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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18210/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal Tribunale di BIELLA con sentenza 1/7/2019

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PANIZZA Vittorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il motivo con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti (affermando trattarsi di fattispecie truffaldina e non estorsione) è manifestamente infondato posto che risulta palese nella ricostruzione della vicenda il fatto che la minaccia derivava dalla prospettazione di una condotta volontaria e discrezionale del ricorrente medesimo idonea a determinare un male ingiusto in conseguenza della inesistenza del credito azionato.

3.2. Il motivo con cui si contesta la erronea valutazione in punto falsità ideologica del documento azionato è parimenti manifestamente infondato posto che risulta logicamente assorbente nella ricostruzione giudiziale il fatto che la data del riconoscimento di debito risale a un momento in cui le parti in esso richiamate nemmeno si conoscevano con conseguente impossibilità di ritenere l'effettività del rapporto affermato nel documento.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal Tribunale di BIELLA con sentenza 1/7/2019 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PANIZZA Vittorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti (affermando trattarsi di fattispecie truffaldina e non estorsione) è manifestamente infondato posto che risulta palese nella ricostruzione della vicenda il fatto che la minaccia derivava dalla prospettazione di una condotta volontaria e discrezionale del ricorrente medesimo idonea a determinare un male ingiusto in conseguenza della inesistenza del credito azionato. 3.2. Il motivo con cui si contesta la erronea valutazione in punto falsità ideologica del documento azionato è parimenti manifestamente infondato posto che risulta logicamente assorbente nella ricostruzione giudiziale il fatto che la data del riconoscimento di debito risale a un momento in cui le parti in esso richiamate nemmeno si conoscevano con conseguente impossibilità di ritenere l'effettività del rapporto affermato nel documento. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris