CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo eítc. 4 3 ( & `')./4-' i 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 perché, all'interno di un casolare a lui in uso, sito in Mazzarino, coltivava e deteneva, a fini di spaccio, 19 piante di marijuana dell'altezza di un metro circa (il cui campione conteneva in media il 12,4/% di principio attivo). 2. La vicenda trae origine dalla perquisizione eseguita, in data 26/09/2018, dai Carabinieri di Mazzarino presso l'abitazione dell'imputato. Gli operanti rinvenivano, all'interno di un portafogli rosso, custodito nella cassaforte della camera da letto, un biglietto manoscritto contenente il nome di alcuni fertilizzanti e degli appunti in ordine all'utilizzo di essi. Adiacente all'abitazione si trovava l'autolavaggio di famiglia ove l'imputato - detenuto agli arresti domiciliar per altra causa - , con autorizzazione del Gip del Tribunale di Caltanissetta, si recava tutti i giorni feriali dalle 07:30 alle 13:30 per svolgere la propria attività lavorativa. Sul posto vi era parcheggiata l'autovettura Alfa 147 di proprietà del Gesualdo e a lui in uso, all'interno della quale i militari rinvenivano un mazzo di chiavi. Estesa la perquisizione ad un casolare vicino all'abitazione, la cui porta di accesso veniva aperta con una delle chiavi facenti parti del mazzo, gli operanti notavano delle balle di fieno, spostando le quali si accedeva ad un locale attiguo, al cui interno si trovava, tra altre cose, un bilancino di precisione; nella soprastante terrazza, venivano poi rinvenute 19 piante di marijuana, dell'altezza di circa un metro, già in fiore e pronte per la successiva fase di essiccazione. Sui luoghi, inoltre, accanto alle piante, venivano trovati dei prodotti fertilizzanti aventi il medesimo nome di quelli appuntati sul foglietto. Tratto in arresto, il Gesualdo affermava di non essersi mai recato sulla terrazza ove erano state rinvenute le piante né all'interno del casolare. Riferiva che l'autovettura era di sua proprietà ed in uso alla moglie; con riguardo al portafogli, specificava che apparteneva alla moglie, che aveva visto quel biglietto per la prima volta e che la grafia non era la sua. 3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 125,192, 546, 530, comma 2, cod. proc. pen. e 111 Cost., sotto il profilo della illogicità manifesta nella misura in cui gli stessi indizi attribuiti al ricorrente sono ascrivibili alla moglie, mentre alcuni soltanto a quest'ultima: il biglietto manoscritto dei fertilizzanti è stato rinvenuto nel portafogli della moglie. Gli indizi a carico del Gesualdo sono sovrapponibili a quelli della moglie, [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione dello stato detentivo del primo. 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 comma 2, cod. proc. pen. e 111 Cost., sotto il profilo della illogicità manifesta della motivazione, poiché gli indizi non sono gravi, precisi e concordanti: così si dica, in particolare, con riguardo al possesso delle chiavi e alle dichiarazioni del Mar. Patacchiola relative ai report di spostamento del braccialetto elettronico di cui era munito il ricorrente. Se davvero il prevenuto si fosse allontanato dal luogo degli arresti domiciliari, sarebbe stato doveroso ascrivergli il reato di evasione. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esso ripropone, in maniera generica e meramente assertiva, argomenti già valutati dai Giudici di merito in maniera conforme nel doppio grado di giudizio, pretendendo di ravvisare contraddizioni tali da inficiare la tenuta del ragionamento probatorio, ma senza operare un effettivo raffronto con esso, per come necessariamente desumibile dalle motivazioni dei Giudici di merito. Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità quanto alla natura del sindacato di legittimità e ai vizi deducibili in caso di conformità delle sentenze di primo grado e di appello (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01) e con riferimento alla inammissibilità di censure sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 3. Per contro, come, ragionevolmente rilevato dalla Corte di appello, a fronte degli elementi emersi a carico dell'imputato, valutati anche sulla scorta di criteri di logica e di comune esperienza, nessuna valida ricostruzione alternativa è emersa o è stata offerta dall'imputato, il quale, peraltro, non risulta aver fatto riferimento nel corso del giudizio ad eventuali responsabilità della moglie, così come asserito nel ricorso. Con motivazione del tutto immune dai censurati vizi, la Corte di appello ha osservato, quanto all'affermazione della responsabilità penale in capo all'imputato, che la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con cosiddetto braccialetto elettronico non esclude che l'imputato abbia avuto accesso al casolare poiché, come riferito dal teste di p.g., [OSCURATO:PERSONA], l'autorizzazione al lavoro di cui egli godeva - ottenuta in epoca antecedente all'attività di perquisizione compiuta presso la sua abitazione - determinava una sostanziale disattivazione del sistema di controllo elettronico a distanza; che il ciclo vegetativo delle piante di marijuana, di circa un metro, corrisponde al periodo in cui l'imputato aveva ottenuto l'autorizzazione alla prestazione dell'attività lavorativa, con conseguente disattivazione del braccialetto elettronico; che la pianta di marijuana cresce con molta facilità e produce una grande quantità di prodotto, per la cui coltivazione sono necessari un sistema di irrigazione e la somministrazione di fertilizzanti diversi a seconda della settimana; che i prodotti, ritrovati all'interno del casolare, sono gli stessi appuntati sul manoscritto custodito nella cassaforte dell'abitazione dell'imputato; che il mazzo di chiavi, rinvenuto all'interno dell'autovettura di proprietà del Gesualdo, conteneva la chiave di accesso al casolare; che il sistema di irrigazione, i fertilizzanti utilizzati, il bilancino di precisione e l'idropulitrice, correlata all'attività lavorativa, sono tutti indizi univoci che confermano l'ascrivibilità della condotta in capo al prevenuto. Osserva ancora la Corte che le dichiarazioni testimoniali, il risultato degli accertamenti di polizia, nonché le analisi chimico-tossicologiche esperite sulle piante, confermano l'anzidetta affermazione di colpevolezza, e che l'imputato non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa rispetto a quella emergente dall'ingente compendio probatorio in atti. Né ha dato alcuna plausibile spiegazione sul biglietto rinvenuto nella propria camera da letto. Parimenti nessun elemento ulteriore, a sostegno dell'imputato, continua la Corte di merito, è stato fornito dalle dichiarazioni rese dai testi della difesa. Si tratta, conclusivamente, di una motivazione ampia ed esaustiva, immune da censure. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm