capo al clan camorristico di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, nel nuovo giudizio di rinvio, attenendosi ai criteri di giudizio indicati dalla Corte di Cassazione con cui si richiedeva di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi di fatto desumibili dal procedimento penale definito con l'assoluzione dai delitti di riciclaggio dei proventi delittuosi del narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], ucciso nel 2005, ha escluso la possibilità di valorizzare tali elementi, per la mancanza di prove certe sull'origine e provenienza delittuosa degli ingenti capitali di cui il proposto aveva potuto disporre già dall'anno 2005, pur rimanendone non provata la congruità con i redditi da lavoro leciti, perché da sempre risultati del tutto inadeguati a giustificare il tenore di vita e gli incrementi patrimoniali conseguiti dal predetto e dai suoi più stretti familiari.

Quindi, prendendo atto della mancanza di elementi certi per fare retroagire la pericolosità del proposto anche agli anni antecedenti rispetto all'epoca in cui si è manifestata ed è stata acclarata la sua partecipazione con ruolo direttivo alle associazioni criminali per le quali il proposto ha poi riportato una condanna a trenta anni di reclusione, la Corte di appello ha ritenuto di fare riferimento ai soli elementi di prova desunti dalle condanne per i reati associativi per collocare ai primi mesi del 2009 il momento iniziale della sua adesione al sodalizio criminoso.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è stata data adeguata motivazione degli elementi che hanno segnato l'avvicinamento del Colagrande al Pagnozzi nel mese di dicembre del 2008 per la vicenda relativa al recupero di un credito che il Colagrande reclamava nei confronti di un suo prestanome.

Quindi, ai fini della decorrenza iniziale della pericolosità è stata logicamente valorizzata la rilevanza del ruolo assunto in seno alle due associazioni criminali tra loro collegate, come braccio destro del Pagnozzi, per le mansioni svolte di cassiere e amministratore delle risorse finanziarie dell'organizzazione criminale, per ritenere in modo del tutto coerente che già nei primi mesi del 2009 il Colagrande fosse entrato a far parte delle predette organizzazioni criminali.

Conseguentemente, la Corte di appello con il decreto qui impugnato ha revocato la confisca di parte dei beni mobili ed immobili, nonché di alcune società commerciali, valorizzando il dato temporale del loro conseguimento in epoca antecedente al momento iniziale della pericolosità del proposto, confermando la confisca dei residui beni ricadenti, invece, in detto periodo.

Del tutto priva di fondamento è la doglianza sulla mancata indicazione del termine finale del periodo di pericolosità del proposto, considerato che il decreto del Tribunale del 24 gennaio 2017 con cui era stata applicata la confisca di prevenzione non aveva escluso l'attualità della pericolosità qualificata del Colagrande, desumibile dalla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale valutandola superflua in considerazione della lunga pena detentiva che il proposto avrebbe dovuto espiare.

Questo aspetto che emergeva anche dal penultimo decreto della Corte di appello del 16 gennaio 2020, poi annullato con rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1650 del 10/12/20 (n. 4899/21), è stato del tutto ignorato dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza della dedotta mancanza di delimitazione della pericolosità del Colagrande rispetto all'omessa indicazione di un termine finale, considerato che la pericolosità era stata ritenuta ancora attuale alla data di emissione del decreto di confisca del Tribunale emesso in data 21 dicembre 2016.

Appaiono manifestamente infondate anche le doglianze sulla perimetrazione della pericolosità qualificata in rapporto alla collocazione del suo momento iniziale, incentrate sull'epoca di consumazione dei reati fine, evidentemente poco significativa, considerato il ruolo direttivo-organizzativo attribuito al Colagrande in seno ai predetti sodalizi.

3. Ugualmente inammissibili sono le censure articolate nel secondo motivo di ricorso in relazione alla dedotta mancata quantificazione della sperequazione tra le capacità reddituali e patrimoniali del proposto ed il valore dei beni acquistati, con riguardo ai residui beni per i quali è stata confermata la confisca.

Si deve premettere che i due annullamenti della Corte di Cassazione sono stati sempre incentrati sul medesimo profilo relativo alla mancata motivazione sulla determinazione del periodo iniziale della pericolosità del proposto, sul rilievo che sia il primo e sia il secondo decreto di conferma della confisca dell'intero compendio sequestrato avevano omesso di valutare gli elementi favorevoli, che erano stati posti a base dell'assoluzione decisa dalla stessa sentenza citata emessa nel 2016 dal Tribunale di Roma, dalle accuse di riciclaggio per plurime condotte riferite agli anni 2004-2009 per avere amministrato e reimpiegato in quegli anni i proventi di un narcotrafficante vittima di un omicidio (Valentini).

La Corte di appello, dopo aver dato atto che per l'attività di riciclaggio del periodo 2004-2009 non è risultata provata la provenienza dei capitali dal traffico di stupefacenti gestito dal citato Valentini, ha comunque messo in evidenza come la sperequazione tra le entrate lecite del proposto ed il suo ingente patrimonio costituisse un dato che non era mai stato messo seriamente e fondatamente in discussione, tenuto conto che i redditi leciti del proposto e dei suoi familiari sono risultati sempre estremamente modesti, del tutto sproporzionati rispetto agli acquisti di beni anche di lusso, peraltro intestati a prestanonni, come le due imbarcazioni di elevato valore rivendute negli anni 2009 e 2010, oggetto delle imputazioni per riciclaggio da cui il Colagrande è stato assolto.

Quindi, il dato erroneo di un esborso di 450 mila euro, che in realtà costituiva solo l'importo del mutuo assunto per l'acquisto di uno dei beni immobili dissequestrati, non influisce sulla accertata sperequazione degli incrementi patrimoniali del proposto rispetto alle sue capacità reddituali.

A tale riguardo va osservato che se la sperequazione tra entrate lecite e spese non giustifica evidentemente la confisca degli acquisti avvenuti nel periodo non incluso nel perimetro temporale di riferimento, d'altra parte, però, la disposta restituzione di parte dei beni non fa venire meno l'onere probatorio dell'allegazione di circostanze di fatto che giustifichino la liceità degli acquisti patrimoniali avvenuti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità del proposto.

Non è, infatti, in base ad un mero calcolo aritmetico del valore dei beni alienati e di quelli acquistati che si possa ritenere superato il dato della sperequazione patrimoniale delle entrate rispetto agli acquisti, allorchè tale sperequazione rappresenti, come nella specie, un dato fattuale preesistente che prescinde dalla perimetrazione temporale della pericolosità.

Considerata la ritenuta pericolosità qualificata del proposto, per il ruolo di finanziatore e cassiere delle due associazioni per le quali il Colagrande ha operato, appare del tutto logica la rilevanza che la Corte di appello ha attribuito all'esistenza di debiti ingenti del proposto, di ignota e non precisata origine, per il cui pagamento si era resa necessaria la vendita di una imbarcazione del valore di 1.500.000 euro.

Tenuto conto del coinvolgimento dell Colagrande in attività illecite che prevedano l'impiego di importanti risorse finanziarie in concomitanza del periodo temporale in cui si è manifestata la sua pericolosità, per giustificare la provenienza dei capitali investiti negli acquisti avvenuti in detto medesimo periodo, era onere del proposto dare conto della destinazione delle somme ricavate dalle vendite dei beni dissequestrati, attraverso la indicazione dei conti correnti in cui tali somme sarebbero confluite.

Il ritenuto coinvolgimento del proposto nella gestione finanziaria di un'associazione di stampo mafioso non consente di dare rilievo ad un criterio aritmetico-temporale, esclusivamente basato sulla comparazione dei valori patrimoniali degli acquisti e delle vendite avvenuti in un dato segmento temporale.In assenza di entrate lecite che trovino riscontro nelle dichiarazioni dei redditi, la sperequazione degli acquisti rispetto alle capacità reddituali del proposto non può essere superata senza fornire alcun riscontro dell'effettivo reimpiego dei capitali incassati dalle vendite negli acquisti avvenuti nel predetto periodo di pericolosità qualificata, trattandosi di flussi di capitali non tracciati, e come tali utili anche a finanziare le attività criminali dell'associazione mafiosa dedita al narcotraffico.

La stretta correlazione della pericolosità qualificata del proposto con l'impiego di rilevanti risorse finanziarie nel crimine organizzato, legittima la decisione della Corte di appello di subordinare la verifica della proporzionalità degli incrementi patrimoniali ad un onere di allegazione di elementi specifici del rapporto tra vendite ed acquisti, non basato solo sul mero dato della contiguità temporale.

Si tratta di una valutazione che tiene conto dell'assenza di allegazioni dell'origine e provenienza dei flussi finanziari impiegati, in relazione ai caratteri propri della c.d. pericolosità qualificata, non sempre compatibili con una rigida individuazione di un momento iniziale e di un termine finale della pericolosità sociale.

È stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità che la confisca di prevenzione, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata con strutture imprenditoriali complesse, si estende a tutto il patrimonio aziendale ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti, sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commiistione e contaminazione (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019 Diotallevi, Rv. 277438; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop, Rv. 277225).

Nel caso di specie, pur trattandosi della confisca di un patrimonio composto oltre che da società commerciali da beni mobili ed immobili, la commistione di risorse lecite e illecite giustifica una estensione della confisca a tutti i beni acquistati entro il perimetro del periodo di pericolosità qualificata, imponendosi un onere di allegazione di elementi di fatto idonei a distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti, poiché un tale discrimine non può prescindere dalla valorizzazione dell'impiego di mezzi di pagamento tracciabili, essendo l'uso del contante per importi di centinaia di migliaia di euro un elemento tipico della contabilità delle organizzazioni criminali.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/04/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del scistituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, la Corte di appello di Roma, decidendo quale giudice di rinvio per l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 10 dicembre 2020, in parziale riforma del decreto emesso in data 24 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma, ha disposto la revoca parziale della confisca limitatamente ai beni specificamente indicati che sono stati ritenuti al di fuori del periodo di pericolosità del proposto, come delimitato a decorrere dai primi mesi del 2009, ed ha confermato nel resto il provvedimento di confisca disposto ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla ritenuta pericolosità del predetto ricorrente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del citato d.lgs. n. 159/2011, in qualità di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa e ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti Nel provvedimento impugnato si dà atto che Colagrande è stato ritenuto quale soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del citato d.lgs. 159/2011, perché indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod.proc.pen., ovvero del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in forza della condanna del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2016, confermata in appello in data 3 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile, per avere svolto il ruolo di "collettore delle risorse acquisite attraverso le illecite attività" e di organizzatore del clan camorristico facente capo a Pagnozzi dai primi mesi del 2009. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale proposto, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, il suo difensore ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge per radicale assenza della motivazione rispetto alla correlazione degli acquisti dei beni confiscati con il periodo di pericolosità che è stato immotivatamente anticipato rispetto "ai primi mesi del 2010" indicato come epoca della sua iniziale adesione al sodalizio criminoso nella sentenza del Tribunale (p.422) e considerato che in riferimento all'associazione ex art.416-bis cod. pen. il predetto era stato condannato per un solo reato-fine del 10 gennaio 2010, mentre per l'associazione di narcotraffico aveva riportato condanna per un unico reato-fine consumato nel marzo del 2010. Si rappresenta, inoltre, che è mancata l'indicazione del termine finale di detta pericolosità. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito all'accertamento della sperequazione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, non essendosi dato rilievo alle disponibilità economiche lecite del proposto per i redditi derivanti dalla sua attività commerciali e dalla vendita di un immobile nell'anno 2011 al prezzo di 550 mila euro e di una imbarcazione al prezzo di euro 1.400.000, essendo la totalità dei beni confiscati risultati acquistati dopo tali vendite, e non essendo stati specificati per i singoli beni gli importi dei pagamenti, confondendosi l'assunzione dei debiti con il versamento delle somme necessarie al loro pagamento, in particolare con riferimento al prezzo di 450 mila euro pagato per l'acquisto dell'immobile in Roma di via [OSCURATO:PERSONA] n. 220. In riferimento, infine, al fondo di investimento non è stato considerata l'epoca di costituzione e l'iniziale investimento, così rispetto alla società denominata "[OSCURATO:SOCIETA]." è stata considerata solo la data di costituzione del 15 luglio 2010, senza specificare i capitali investiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Si deve premettere che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. I.vo 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). Sebbene i ricorsi siano stati proposti per violazione di legge, in realtà investono unicamente motivi concernent la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha ampiamente valutato i punti per i quali la Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio, attenendosi alle relative coordinate ermeneutiche. 2. Quanto al primo motivo si deve osservare che la perinnetrazione del periodo di pericolosità qualificata del proposto è stata tracciata dalla Corte di appello riducendola ad un arco temporale molto più ristretto rispetto a quello inizialmente considerato nel decreto emesso dal Tribunale con cui era stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca. Seguendo le indicazioni della sentenza rescindente, è stata operata una rivalutazione degli elementi di fatto che avevano portato nei primi provvedimenti, annullati per due volte dalla Corte di cassazione, a ritenere che la pericolosità dovesse risalire a molto prima dell'epoca in cui è risultata accertata la partecipazione del proposto alle associazioni, l'una di tipo mafioso e l'altra dedita al narcotraffico, facenti capo al clan camorristico di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, nel nuovo giudizio di rinvio, attenendosi ai criteri di giudizio indicati dalla Corte di Cassazione con cui si richiedeva di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi di fatto desumibili dal procedimento penale definito con l'assoluzione dai delitti di riciclaggio dei proventi delittuosi del narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], ucciso nel 2005, ha escluso la possibilità di valorizzare tali elementi, per la mancanza di prove certe sull'origine e provenienza delittuosa degli ingenti capitali di cui il proposto aveva potuto disporre già dall'anno 2005, pur rimanendone non provata la congruità con i redditi da lavoro leciti, perché da sempre risultati del tutto inadeguati a giustificare il tenore di vita e gli incrementi patrimoniali conseguiti dal predetto e dai suoi più stretti familiari. Quindi, prendendo atto della mancanza di elementi certi per fare retroagire la pericolosità del proposto anche agli anni antecedenti rispetto all'epoca in cui si è manifestata ed è stata acclarata la sua partecipazione con ruolo direttivo alle associazioni criminali per le quali il proposto ha poi riportato una condanna a trenta anni di reclusione, la Corte di appello ha ritenuto di fare riferimento ai soli elementi di prova desunti dalle condanne per i reati associativi per collocare ai primi mesi del 2009 il momento iniziale della sua adesione al sodalizio criminoso. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è stata data adeguata motivazione degli elementi che hanno segnato l'avvicinamento del Colagrande al Pagnozzi nel mese di dicembre del 2008 per la vicenda relativa al recupero di un credito che il Colagrande reclamava nei confronti di un suo prestanome. Quindi, ai fini della decorrenza iniziale della pericolosità è stata logicamente valorizzata la rilevanza del ruolo assunto in seno alle due associazioni criminali tra loro collegate, come braccio destro del Pagnozzi, per le mansioni svolte di cassiere e amministratore delle risorse finanziarie dell'organizzazione criminale, per ritenere in modo del tutto coerente che già nei primi mesi del 2009 il Colagrande fosse entrato a far parte delle predette organizzazioni criminali. Conseguentemente, la Corte di appello con il decreto qui impugnato ha revocato la confisca di parte dei beni mobili ed immobili, nonché di alcune società commerciali, valorizzando il dato temporale del loro conseguimento in epoca antecedente al momento iniziale della pericolosità del proposto, confermando la confisca dei residui beni ricadenti, invece, in detto periodo. Del tutto priva di fondamento è la doglianza sulla mancata indicazione del termine finale del periodo di pericolosità del proposto, considerato che il decreto del Tribunale del 24 gennaio 2017 con cui era stata applicata la confisca di prevenzione non aveva escluso l'attualità della pericolosità qualificata del Colagrande, desumibile dalla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale valutandola superflua in considerazione della lunga pena detentiva che il proposto avrebbe dovuto espiare. Questo aspetto che emergeva anche dal penultimo decreto della Corte di appello del 16 gennaio 2020, poi annullato con rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1650 del 10/12/20 (n. 4899/21), è stato del tutto ignorato dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza della dedotta mancanza di delimitazione della pericolosità del Colagrande rispetto all'omessa indicazione di un termine finale, considerato che la pericolosità era stata ritenuta ancora attuale alla data di emissione del decreto di confisca del Tribunale emesso in data 21 dicembre 2016. Appaiono manifestamente infondate anche le doglianze sulla perimetrazione della pericolosità qualificata in rapporto alla collocazione del suo momento iniziale, incentrate sull'epoca di consumazione dei reati fine, evidentemente poco significativa, considerato il ruolo direttivo-organizzativo attribuito al Colagrande in seno ai predetti sodalizi. 3. Ugualmente inammissibili sono le censure articolate nel secondo motivo di ricorso in relazione alla dedotta mancata quantificazione della sperequazione tra le capacità reddituali e patrimoniali del proposto ed il valore dei beni acquistati, con riguardo ai residui beni per i quali è stata confermata la confisca. Si deve premettere che i due annullamenti della Corte di Cassazione sono stati sempre incentrati sul medesimo profilo relativo alla mancata motivazione sulla determinazione del periodo iniziale della pericolosità del proposto, sul rilievo che sia il primo e sia il secondo decreto di conferma della confisca dell'intero compendio sequestrato avevano omesso di valutare gli elementi favorevoli, che erano stati posti a base dell'assoluzione decisa dalla stessa sentenza citata emessa nel 2016 dal Tribunale di Roma, dalle accuse di riciclaggio per plurime condotte riferite agli anni 2004-2009 per avere amministrato e reimpiegato in quegli anni i proventi di un narcotrafficante vittima di un omicidio (Valentini). La Corte di appello, dopo aver dato atto che per l'attività di riciclaggio del periodo 2004-2009 non è risultata provata la provenienza dei capitali dal traffico di stupefacenti gestito dal citato Valentini, ha comunque messo in evidenza come la sperequazione tra le entrate lecite del proposto ed il suo ingente patrimonio costituisse un dato che non era mai stato messo seriamente e fondatamente in discussione, tenuto conto che i redditi leciti del proposto e dei suoi familiari sono risultati sempre estremamente modesti, del tutto sproporzionati rispetto agli acquisti di beni anche di lusso, peraltro intestati a prestanonni, come le due imbarcazioni di elevato valore rivendute negli anni 2009 e 2010, oggetto delle imputazioni per riciclaggio da cui il Colagrande è stato assolto. Quindi, il dato erroneo di un esborso di 450 mila euro, che in realtà costituiva solo l'importo del mutuo assunto per l'acquisto di uno dei beni immobili dissequestrati, non influisce sulla accertata sperequazione degli incrementi patrimoniali del proposto rispetto alle sue capacità reddituali. A tale riguardo va osservato che se la sperequazione tra entrate lecite e spese non giustifica evidentemente la confisca degli acquisti avvenuti nel periodo non incluso nel perimetro temporale di riferimento, d'altra parte, però, la disposta restituzione di parte dei beni non fa venire meno l'onere probatorio dell'allegazione di circostanze di fatto che giustifichino la liceità degli acquisti patrimoniali avvenuti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità del proposto. Non è, infatti, in base ad un mero calcolo aritmetico del valore dei beni alienati e di quelli acquistati che si possa ritenere superato il dato della sperequazione patrimoniale delle entrate rispetto agli acquisti, allorchè tale sperequazione rappresenti, come nella specie, un dato fattuale preesistente che prescinde dalla perimetrazione temporale della pericolosità. Considerata la ritenuta pericolosità qualificata del proposto, per il ruolo di finanziatore e cassiere delle due associazioni per le quali il Colagrande ha operato, appare del tutto logica la rilevanza che la Corte di appello ha attribuito all'esistenza di debiti ingenti del proposto, di ignota e non precisata origine, per il cui pagamento si era resa necessaria la vendita di una imbarcazione del valore di 1.500.000 euro. Tenuto conto del coinvolgimento dell Colagrande in attività illecite che prevedano l'impiego di importanti risorse finanziarie in concomitanza del periodo temporale in cui si è manifestata la sua pericolosità, per giustificare la provenienza dei capitali investiti negli acquisti avvenuti in detto medesimo periodo, era onere del proposto dare conto della destinazione delle somme ricavate dalle vendite dei beni dissequestrati, attraverso la indicazione dei conti correnti in cui tali somme sarebbero confluite. Il ritenuto coinvolgimento del proposto nella gestione finanziaria di un'associazione di stampo mafioso non consente di dare rilievo ad un criterio aritmetico-temporale, esclusivamente basato sulla comparazione dei valori patrimoniali degli acquisti e delle vendite avvenuti in un dato segmento temporale.In assenza di entrate lecite che trovino riscontro nelle dichiarazioni dei redditi, la sperequazione degli acquisti rispetto alle capacità reddituali del proposto non può essere superata senza fornire alcun riscontro dell'effettivo reimpiego dei capitali incassati dalle vendite negli acquisti avvenuti nel predetto periodo di pericolosità qualificata, trattandosi di flussi di capitali non tracciati, e come tali utili anche a finanziare le attività criminali dell'associazione mafiosa dedita al narcotraffico. La stretta correlazione della pericolosità qualificata del proposto con l'impiego di rilevanti risorse finanziarie nel crimine organizzato, legittima la decisione della Corte di appello di subordinare la verifica della proporzionalità degli incrementi patrimoniali ad un onere di allegazione di elementi specifici del rapporto tra vendite ed acquisti, non basato solo sul mero dato della contiguità temporale. Si tratta di una valutazione che tiene conto dell'assenza di allegazioni dell'origine e provenienza dei flussi finanziari impiegati, in relazione ai caratteri propri della c.d. pericolosità qualificata, non sempre compatibili con una rigida individuazione di un momento iniziale e di un termine finale della pericolosità sociale. È stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità che la confisca di prevenzione, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata con strutture imprenditoriali complesse, si estende a tutto il patrimonio aziendale ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti, sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commiistione e contaminazione (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019 Diotallevi, Rv. 277438; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 277225). Nel caso di specie, pur trattandosi della confisca di un patrimonio composto oltre che da società commerciali da beni mobili ed immobili, la commistione di risorse lecite e illecite giustifica una estensione della confisca a tutti i beni acquistati entro il perimetro del periodo di pericolosità qualificata, imponendosi un onere di allegazione di elementi di fatto idonei a distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti, poiché un tale discrimine non può prescindere dalla valorizzazione dell'impiego di mezzi di pagamento tracciabili, essendo l'uso del contante per importi di centinaia di migliaia di euro un elemento tipico della contabilità delle organizzazioni criminali. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma,
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