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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18726/2026

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Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MORCAVALLO;2196 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TUCCIMARIO;- intimati -avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 18/03/2022 R.G.N. 315/2019;Numero registro generale 22983/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 18726/2026del 05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 09/06/20261.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma disentenza del Tribunale di Castrovillari, ha rigettato ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno neiconfronti del Comune di Villapiana (e dei controinteressatiBria, [OSCURATO:PERSONA], Napoli, Tucci, non costituiti).2.

L’originario ricorrente, impiegato in qualità di LSUpresso il Comune resistente, esponeva di aver partecipato aprocedura selettiva indetta, giusta delibera n. 26 del7.3.2002, per la stabilizzazione di quattro LSU presso ilridetto ente, stabilizzazione da attuarsi mediante contratti dicollaborazione coordinata e continuativa a tempoindeterminato.

Lamentava di essere stato illegittimamenteescluso da una delle due graduatorie predisposte dal Comunee di esser stato collocato in posizione non utile nell’altra, inviolazione dell’art. 16 della legge n. 56/1987 e s.m.i., avantaggio di altri LSU, i quali erano poi stati effettivamenteassunti con contratto di lavoro subordinato a tempoindeterminato a seguito di proposizione di tentativo diconciliazione; chiedeva l’accertamento e la declaratoria delsuo diritto alla stabilizzazione e assunzione dal 28.6.2002,con condanna dell’ente al risarcimento del dannocommisurato alle differenze retributive.3.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando il dirittodel ricorrente “alla stabilizzazione …a decorrere dal01.07.2002” e condannando l’amministrazione locale alrisarcimento del danno in misura pari alla differenza fraquanto percepito quale lavoratore socialmente utile e quantoavrebbe percepito “se immediatamente stabilizzato aNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026decorrere” dalla data citata; fondava la decisione sul dispNoumsetroo di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’art. 16 legge n. 56/19874.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, rigettava la domanda di risarcimento danniproposta, confermando nel resto la sentenza impugnata.Specificava il giudice d’appello che, peraltro, il diritto dellavoratore non era da fondarsi sulle normativa richiamata(applicabile al solo rapporto di lavoro subordinato e non alrapporto di collaborazione); tuttavia, stante la procedura aevidenza pubblica, in quanto tale auto-vincolante per l’enteprocedente, il criterio di selezione (scelto dell’ente e,appunto, vincolante per lo stesso) era da individuarsinell’anzianità del LSU nell’impiego presso l’amministrazione,risultando così irrilevanti gli altri criteri afferenti al possessodella patente DK e al bagaglio professionale utilizzati.5.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre illavoratore con due motivi.

Resiste il Comune di Villapiana concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo,violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per motivazione meramenteapparente o comunque perplessa e obiettivamenteincomprensibile.2.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c.3.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovveroli indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in talNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026modo, impossibile il controllo sul suo ragionamento N(ucmferro. di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019, n. 17205/2025); ipotesinon ricorrente nel caso in esame, in cui la motivazione èsussistente e congrua (infatti viene criticata nel motivosuccessivo), anche con riferimento al cd. minimocostituzionale (Cass.

S.U. n. 8053/2014).4.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnataritenuto che il risarcimento del danno da mancata assunzionesi limitasse ai cd. costi secondari, mentre il pregiudizioderivante dalla mancata assunzione può anche consisterenelle minori retribuzioni percepite per tutto il periodo in cuil’amministrazione, pur avendone il lavoratore diritto, nonprocede alla sua assunzione.5.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.6.

La sentenza di appello ha riformato in parte qua lasentenza del tribunale favorevole al lavoratore, accogliendol’appello del Comune in punto condanna al risarcimento deldanno in misura pari alle differenze fra l’assegno di LSU equanto il ricorrente avrebbe percepito se fosse statostabilizzato, applicando al riguardo, in via analogica, ilprincipio affermato da Cass. n. 13940/2017 con riferimentoall’ipotesi di tardiva stipula di contratto di lavoro subordinato,principio secondo cui, in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, in caso di tardiva assunzione conretrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimodella P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamentodelle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né,a tal fine, assume rilevanza l'eventuale messa in mora voltaad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali vociNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporNtuom edroi di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; illavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilitàextracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti ipregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti allaviolazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spesesostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenzepsicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria diassenza di occupazione e gli esborsi effettuati perintraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126c.c., in presenza delle relative condizioni.7.

Il ricorrente assume, invece, il proprio diritto, comericonosciuto dal Tribunale, al risarcimento del danno inmisura pari alle differenze fra l’assegno LSU e quanto avrebbepercepito se fosse stato stabilizzato con la dovutaantecedente decorrenza.8.

Invero, osserva il Collegio che il principio di dirittoapplicato in via analogica dalla Corte distrettuale non siverificata un’assunzione tardiva in assenza di attivitàlavorativa intermedia (quindi con difetto di sinallagma lavoro-retribuzione), ma la diversa ipotesi di attività lavorativacontinuativa, ma con pagamento del lavoratore con sussidioinvece che con quanto pattuito nel contratto dicollaborazione.9.

Come osservato da Cass. n. 31466/2021, in terminigenerali chi agisca lamentando un danno da mancataassunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti ilverificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presuppostidella mora della controparte nel procedere alla suaassunzione (v.

Cass. n. 16665/2020); rispetto a tale danno,Numero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026si deve considerare che chi persegue l'assunzione Nunmoerno di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, maanche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato epertanto, tenuto conto anche del permanere delladisponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra ifattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anchela mancanza di occupazione che si accompagni alla tardivaassunzione; il danno, dal punto di vista economico, consistepertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsieffettuati per intraprendere altre attività lavorative), nel fattoche l'interessato è rimasto privo di occupazione nel periododi ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni cheavrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella suaoccupazione a condizioni economiche meno favorevoli diquelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivoadempimento dell'obbligo di immissione in ruolo.10.

Nel caso di specie, risulta appunto una retribuzione acondizioni deteriori fino alla pronuncia giudiziale, che integraun pregiudizio patrimoniale per il lavoratore, risarcibile aseguito dell’accertata illegittima condottadell’amministrazione (salva la rilevanza ai fini del cd. aliundeperceptum).11.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto perquanto di ragione, disponendosi la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione a esso, inammissibile il primo motivo,con rinvio alla Corte indicata in dispositivo per procedere allaquantificazione del danno secondo i principi di cui sopra,nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissNiubmielreo di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026il primo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catanzaro indiversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MORCAVALLO;2196 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TUCCIMARIO;- intimati -avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 18/03/2022 R.G.N. 315/2019;Numero registro generale 22983/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 18726/2026del 05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 09/06/20261. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma disentenza del Tribunale di Castrovillari, ha rigettato ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno neiconfronti del Comune di Villapiana (e dei controinteressatiBria, [OSCURATO:PERSONA], Napoli, Tucci, non costituiti).2. L’originario ricorrente, impiegato in qualità di LSUpresso il Comune resistente, esponeva di aver partecipato aprocedura selettiva indetta, giusta delibera n. 26 del7.3.2002, per la stabilizzazione di quattro LSU presso ilridetto ente, stabilizzazione da attuarsi mediante contratti dicollaborazione coordinata e continuativa a tempoindeterminato. Lamentava di essere stato illegittimamenteescluso da una delle due graduatorie predisposte dal Comunee di esser stato collocato in posizione non utile nell’altra, inviolazione dell’art. 16 della legge n. 56/1987 e s.m.i., avantaggio di altri LSU, i quali erano poi stati effettivamenteassunti con contratto di lavoro subordinato a tempoindeterminato a seguito di proposizione di tentativo diconciliazione; chiedeva l’accertamento e la declaratoria delsuo diritto alla stabilizzazione e assunzione dal 28.6.2002,con condanna dell’ente al risarcimento del dannocommisurato alle differenze retributive.3. Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando il dirittodel ricorrente “alla stabilizzazione …a decorrere dal01.07.2002” e condannando l’amministrazione locale alrisarcimento del danno in misura pari alla differenza fraquanto percepito quale lavoratore socialmente utile e quantoavrebbe percepito “se immediatamente stabilizzato aNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026decorrere” dalla data citata; fondava la decisione sul dispNoumsetroo di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’art. 16 legge n. 56/19874. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, rigettava la domanda di risarcimento danniproposta, confermando nel resto la sentenza impugnata.Specificava il giudice d’appello che, peraltro, il diritto dellavoratore non era da fondarsi sulle normativa richiamata(applicabile al solo rapporto di lavoro subordinato e non alrapporto di collaborazione); tuttavia, stante la procedura aevidenza pubblica, in quanto tale auto-vincolante per l’enteprocedente, il criterio di selezione (scelto dell’ente e,appunto, vincolante per lo stesso) era da individuarsinell’anzianità del LSU nell’impiego presso l’amministrazione,risultando così irrilevanti gli altri criteri afferenti al possessodella patente DK e al bagaglio professionale utilizzati.5. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre illavoratore con due motivi. Resiste il Comune di Villapiana concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo,violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per motivazione meramenteapparente o comunque perplessa e obiettivamenteincomprensibile.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovveroli indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in talNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026modo, impossibile il controllo sul suo ragionamento N(ucmferro. di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019, n. 17205/2025); ipotesinon ricorrente nel caso in esame, in cui la motivazione èsussistente e congrua (infatti viene criticata nel motivosuccessivo), anche con riferimento al cd. minimocostituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014).4. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnataritenuto che il risarcimento del danno da mancata assunzionesi limitasse ai cd. costi secondari, mentre il pregiudizioderivante dalla mancata assunzione può anche consisterenelle minori retribuzioni percepite per tutto il periodo in cuil’amministrazione, pur avendone il lavoratore diritto, nonprocede alla sua assunzione.5. Il motivo è fondato nei termini che seguono.6. La sentenza di appello ha riformato in parte qua lasentenza del tribunale favorevole al lavoratore, accogliendol’appello del Comune in punto condanna al risarcimento deldanno in misura pari alle differenze fra l’assegno di LSU equanto il ricorrente avrebbe percepito se fosse statostabilizzato, applicando al riguardo, in via analogica, ilprincipio affermato da Cass. n. 13940/2017 con riferimentoall’ipotesi di tardiva stipula di contratto di lavoro subordinato,principio secondo cui, in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, in caso di tardiva assunzione conretrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimodella P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamentodelle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né,a tal fine, assume rilevanza l'eventuale messa in mora voltaad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali vociNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporNtuom edroi di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; illavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilitàextracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti ipregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti allaviolazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spesesostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenzepsicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria diassenza di occupazione e gli esborsi effettuati perintraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126c.c., in presenza delle relative condizioni.7. Il ricorrente assume, invece, il proprio diritto, comericonosciuto dal Tribunale, al risarcimento del danno inmisura pari alle differenze fra l’assegno LSU e quanto avrebbepercepito se fosse stato stabilizzato con la dovutaantecedente decorrenza.8. Invero, osserva il Collegio che il principio di dirittoapplicato in via analogica dalla Corte distrettuale non siverificata un’assunzione tardiva in assenza di attivitàlavorativa intermedia (quindi con difetto di sinallagma lavoro-retribuzione), ma la diversa ipotesi di attività lavorativacontinuativa, ma con pagamento del lavoratore con sussidioinvece che con quanto pattuito nel contratto dicollaborazione.9. Come osservato da Cass. n. 31466/2021, in terminigenerali chi agisca lamentando un danno da mancataassunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti ilverificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presuppostidella mora della controparte nel procedere alla suaassunzione (v. Cass. n. 16665/2020); rispetto a tale danno,Numero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026si deve considerare che chi persegue l'assunzione Nunmoerno di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, maanche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato epertanto, tenuto conto anche del permanere delladisponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra ifattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anchela mancanza di occupazione che si accompagni alla tardivaassunzione; il danno, dal punto di vista economico, consistepertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsieffettuati per intraprendere altre attività lavorative), nel fattoche l'interessato è rimasto privo di occupazione nel periododi ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni cheavrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella suaoccupazione a condizioni economiche meno favorevoli diquelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivoadempimento dell'obbligo di immissione in ruolo.10. Nel caso di specie, risulta appunto una retribuzione acondizioni deteriori fino alla pronuncia giudiziale, che integraun pregiudizio patrimoniale per il lavoratore, risarcibile aseguito dell’accertata illegittima condottadell’amministrazione (salva la rilevanza ai fini del cd. aliundeperceptum).11. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto perquanto di ragione, disponendosi la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione a esso, inammissibile il primo motivo,con rinvio alla Corte indicata in dispositivo per procedere allaquantificazione del danno secondo i principi di cui sopra,nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 22983/2022Numero sezionale 2196/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissNiubmielreo di raccolta generale 18726/2026Data pubblicazione 09/06/2026il primo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catanzaro indiversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio2026.La PresidenteIrene Tricomi
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