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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17015/2026

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l'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 986/2024 depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate – secondo quanto emerge dagli atti di causa - indata 10 giugno 2022, chiusa negativamente la procedura di accertamentocon adesione, notificò a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento, con ilquale, in relazione all’anno d’imposta 2016, contestò sia lacontabilizzazione, nel conto “consulenze professionali”, di costi (importocomplessivo di € 355.983,00), in violazione dell’art. 109, commi 1 e 5,d.P.R. n. 917 del 1986 (con la conseguente indetraibilità dell’IVA ex art. 19d.P.R. n. 633 del 1972 per Euro 78.316,26 e la ripresa del maggior redditoimponibile ai fini IRES di Euro 474.901,00, del maggior valore dellaproduzione netta ai fini IRAP di Euro 355.983,00 e della maggiore IVA diEuro 78.316,00), sia la contabilizzazione, nel conto «emolumentiamministratori», di costi pari a Euro 118.917,78, in violazione dell’art. 109,commi 1 e 5 d.P.R. n. 917 del 1986.2.

Il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso diaccertamento fu accolto dalla Corte di giustizia di primo grado di Lecco, consentenza n. 5/2023, confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 986/2024 depositata in data 04/04/2024.3.

Le ragioni della decisione della CGT2 sono le seguenti: «L’appello deveessere respinto anche con riferimento ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] d’Ax, inrelazione ai quali l’Ufficio contesta la mancanza di onerosità delle prestazionia carico dei clienti di quest’ultima, presupposto necessario per la correttezzadell’operazione ai sensi degli artt. 41 e 58 DL 331/1993.

Secondo laricostruzione dell’Agenzia delle Entrate, le cessioni in esame – aventi adoggetto depliant/opuscoli stampati da [OSCURATO:SOCIETA]. su ordine di ChateauD’Ax – risultano consegnati a destinatari finali che dalla contabilità nonrisultano tra i clienti della stessa [OSCURATO:PERSONA] d’Ax.

Va premesso che non è incontestazione l’effettivo invio all’estero del materiale pubblicitario, dal checonsegue tra l’altro l’irrilevanza delle incongruenze di peso nei DDT rilevatedall’Ufficio o la mancata indicazione del codice identificativo dei clienti.Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/2026Nel merito, parte contribuente ha prodotto documentazione attestante idiversi passaggi che connotano l’attività di pubblicizzazione dei prodotti diChateau d’Ax venduti presso i negozi esteri dei quali la stessa è fornitore.Da un lato è documentata l’emissione delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] d’Ax per la cessione del materiale pubblicitario,operazione che avviene sul territorio italiano, ma come cessione nonimponibile ex art. 58 DL 331/1993 in quanto detto materiale risulta esserestato pacificamente trasferito oltre confine a cura e nome della stessaIntigraf [OSCURATO:SOCIETA] lato è documentato che [OSCURATO:PERSONA] d’Ax ha emessofatture per la fornitura dei propri prodotti nei confronti di alcuni clienti esteri,ubicati in Belgio ([OSCURATO:PERSONA] per €. 5.609.367,84), Olanda (Italdax BVper €. 1.921.205,25), Portogallo (Morais per €. 255.965,92 e Koncreto per€. 1.435.421,08).Quanto al fatto che i destinatari finali del materiale pubblicitario non sianodirettamente i clienti di [OSCURATO:PERSONA] d’Ax, è documentato che [OSCURATO:SOCIETA]. hainviato quanto venduto a due centri di logistica ubicati in Belgio e Portogallo,i quali erano incaricati della distribuzione del materiale pubblicitario,prestazione a sua volta compiuta per il tramite di società di distribuzione(società di cassettizzazione) - Totalmedia in Portogallo e BD Myshop inBelgio - che hanno poi emesso fattura nei confronti dei clienti di Chateaud’Ax, soggetto altresì indicato nelle fatture afferenti tali prestazioni.»3.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con un motivo.4.

La società contribuente si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per motivazione “inesistente”, in violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/20261.1.

Con tale motivo la ricorrente ha evidenziato che, nel caso di specie,la sentenza impugnata è tamquam non esset e rientra nel paradigma dellesentenze nulle, in quanto presenta una motivazione apparente, se non,addirittura, inesistente, non contenendo alcuna ricostruzione delle ragioniposte a base della pretesa fiscale.In particolare, la motivazione, sin dalla descrizione in fatto e dellosvolgimento del processo, fa riferimento a una vicenda del tutto estranea aquella contestata con l’avviso di accertamento sub iudice, indicando soggettidiversi dalle parti del giudizio.

La sentenza impugnata riporta, inoltre,argomentazioni non pertinenti, inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordinealle contestazioni contenute nell’avviso di accertamento che attengono allamancanza di prova circa la deducibilità dei costi infragruppo e non alla provadella fuoriuscita di beni dal territorio nazionale e all’onerosità della cessionenell’ambito di una operazione triangolare, cui fa riferimento il contenutodella sentenza in esame.2.

Il motivo è fondato: come emerge dalla motivazione della sentenza -riportata, in parte qua, nella premessa espositiva - la decisione impugnatafa riferimento a una vicenda totalmente eterogenea rispetto a quellaoggetto di causa, anche con riferimento alle parti coinvolte.3.

Questa Corte ha precisato che la sentenza emessa nei confronti delleparti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa,concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per laformazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta danullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficiodal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, lacassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione(Cass., 17/07/2015, n. 15002).È stato, poi, evidenziato che il provvedimento giurisdizionale, aventecontenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma conNumero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/2026motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti,non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma– contrariamente a quanto eccepito in controricorso - da radicale nullità,che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tracui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero medianteun'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibilein ogni tempo (Cass., 12/04/2024, n. 9965).3.1.

Peraltro, tale orientamento – in termini di invalidità assoluta dellasentenza o del provvedimento che definisce il grado di giudizio la cuimotivazione riproduca per intero gli elementi di una diversa controversia –trova conferma anche nell’indirizzo secondo il quale il ricorso avverso unprovvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla correttaintestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e unamotivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non èinquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né inquello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificatoalla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenzadell'originario provvedimento e alla conseguente adozione di una decisioneeffettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di unanuova trattazione dello stesso (Cass., 20/10/2025, n. 27922).4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deveessere accolto.4.1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che,in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 986/2024 depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – secondo quanto emerge dagli atti di causa - indata 10 giugno 2022, chiusa negativamente la procedura di accertamentocon adesione, notificò a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento, con ilquale, in relazione all’anno d’imposta 2016, contestò sia lacontabilizzazione, nel conto “consulenze professionali”, di costi (importocomplessivo di € 355.983,00), in violazione dell’art. 109, commi 1 e 5,d.P.R. n. 917 del 1986 (con la conseguente indetraibilità dell’IVA ex art. 19d.P.R. n. 633 del 1972 per Euro 78.316,26 e la ripresa del maggior redditoimponibile ai fini IRES di Euro 474.901,00, del maggior valore dellaproduzione netta ai fini IRAP di Euro 355.983,00 e della maggiore IVA diEuro 78.316,00), sia la contabilizzazione, nel conto «emolumentiamministratori», di costi pari a Euro 118.917,78, in violazione dell’art. 109,commi 1 e 5 d.P.R. n. 917 del 1986.2. Il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso diaccertamento fu accolto dalla Corte di giustizia di primo grado di Lecco, consentenza n. 5/2023, confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 986/2024 depositata in data 04/04/2024.3. Le ragioni della decisione della CGT2 sono le seguenti: «L’appello deveessere respinto anche con riferimento ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] d’Ax, inrelazione ai quali l’Ufficio contesta la mancanza di onerosità delle prestazionia carico dei clienti di quest’ultima, presupposto necessario per la correttezzadell’operazione ai sensi degli artt. 41 e 58 DL 331/1993. Secondo laricostruzione dell’Agenzia delle Entrate, le cessioni in esame – aventi adoggetto depliant/opuscoli stampati da [OSCURATO:SOCIETA]. su ordine di ChateauD’Ax – risultano consegnati a destinatari finali che dalla contabilità nonrisultano tra i clienti della stessa [OSCURATO:PERSONA] d’Ax. Va premesso che non è incontestazione l’effettivo invio all’estero del materiale pubblicitario, dal checonsegue tra l’altro l’irrilevanza delle incongruenze di peso nei DDT rilevatedall’Ufficio o la mancata indicazione del codice identificativo dei clienti.Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/2026Nel merito, parte contribuente ha prodotto documentazione attestante idiversi passaggi che connotano l’attività di pubblicizzazione dei prodotti diChateau d’Ax venduti presso i negozi esteri dei quali la stessa è fornitore.Da un lato è documentata l’emissione delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] d’Ax per la cessione del materiale pubblicitario,operazione che avviene sul territorio italiano, ma come cessione nonimponibile ex art. 58 DL 331/1993 in quanto detto materiale risulta esserestato pacificamente trasferito oltre confine a cura e nome della stessaIntigraf [OSCURATO:SOCIETA] lato è documentato che [OSCURATO:PERSONA] d’Ax ha emessofatture per la fornitura dei propri prodotti nei confronti di alcuni clienti esteri,ubicati in Belgio ([OSCURATO:PERSONA] per €. 5.609.367,84), Olanda (Italdax BVper €. 1.921.205,25), Portogallo (Morais per €. 255.965,92 e Koncreto per€. 1.435.421,08).Quanto al fatto che i destinatari finali del materiale pubblicitario non sianodirettamente i clienti di [OSCURATO:PERSONA] d’Ax, è documentato che [OSCURATO:SOCIETA]. hainviato quanto venduto a due centri di logistica ubicati in Belgio e Portogallo,i quali erano incaricati della distribuzione del materiale pubblicitario,prestazione a sua volta compiuta per il tramite di società di distribuzione(società di cassettizzazione) - Totalmedia in Portogallo e BD Myshop inBelgio - che hanno poi emesso fattura nei confronti dei clienti di Chateaud’Ax, soggetto altresì indicato nelle fatture afferenti tali prestazioni.»3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con un motivo.4. La società contribuente si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per motivazione “inesistente”, in violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/20261.1. Con tale motivo la ricorrente ha evidenziato che, nel caso di specie,la sentenza impugnata è tamquam non esset e rientra nel paradigma dellesentenze nulle, in quanto presenta una motivazione apparente, se non,addirittura, inesistente, non contenendo alcuna ricostruzione delle ragioniposte a base della pretesa fiscale.In particolare, la motivazione, sin dalla descrizione in fatto e dellosvolgimento del processo, fa riferimento a una vicenda del tutto estranea aquella contestata con l’avviso di accertamento sub iudice, indicando soggettidiversi dalle parti del giudizio. La sentenza impugnata riporta, inoltre,argomentazioni non pertinenti, inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordinealle contestazioni contenute nell’avviso di accertamento che attengono allamancanza di prova circa la deducibilità dei costi infragruppo e non alla provadella fuoriuscita di beni dal territorio nazionale e all’onerosità della cessionenell’ambito di una operazione triangolare, cui fa riferimento il contenutodella sentenza in esame.2. Il motivo è fondato: come emerge dalla motivazione della sentenza -riportata, in parte qua, nella premessa espositiva - la decisione impugnatafa riferimento a una vicenda totalmente eterogenea rispetto a quellaoggetto di causa, anche con riferimento alle parti coinvolte.3. Questa Corte ha precisato che la sentenza emessa nei confronti delleparti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa,concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per laformazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta danullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficiodal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, lacassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione(Cass., 17/07/2015, n. 15002).È stato, poi, evidenziato che il provvedimento giurisdizionale, aventecontenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma conNumero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/2026motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti,non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma– contrariamente a quanto eccepito in controricorso - da radicale nullità,che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tracui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero medianteun'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibilein ogni tempo (Cass., 12/04/2024, n. 9965).3.1. Peraltro, tale orientamento – in termini di invalidità assoluta dellasentenza o del provvedimento che definisce il grado di giudizio la cuimotivazione riproduca per intero gli elementi di una diversa controversia –trova conferma anche nell’indirizzo secondo il quale il ricorso avverso unprovvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla correttaintestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e unamotivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non èinquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né inquello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificatoalla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenzadell'originario provvedimento e alla conseguente adozione di una decisioneeffettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di unanuova trattazione dello stesso (Cass., 20/10/2025, n. 27922).4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deveessere accolto.4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 23176/2024Numero sezionale 3620/2026Numero di raccolta generale 17015/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che,in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris