CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1983
Cassazione n. 36740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, escludendo la recidiva e conseguentemente riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunzia l'inosservanza delle norme penali per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, in particolare considerato che la Corte di appello ha motivato la sussistenza dell'abitualità della condotta in base ai fatti accertati nel presente processo (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - èlpindeducibile, in quanto riproduttivo di censure già respinte dalla Corte di merito, che dà conto dell'omessa allegazione di prove a sostegno dell'asserito risarcimento (e della sua relativa misura) a favore della parte civile; che nel verbale citato dal ricorrente si attesta unicamente la revoca di costituzione di parte civile e non anche l'asserito integrale risarcimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 ot