Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 726/2019
ECLI:EU:T:2019:695
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0549_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] für klinische Spezialpräparate / Commissione
(causa T‑549/19 R)
«Procedimento sommario – Medicinale orfano – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 9‑14)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo di appartenenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 15‑19)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 20‑24)
[OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione dell’articolo 5 della decisione di esecuzione della Commissione C (2019) 4858 final del 20 giugno 2019, che autorizza l’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trecondi-tréosulfan» ai sensi del regolamento n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.