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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 08703/2025

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uente DECRETO sul ricorso 23199-2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato Avverso la sentenza n. 163 del 2023 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 19 maggio 2023, nella causa 316/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; -2 - P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 23199-2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato Avverso la sentenza n. 163 del 2023 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 19 maggio 2023, nella causa 316/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; -2 - P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Roma,
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