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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13989/2022

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] l.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 6 febbraio 2019, confermava la

1. responsabilità dei ricorrenti per i reati di riciclaggio e ricettazione attinenti rispettivamente ad un ciclomotore ed a documenti di provenienza illecita.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1.) vizio della motivazione quanto alla mancata valutazione del motivo di appello con il quale era stata dedotta la sussistenza della fattispecie del tentativo di riciclaggio con riferimento al capo A, tenuto conto che non si era ancora verificata la vendita dei pezzi del motorino oggetto di smontaggio; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, posto che "il contesto nel quale entrambi gli imputati furono ritrovati era di esclusiva pertinenza della famiglia Camotti" (fg. 5 del ricorso); 3) violazione di legge per avere la Corte inflitto al ricorrente una pena pecuniaria pari ad euro 5000 non prevista con riferimento all'epoca del fatto (anno 2010).

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) motivo identico al primo motivo del Bressan; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, posto che si sarebbe trattato di un favoreggiamento reale "stante la parentela e l'omogeneità del periodo con le condotte illecite del fratello e del luogo (il garage) adibito a base da quest'ultimo"; 3) motivo identico al terzo motivo del Bressan. [OSCURATO:PERSONA] i ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito evidenziati.

1. E' manifestamente infondato il primo motivo.

I ricorrenti non tengono conto della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato che, all'atto dell'intervento dei carabinieri, sul ciclomotore di provenienza furtiva erano già state compiute dai ricorrenti operazioni definitivamente idonee ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, essendo stata già sezionata la parte del mezzo contenente il numero del telaio identificativo, che i ricorrenti avevano vanamente tentato di occultare, dimostrando la loro consapevolezza della condotta commessa.

D'altra parte, i verbalizzanti erano intervenuti allorquando i due ricorrenti stavano ancora compiendo ulteriori sezionamenti del motorino, in piena complicità, documentata anche dalla perquisizione non solo all'interno del garage del Camotti, ma anche presso quello del Bressan, con ritrovamento di identica tipologia di beni attinenti a motorini, dimostrativa della loro combutta idonea ad escludere anche una qualche attività illecita di favoreggiamento verso terzi anziché commessa in proprio, come documentato dalla flagranza nella quale entrambi i ricorrenti erano stati colti.

2. Le ragioni appena esplicitate rendono manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso e quanto osservato, per suo conto dal Camotti.

2. E fondato il terzo motivo.

La Corte, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, ha ritenuto di determinare la pena pecuniaria per il reato di riciclaggio in euro 5000 di multa, espressamente indicandola come "minimo edittale" (N. 9 della sentenza impugnata).

Tuttavia, all'epoca del fatto, avvenuto nel 2010, la pena edittale minima per tale reato era pari ad euro 1032,00 sicché la sanzione inflitta è illegale.

Ne consegue che la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio per procedere a nuovo calcolo, per il quale, tenuto conto della nuova determinazione complessiva della sanzione effettuata dalla Corte di appello rispetto al primo grado, sono necessarie valutazioni di merito non effettuabili in questa sede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena della multa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'affermazione della responsabilità e la determinazione della pena della reclusione in anni due ciascuno.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] l. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 6 febbraio 2019, confermava la 1. responsabilità dei ricorrenti per i reati di riciclaggio e ricettazione attinenti rispettivamente ad un ciclomotore ed a documenti di provenienza illecita. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1.) vizio della motivazione quanto alla mancata valutazione del motivo di appello con il quale era stata dedotta la sussistenza della fattispecie del tentativo di riciclaggio con riferimento al capo A, tenuto conto che non si era ancora verificata la vendita dei pezzi del motorino oggetto di smontaggio; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, posto che "il contesto nel quale entrambi gli imputati furono ritrovati era di esclusiva pertinenza della famiglia Camotti" (fg. 5 del ricorso); 3) violazione di legge per avere la Corte inflitto al ricorrente una pena pecuniaria pari ad euro 5000 non prevista con riferimento all'epoca del fatto (anno 2010). 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) motivo identico al primo motivo del Bressan; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, posto che si sarebbe trattato di un favoreggiamento reale "stante la parentela e l'omogeneità del periodo con le condotte illecite del fratello e del luogo (il garage) adibito a base da quest'ultimo"; 3) motivo identico al terzo motivo del Bressan. [OSCURATO:PERSONA] i ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito evidenziati. 1. E' manifestamente infondato il primo motivo. I ricorrenti non tengono conto della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato che, all'atto dell'intervento dei carabinieri, sul ciclomotore di provenienza furtiva erano già state compiute dai ricorrenti operazioni definitivamente idonee ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, essendo stata già sezionata la parte del mezzo contenente il numero del telaio identificativo, che i ricorrenti avevano vanamente tentato di occultare, dimostrando la loro consapevolezza della condotta commessa. D'altra parte, i verbalizzanti erano intervenuti allorquando i due ricorrenti stavano ancora compiendo ulteriori sezionamenti del motorino, in piena complicità, documentata anche dalla perquisizione non solo all'interno del garage del Camotti, ma anche presso quello del Bressan, con ritrovamento di identica tipologia di beni attinenti a motorini, dimostrativa della loro combutta idonea ad escludere anche una qualche attività illecita di favoreggiamento verso terzi anziché commessa in proprio, come documentato dalla flagranza nella quale entrambi i ricorrenti erano stati colti. 2. Le ragioni appena esplicitate rendono manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso e quanto osservato, per suo conto dal Camotti. 2. E fondato il terzo motivo. La Corte, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, ha ritenuto di determinare la pena pecuniaria per il reato di riciclaggio in euro 5000 di multa, espressamente indicandola come "minimo edittale" (N. 9 della sentenza impugnata). Tuttavia, all'epoca del fatto, avvenuto nel 2010, la pena edittale minima per tale reato era pari ad euro 1032,00 sicché la sanzione inflitta è illegale. Ne consegue che la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio per procedere a nuovo calcolo, per il quale, tenuto conto della nuova determinazione complessiva della sanzione effettuata dalla Corte di appello rispetto al primo grado, sono necessarie valutazioni di merito non effettuabili in questa sede. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena della multa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'affermazione della responsabilità e la determinazione della pena della reclusione in anni due ciascuno. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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